Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 693

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 693
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 693
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5467/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. CECINELLI ANDREA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in PIANEZZA il 07/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 50 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...], il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...], il [...], Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 31.05.2021.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il
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