Trib. Ravenna, sentenza 12/12/2024, n. 1027

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 12/12/2024, n. 1027
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 1027
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2023 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Galimberti n. 8, con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20

- RICORRENTI -

e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE

CONCLUSIONI All'udienza del 26.09.2024, le parti concludevano come da verbale d'udienza. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Cervia (RA) in data 06.06.2009, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, all'atto n.19, parte I, anno 2009, che dall'unione era nata in data [...] la figlia che, nel corso degli anni, insanabili contrasti e profonde diversità avevano portato Persona_1 progressivamente i coniugi ad allontanarsi l'uno dall'altra tanto che, a giugno 2023, la sig.ra si Parte_2 trasferiva in un appartamento in locazione sito a Cervia (RA), via G. Di Vittorio n. 89/p e che, essendo irreversibilmente venuta meno la comunione morale e materiale alla base dell'unione coniugale, avevano deciso di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, situata a Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), rimarrà assegnata al Sig. che ivi resterà Pt_1

a vivere unitamente alla figlia;

3) si dà atto che la Sig.ra ha già lasciato la propria abitazione per andare a vivere in un appartamento in affitto Parte_2 in Cervia (RA) via G.di Vittorio nr. 89P;

4) la figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;

5) la Sig.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente con quest'ultima per i Parte_2 periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana;

6) Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario
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