Trib. Alessandria, sentenza 12/07/2024, n. 611
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Testo completo
N. R.G. 2570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2022
tra
ARISTIDE S.R.L.
ATTORE
e
LE E C. S.R.L.
CONVENUTO
Oggi 12 luglio 2024 ad ore 11,50 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per ARISTIDE S.R.L. l'avv. ROVEGNO FABIANA e l'avv. BERTINI ANNA MARIA oggi sostituiti dall'avv. Andrea Siccardi
Per LE E C. S.R.L. l'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. L'avv. Siccardi evidenzia come nelle relazioni di parte depositate dalla convenuta risulta una foto con datazione ottobre 2016 in cui compare un automezzo della convenuta. L'avv. Gigliotti evidenzia che le relazioni tecniche di parte fanno riferimento soltanto al periodo di settembre 2016.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15,10.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2022 promossa da:
ARISTIDE S.R.L. (C.F. 00983160060), con il patrocinio dell'avv. ROVEGNO FABIANA e dell'avv.
BERTINI ANNA MARIA ([...]) PIAZZA DANTE 8/10 16121 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 34 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. ROVEGNO FABIANA
ATTORE/I contro
LE E C. S.R.L. (C.F. 01397270065), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO presso il difensore avv. GIGLIOTTI
PIER FRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. Per l'attrice:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe tutte le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la responsabilità di ER & C. SR (C.F. e P. IVA
01397270065), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fabbrica ON (AL), Via Roma n. 1, dei danni cagionati all'immobile sito in Tortona (AL), Corso Leoniero n. 16 di proprietà della società Aristide, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'importo di Euro 34.710,00 (imponibile) e, conseguentemente, condannare ER & C. SR (C.F. e P. IVA 01397270065), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fabbrica ON (AL), Via Roma n. 1, al pagamento, a favore della attrice e a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 34.710,00 (imponibile) o quella maggiore o minore risultata all'esito dell'espletata istruttoria, anche eventualmente in via equitativa o, in subordine, per l'importo di Euro 5.800,00 quantificato dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si chiede che venga licenziata C.T.U. al fine di determinare il nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile per cui è causa e i lavori eseguiti dalla convenuta nella zona Corso Montebello/Corso Leonier, Tortona, nel periodo settembre /ottobre 2016, ove non fosse ritenuta raggiunta detta prova tramite le dichiarazioni rese dai testimoni, nonché i costi necessari per l'esecuzione dei lavori di riparazione/ripristino”. Per la convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 2 di 11 Assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ARISTIDE S.R.L. conveniva in giudizio LE E C. S.R.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, sito in Tortona, Corso Leoniero n. 16 (doc. 1 attoreo), a seguito dei lavori di rifacimento e di pavimentazione del predetto corso, nel tratto compreso tra Corso Montebello e Piazza Duomo, eseguiti dalla convenuta. L'attrice deduceva in particolare che la convenuta eseguiva lavori di scavo, di demolizione e ripristino della pavimentazione del manto stradale che si svolgevano tra settembre e ottobre 2016 e che in due occasioni, ovvero il 17.10.2016 e in precedenza nel mese di settembre, gli impiegati della società Apogeo Broker, i cui uffici si trovano nell'immobile per cui è causa, sentivano forti colpi, vibrazioni e scuotimenti della struttura dell'immobile stesso, cagionati dall'utilizzo di macchinari (escavatori, martello pneumatico) da parte delle maestranze della convenuta. In particolare sostenendo che le attività di demolizione svolte dalla convenuta, oltre a creare crepe/cavillature nei muri dell'immobile, cagionavano anche lo scivolamento di coppi dal tetto, come tempestivamente contestato alla convenuta, tramite PEC datata 28.09.2016 (doc. 4 attoreo), che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, tant'è che questa denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione LI. Precisava inoltre l'attrice che successivamente eseguiva i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'immobile e per eliminare le crepe sui muri perimetrali dell'immobile, nonché per ripristinare le tegole scivolate dal tetto dell'immobile, sempre in conseguenza dell'utilizzo di macchinari da parte di ER per l'esecuzione die lavori, così sostenendo costi per Euro 34.710,00, IVA esclusa, come risulta dalle fatture prodotte e pagate (docc. 8, 9, 10 attorei).
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione datata 16.1.2023 la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e “contestando integralmente le avverse domande sia in punto an debeatur che in punto danni anche con riferimento ai documenti prodotti sia nella forma che nella so-stanza non riconoscendone neppure autenticità e provenienza. In particolare l'esponente contesta allo stato lo stesso fatto storico nonché il nesso causale fra l'evento ed i danni lamentati, affermando che la stessa sarebbe infondata sotto il profilo della responsabilità, nonché non provata”. In particolare precisando che la società ER aveva eseguito lavori nella zona Corso Montebello/Corso Leoniero sino al 30.09.2016 e che,
“successivamente intervenne sulla località la Ditta Torti per conto della gestione Acque”.
3. La causa proseguiva con la concessione dei termini istruttori e poi con il deposito delle memorie ex art.
183, co. 6, c.p.c., esaminate le quali il Giudice, con ordinanza del 12.05.2023, ammetteva le prove per testi chieste da parte attrice, riservandosi l'opportunità di licenziare CTU tecnica all'esito della prova orale.
4. La causa proseguiva con l'esame dei testi indicati da parte attrice, limitatamente ai capitoli ammessi dal giudice.
5. Successivamente il nuovo Giudice non riteneva di ammettere la richiesta CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 12.07.2024, con termine alle parti per note conclusive fino a 15 giorni prima.
§
Le domande attoree sono infondate per i motivi che seguono.
L'attrice ha sostenuto che nel corso dell'esecuzione dei lavori affidati a ER & C. SR di rifacimento della strada sottostante l'immobile di proprietà attorea, l'esecutrice di tali lavori ha cagionato nel fabbricato di proprietà dell'attrice nel periodo settembre/ottobre 2016 lesioni verticali (crepe, distacco dell'intonaco e della tinteggiatura) e scivolamento di parte del manto di copertura, il tutto causato dall'utilizzo dell'escavatore e del martello pneumatico, come ben confermato dalla perizia di parte attorea a firma del del
Geom. Marino Calatroni, depositata poi con la seconda memoria.
pagina 3 di 11
La convenuta si è costituita contestando quanto asserito dall'attrice ed in particolare evidenziando che aveva eseguito sì lavori nella zona Corso Montebello/Corso Leoniero ma sino al 30.09.2016 e
“successivamente intervenne sulla località la Ditta Torti per conto della gestione Acque” (pag. 2 comparsa di costituzione).
La difesa attorea alla prima udienza si limitava genericamente a contestare quanto scritto nella comparsa della convenuta e nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava in replica che “E' pacifico che la società ER, quanto meno sino al 30 settembre 2016 (vedere pagina 2 della comparsa di costituzione), abbia eseguito lavori nel tratto di strada tra Corso Montebello e Piazza Duomo, in Tortona” (pag. 2);
ed inoltre ulteriormente precisando quanto segue: “fu oggetto di immediata segnalazione alla società ER, tramite raccomandata PEC, datata 28.09.2016 (doc. n. 4), che non è stata oggetto di specifica contestazione, con le conseguenze di legge che ne derivano. Nonostante l'invito rivolto, la situazione si ripresentò in data 17.10.2016, quando il personale presente nell'immobile sentì forti rumori (colpi) e vibrazioni dell'immobile, cagionati dall'utilizzo di un escavatore e di un martello pneumatico. … si ricorda nuovamente che LI AL spa offrì all'esponente per il ristoro dei danni subiti, quantificati in Euro
6.500,00, l'importo di Euro 5.000,00, dedotta la franchigia prevista dalla polizza, con ciò ammettendo la responsabilità del proprio assicurato.” (pagg. 2-3).
L'attrice ritiene di avere pienamente raggiunto la prova della responsabilità della convenuta per molteplici ragioni: la prima consiste nell'offerta (seppure parziale ed insoddisfacente) risarcitoria/indennitaria intervenuta ante causam da parte della compagnia assicurativa;
la seconda si
desumerebbe dalla diffida inviata tempestivamente a settembre 2016 da parte del legale attoreo alla
convenuta, senza risposta alcuna;
la terza dall'ampia produzione di allegazioni quali foto, una perizia
tecnica, dalle fatture per il ripristino e dalla copia dei pagamenti eseguiti;
la quarta dalle deposizioni dei
testi.
Occorre innanzitutto osservare come l'attrice non si sia premurata di chiedere tempestivamente un
Accertamento Tecnico Preventivo, né una perizia contrattuale, né ha avviato subito una mediazione o una
negoziazione assistita, né tanto meno risulta avere perlomeno richiesto tempestivamente una perizia di parte
(quella allegata è infatti datata 6.09.2022), né risultano video che riproducono (anche con data certa)
l'accadimento dei fatti conseguenti all'evento, né risulta prova alcuna con riferimento alla situazione fattuale dell'immobile prima dell'evento.
Invero, occorre intanto evidenziare come l'offerta di risarcimento (da parte della compagnia assicurativa), in linea generale, non si configuri come un'ammissione di colpa, poichè potrebbe scaturire dalla semplice volontà di evitare un dispendioso processo e, quindi, di subire i costi e i fastidi di una
causa anche per chi ha ragione. L'offerta si paleserebbe pertanto come un mero «atto di transazione», ossia l'offerta di un accordo per prevenire o evitare una lite. Ciò significa che non può assumere alcun
pagina 4 di 11
ulteriore significato, come invece pretende la difesa attorea. Affinché si possa sostenere il contrario, è
necessario che l'offerta di risarcimento contenga espressioni inequivoche, da cui desumersi appunto
l'assunzione di colpa da parte del dichiarante.
Al riguardo è intervenuta anche la Cassazione che, con riferimento all'offerta di risarcimento avanzata dall'assicurazione (nella specie a seguito di un incidente stradale), ha escluso che la stessa possa configurarsi come un'ammissione di responsabilità. Secondo la Corte, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore (per la responsabilità civile dell'automobilista) non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell'ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato
un assegno con un importo a titolo di risarcimento. L'importo serve anche a disincentivare l'avvio di
ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese. Proprio da tale consapevolezza,
la Corte ha desunto che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall'onere di dover provare il proprio invocato diritto al risarcimento.
Invero è stato evidenziato che nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (seppure nella specie derivante dalla circolazione di veicoli), la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che
agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore: “Orbene, è da escludere che la distinzione tra danni a cose e danni alla persona rilevi al fine di attribuire all'una e/o all'altra delle relative offerte valore
confessorio o di riconoscimento di debito, come sostiene il ricorrente. L'art. 148 non attribuisce all'offerta
dell'impresa di assicurazione questo valore né configura la stessa come vincolante, in danno dell'assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in
sede stragiudiziale. È sufficiente qui ribadire che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove
sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere
la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2022
tra
ARISTIDE S.R.L.
ATTORE
e
LE E C. S.R.L.
CONVENUTO
Oggi 12 luglio 2024 ad ore 11,50 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per ARISTIDE S.R.L. l'avv. ROVEGNO FABIANA e l'avv. BERTINI ANNA MARIA oggi sostituiti dall'avv. Andrea Siccardi
Per LE E C. S.R.L. l'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. L'avv. Siccardi evidenzia come nelle relazioni di parte depositate dalla convenuta risulta una foto con datazione ottobre 2016 in cui compare un automezzo della convenuta. L'avv. Gigliotti evidenzia che le relazioni tecniche di parte fanno riferimento soltanto al periodo di settembre 2016.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15,10.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2022 promossa da:
ARISTIDE S.R.L. (C.F. 00983160060), con il patrocinio dell'avv. ROVEGNO FABIANA e dell'avv.
BERTINI ANNA MARIA ([...]) PIAZZA DANTE 8/10 16121 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 34 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. ROVEGNO FABIANA
ATTORE/I contro
LE E C. S.R.L. (C.F. 01397270065), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO presso il difensore avv. GIGLIOTTI
PIER FRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. Per l'attrice:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe tutte le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la responsabilità di ER & C. SR (C.F. e P. IVA
01397270065), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fabbrica ON (AL), Via Roma n. 1, dei danni cagionati all'immobile sito in Tortona (AL), Corso Leoniero n. 16 di proprietà della società Aristide, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'importo di Euro 34.710,00 (imponibile) e, conseguentemente, condannare ER & C. SR (C.F. e P. IVA 01397270065), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fabbrica ON (AL), Via Roma n. 1, al pagamento, a favore della attrice e a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 34.710,00 (imponibile) o quella maggiore o minore risultata all'esito dell'espletata istruttoria, anche eventualmente in via equitativa o, in subordine, per l'importo di Euro 5.800,00 quantificato dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si chiede che venga licenziata C.T.U. al fine di determinare il nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile per cui è causa e i lavori eseguiti dalla convenuta nella zona Corso Montebello/Corso Leonier, Tortona, nel periodo settembre /ottobre 2016, ove non fosse ritenuta raggiunta detta prova tramite le dichiarazioni rese dai testimoni, nonché i costi necessari per l'esecuzione dei lavori di riparazione/ripristino”. Per la convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 2 di 11 Assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ARISTIDE S.R.L. conveniva in giudizio LE E C. S.R.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, sito in Tortona, Corso Leoniero n. 16 (doc. 1 attoreo), a seguito dei lavori di rifacimento e di pavimentazione del predetto corso, nel tratto compreso tra Corso Montebello e Piazza Duomo, eseguiti dalla convenuta. L'attrice deduceva in particolare che la convenuta eseguiva lavori di scavo, di demolizione e ripristino della pavimentazione del manto stradale che si svolgevano tra settembre e ottobre 2016 e che in due occasioni, ovvero il 17.10.2016 e in precedenza nel mese di settembre, gli impiegati della società Apogeo Broker, i cui uffici si trovano nell'immobile per cui è causa, sentivano forti colpi, vibrazioni e scuotimenti della struttura dell'immobile stesso, cagionati dall'utilizzo di macchinari (escavatori, martello pneumatico) da parte delle maestranze della convenuta. In particolare sostenendo che le attività di demolizione svolte dalla convenuta, oltre a creare crepe/cavillature nei muri dell'immobile, cagionavano anche lo scivolamento di coppi dal tetto, come tempestivamente contestato alla convenuta, tramite PEC datata 28.09.2016 (doc. 4 attoreo), che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, tant'è che questa denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione LI. Precisava inoltre l'attrice che successivamente eseguiva i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'immobile e per eliminare le crepe sui muri perimetrali dell'immobile, nonché per ripristinare le tegole scivolate dal tetto dell'immobile, sempre in conseguenza dell'utilizzo di macchinari da parte di ER per l'esecuzione die lavori, così sostenendo costi per Euro 34.710,00, IVA esclusa, come risulta dalle fatture prodotte e pagate (docc. 8, 9, 10 attorei).
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione datata 16.1.2023 la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e “contestando integralmente le avverse domande sia in punto an debeatur che in punto danni anche con riferimento ai documenti prodotti sia nella forma che nella so-stanza non riconoscendone neppure autenticità e provenienza. In particolare l'esponente contesta allo stato lo stesso fatto storico nonché il nesso causale fra l'evento ed i danni lamentati, affermando che la stessa sarebbe infondata sotto il profilo della responsabilità, nonché non provata”. In particolare precisando che la società ER aveva eseguito lavori nella zona Corso Montebello/Corso Leoniero sino al 30.09.2016 e che,
“successivamente intervenne sulla località la Ditta Torti per conto della gestione Acque”.
3. La causa proseguiva con la concessione dei termini istruttori e poi con il deposito delle memorie ex art.
183, co. 6, c.p.c., esaminate le quali il Giudice, con ordinanza del 12.05.2023, ammetteva le prove per testi chieste da parte attrice, riservandosi l'opportunità di licenziare CTU tecnica all'esito della prova orale.
4. La causa proseguiva con l'esame dei testi indicati da parte attrice, limitatamente ai capitoli ammessi dal giudice.
5. Successivamente il nuovo Giudice non riteneva di ammettere la richiesta CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 12.07.2024, con termine alle parti per note conclusive fino a 15 giorni prima.
§
Le domande attoree sono infondate per i motivi che seguono.
L'attrice ha sostenuto che nel corso dell'esecuzione dei lavori affidati a ER & C. SR di rifacimento della strada sottostante l'immobile di proprietà attorea, l'esecutrice di tali lavori ha cagionato nel fabbricato di proprietà dell'attrice nel periodo settembre/ottobre 2016 lesioni verticali (crepe, distacco dell'intonaco e della tinteggiatura) e scivolamento di parte del manto di copertura, il tutto causato dall'utilizzo dell'escavatore e del martello pneumatico, come ben confermato dalla perizia di parte attorea a firma del del
Geom. Marino Calatroni, depositata poi con la seconda memoria.
pagina 3 di 11
La convenuta si è costituita contestando quanto asserito dall'attrice ed in particolare evidenziando che aveva eseguito sì lavori nella zona Corso Montebello/Corso Leoniero ma sino al 30.09.2016 e
“successivamente intervenne sulla località la Ditta Torti per conto della gestione Acque” (pag. 2 comparsa di costituzione).
La difesa attorea alla prima udienza si limitava genericamente a contestare quanto scritto nella comparsa della convenuta e nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava in replica che “E' pacifico che la società ER, quanto meno sino al 30 settembre 2016 (vedere pagina 2 della comparsa di costituzione), abbia eseguito lavori nel tratto di strada tra Corso Montebello e Piazza Duomo, in Tortona” (pag. 2);
ed inoltre ulteriormente precisando quanto segue: “fu oggetto di immediata segnalazione alla società ER, tramite raccomandata PEC, datata 28.09.2016 (doc. n. 4), che non è stata oggetto di specifica contestazione, con le conseguenze di legge che ne derivano. Nonostante l'invito rivolto, la situazione si ripresentò in data 17.10.2016, quando il personale presente nell'immobile sentì forti rumori (colpi) e vibrazioni dell'immobile, cagionati dall'utilizzo di un escavatore e di un martello pneumatico. … si ricorda nuovamente che LI AL spa offrì all'esponente per il ristoro dei danni subiti, quantificati in Euro
6.500,00, l'importo di Euro 5.000,00, dedotta la franchigia prevista dalla polizza, con ciò ammettendo la responsabilità del proprio assicurato.” (pagg. 2-3).
L'attrice ritiene di avere pienamente raggiunto la prova della responsabilità della convenuta per molteplici ragioni: la prima consiste nell'offerta (seppure parziale ed insoddisfacente) risarcitoria/indennitaria intervenuta ante causam da parte della compagnia assicurativa;
la seconda si
desumerebbe dalla diffida inviata tempestivamente a settembre 2016 da parte del legale attoreo alla
convenuta, senza risposta alcuna;
la terza dall'ampia produzione di allegazioni quali foto, una perizia
tecnica, dalle fatture per il ripristino e dalla copia dei pagamenti eseguiti;
la quarta dalle deposizioni dei
testi.
Occorre innanzitutto osservare come l'attrice non si sia premurata di chiedere tempestivamente un
Accertamento Tecnico Preventivo, né una perizia contrattuale, né ha avviato subito una mediazione o una
negoziazione assistita, né tanto meno risulta avere perlomeno richiesto tempestivamente una perizia di parte
(quella allegata è infatti datata 6.09.2022), né risultano video che riproducono (anche con data certa)
l'accadimento dei fatti conseguenti all'evento, né risulta prova alcuna con riferimento alla situazione fattuale dell'immobile prima dell'evento.
Invero, occorre intanto evidenziare come l'offerta di risarcimento (da parte della compagnia assicurativa), in linea generale, non si configuri come un'ammissione di colpa, poichè potrebbe scaturire dalla semplice volontà di evitare un dispendioso processo e, quindi, di subire i costi e i fastidi di una
causa anche per chi ha ragione. L'offerta si paleserebbe pertanto come un mero «atto di transazione», ossia l'offerta di un accordo per prevenire o evitare una lite. Ciò significa che non può assumere alcun
pagina 4 di 11
ulteriore significato, come invece pretende la difesa attorea. Affinché si possa sostenere il contrario, è
necessario che l'offerta di risarcimento contenga espressioni inequivoche, da cui desumersi appunto
l'assunzione di colpa da parte del dichiarante.
Al riguardo è intervenuta anche la Cassazione che, con riferimento all'offerta di risarcimento avanzata dall'assicurazione (nella specie a seguito di un incidente stradale), ha escluso che la stessa possa configurarsi come un'ammissione di responsabilità. Secondo la Corte, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore (per la responsabilità civile dell'automobilista) non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell'ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato
un assegno con un importo a titolo di risarcimento. L'importo serve anche a disincentivare l'avvio di
ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese. Proprio da tale consapevolezza,
la Corte ha desunto che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall'onere di dover provare il proprio invocato diritto al risarcimento.
Invero è stato evidenziato che nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (seppure nella specie derivante dalla circolazione di veicoli), la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che
agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore: “Orbene, è da escludere che la distinzione tra danni a cose e danni alla persona rilevi al fine di attribuire all'una e/o all'altra delle relative offerte valore
confessorio o di riconoscimento di debito, come sostiene il ricorrente. L'art. 148 non attribuisce all'offerta
dell'impresa di assicurazione questo valore né configura la stessa come vincolante, in danno dell'assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in
sede stragiudiziale. È sufficiente qui ribadire che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove
sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere
la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento
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