Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4531

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4531
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4531
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 3193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BARI
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 21.11.2024, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3193/2024 del R.G.A.C. vertente
tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Margherita di Savoia alla Via Pirandello n. 6 (c.f.
) C.F._1 rappr. e dif. dall' Avv. Pietro Dibitonto (c.f. ) C.F._2
- parte ricorrente -
1


contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
-parte convenuta –
FATTO E RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti a termine con il ministero convenuto come personale docente nel periodo indicato in ricorso;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti e per la condanna del convenuto al pagamento della somma di cui all'atto CP_1
introduttivo di lite, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché per ottenere la tutela risarcitoria diversamente qualificata ovvero secondo equità oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione. Il convenuto non si costituiva in CP_1 giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. In data odierna, la causa venia decisa.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto degli innumerevoli interventi nella medesima questione controversa sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte
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Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.
103/2023 che ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ai principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.1.
Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole domande azionate dalla parte ricorrente al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia del settore scolastico.
- La disciplina di riferimento –
In via preliminare occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015:
<< Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
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professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.>>.
Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994:
<<1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle
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esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.>>.
Ed ancora, all'art. 63 CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007 è così previsto: <<1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso
e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione
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deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.>>.
L'art. 64 stesso CCNL cit. così recita: <<1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall' o da enti CP_2
accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a
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partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 44

7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e
l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

9. Il ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori CP_1
istituzionali e le Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei
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