Trib. Napoli, sentenza 19/03/2024, n. 2049
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note di trattazione scritta la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 978 R. G. nell'anno 2023 vertente
TRA
ZI GO, rappresentato e difeso dall'avv. Spadaro Carmen, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Traversa Giovanni Antonio
Campano n. 18, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S - in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti per notar Roberto Fantini del 23.01.2023 (rep. 37590/7131).
- resistente
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/01/2023 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di aver ricevuto dall'INPS due provvedimenti, entrambi recapitati in data
12.12.2022, di cui l'uno le comunicava la revoca del reddito di cittadinanza, percepito nel periodo da agosto 2020 a luglio 2022, e, l'altro, la restituzione per l'importo pari € 12.600,00;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il reddito di cittadinanza ossia: requisito di cittadinanza, residenza, soggiorno e i requisiti patrimoniali;
- la revoca era seguita ad un accertamento, ad opera del Comune di Napoli, circa la mancata corrispondenza tra nucleo familiare rilevante ai fini della DSU e la famiglia anagrafica, senza che ricorressero le differenze di composizione ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013.
Tanto premesso ha concluso previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso di pagamento per: “accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo avviso di pagamento nr e per l'effetto ripristinare il beneficio del reddito di cittadinanza e dichiarare non dovuto la restituzione dell'importo di € 12.600,00 in quanto legittimamente percepito dal sig. IO DI.” Vittoria di spese con attribuzione. Radicatosi il contraddittorio l'INPS, ha evidenziato la sua estraneità ai controlli in ordine ai requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti la prestazione denominata reddito di cittadinanza, in quanto di
1
competenza del Comune di residenza indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda, pertanto, la domanda andava revocata a seguito dell'indicazione da parte del Comune di Napoli nell'apposita piattaforma informatica
GEPI della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica;
concludendo per il rigetto del ricorso vinte le spese.
Disposta la trattazione cartolare, acquisita la documentazione, la causa è stata decisa, mediante separata sentenza.
La domanda va respinta. La pretesa restitutoria ha ad oggetto gli importi erogati dall'INPS al ricorrente dal mese di agosto 2020 a luglio 2022, a titolo di reddito di cittadinanza.
Nella specie il beneficio è stato revocato perché il Comune di Napoli, deputato ex lege ad eseguire, successivamente al provvedimento di concessione, gli accertamenti relativi i requisiti della residenza e della composizione del nucleo familiare, ha segnalato nell'apposita piattaforma informatica GEPI la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica.
Si tratta di una prestazione, di natura indubbiamente assistenziale.
L'azione va qualificata quale accertamento negativo di indebito, in cui è affermata l'inesistenza dell'altrui diritto alla restituzione che rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita (Cass. sez.un. nr. 18046 del
2010. In termini, Cass. nr. 2739 del 2016;
Cass. nn. 15550 del 2019 e 4319 del
2022 non massimate).
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note di trattazione scritta la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 978 R. G. nell'anno 2023 vertente
TRA
ZI GO, rappresentato e difeso dall'avv. Spadaro Carmen, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Traversa Giovanni Antonio
Campano n. 18, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S - in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti per notar Roberto Fantini del 23.01.2023 (rep. 37590/7131).
- resistente
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/01/2023 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di aver ricevuto dall'INPS due provvedimenti, entrambi recapitati in data
12.12.2022, di cui l'uno le comunicava la revoca del reddito di cittadinanza, percepito nel periodo da agosto 2020 a luglio 2022, e, l'altro, la restituzione per l'importo pari € 12.600,00;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il reddito di cittadinanza ossia: requisito di cittadinanza, residenza, soggiorno e i requisiti patrimoniali;
- la revoca era seguita ad un accertamento, ad opera del Comune di Napoli, circa la mancata corrispondenza tra nucleo familiare rilevante ai fini della DSU e la famiglia anagrafica, senza che ricorressero le differenze di composizione ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013.
Tanto premesso ha concluso previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso di pagamento per: “accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo avviso di pagamento nr e per l'effetto ripristinare il beneficio del reddito di cittadinanza e dichiarare non dovuto la restituzione dell'importo di € 12.600,00 in quanto legittimamente percepito dal sig. IO DI.” Vittoria di spese con attribuzione. Radicatosi il contraddittorio l'INPS, ha evidenziato la sua estraneità ai controlli in ordine ai requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti la prestazione denominata reddito di cittadinanza, in quanto di
1
competenza del Comune di residenza indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda, pertanto, la domanda andava revocata a seguito dell'indicazione da parte del Comune di Napoli nell'apposita piattaforma informatica
GEPI della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica;
concludendo per il rigetto del ricorso vinte le spese.
Disposta la trattazione cartolare, acquisita la documentazione, la causa è stata decisa, mediante separata sentenza.
La domanda va respinta. La pretesa restitutoria ha ad oggetto gli importi erogati dall'INPS al ricorrente dal mese di agosto 2020 a luglio 2022, a titolo di reddito di cittadinanza.
Nella specie il beneficio è stato revocato perché il Comune di Napoli, deputato ex lege ad eseguire, successivamente al provvedimento di concessione, gli accertamenti relativi i requisiti della residenza e della composizione del nucleo familiare, ha segnalato nell'apposita piattaforma informatica GEPI la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica.
Si tratta di una prestazione, di natura indubbiamente assistenziale.
L'azione va qualificata quale accertamento negativo di indebito, in cui è affermata l'inesistenza dell'altrui diritto alla restituzione che rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita (Cass. sez.un. nr. 18046 del
2010. In termini, Cass. nr. 2739 del 2016;
Cass. nn. 15550 del 2019 e 4319 del
2022 non massimate).
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
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