Trib. Fermo, sentenza 05/12/2024, n. 769

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 05/12/2024, n. 769
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 769
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De PEna Giudice relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), con l'avv. MARINA Parte 1
MAGISTRELLI;

RICORRENTE
CONTRO CP 1 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. MASSIMO MONALDI;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale


Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di disporre che le condizioni di separazione siano quelle indicate dai punti da 1 a 14 dell'accordo raggiunto, telematicamente depositato in data 27.11.2024 da parte ricorrente ed in data 28.11.2024 da parte resistente.
Motivazione
ricorreva al Tribunale per sentir pronunciare la separazione Parte 1 CP 1 , con i conseguenti provvedimenti anche in punto di della stessa da
regolamentazione della responsabilità genitoriale dei coniugi nei confronti del loro figlio PE 1 , nato a [...] il [...].
Resisteva in giudizio CP 1
Con sentenza non definitiva del 26.09.2023, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione tra i coniugi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni è stato congiuntamente chiesto al Tribunale dai difensori delle parti di disporre che le condizioni di separazione fossero quelle concordate tra le parti ed indicate dai punti da 1 a 14 dell'accordo raggiunto, telematicamente depositato in data 27.11.2024 da parte ricorrente ed in data 28.11.2024 da parte resistente.
Le condizioni di separazione concordate tra le parti sono le seguenti:
"1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;

2) La casa coniugale sita in Magliano di Tenna in Via della Libertà n. 10 viene temporaneamente assegnata alla sig.ra Pt 1 che ivi abiterà unitamente al figlio Per 1 fino al completamento della classe terza media e comunque non oltre il mese di agosto 2025. Dal mese di settembre 2025 il sig. CP_1 riprenderà possesso
della casa coniugale mentre la sig.ra Pt 1 lascerà l'immobile per trasferirsi, unitamente al figlio Per 1 in un'altra abitazione in Montegiorgio (FM) o Fermo
,
o comunque zone limitrofe a seconda anche della futura scuola superiore del figlio
PE 1 ;

3) Il figlio minore Per 1 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;

4) I tempi di frequentazione del minore con i genitori saranno regolati con le seguenti modalità: Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,30 (22,30
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