Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 56

TRIB Arezzo
Sentenza
14 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Arezzo
Sentenza
14 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 56
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 56
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

V.G. n. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 554/2025 promossa congiuntamente da:
( rappresentata e difesa dall'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
FRANCINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Roma n. 7
e da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE Parte_2 C.F._2
VALENTINI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, viale Giotto n. 11
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Bucine (AR), Fraz. Ambra,
Via Cristoforo Colombo 2; 2) I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, ma adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse. Nel pieno rispetto della lettera e dello spirito dell'art. 337 ter c.c.,
i sig.ri e intendono garantire al figlio pienezza di rapporti con entrambi i genitori, Parte_1 Pt_2
considerata anche la tenerissima età di . In particolare, il padre lo potrà vedere presso Per_1
l'abitazione della madre: - due ore durante la settimana e precisamente il giorno mercoledì dalle ore
16,00 alle ore 18,00; - due ore il fine settimana e precisamente il sabato dalle ore 16,00 alle ore
18,00. Tale regime di visita si protrarrà sino ai 24 mesi di età di . Dopo tale data, se le Per_1
condizioni lo permetteranno, potrà pernottare nella casa del padre a condizione che la stessa Per_1
sia idonea ad ospitare un bambino in tenerissima età, un fine settimana alternato dalle ore 16,00 del sabato alle ore 14,00 della domenica. Ulteriori periodi di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi