Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 551

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 551
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 551
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. EL NANNI e elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola, via Appia, n. 10
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 27 agosto 2000. Dall'unione è nata EL, il 7 luglio 2007. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 22 febbraio pagina 1 di 4
2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13;
Cass. 6136/15;
Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 3 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato
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