Trib. Messina, sentenza 05/12/2024, n. 2325
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3602/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2021 premetteva di aver Parte_1 svolto, alle dipendenze del , l'attività di docente a tempo Controparte_1 determinato negli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 e, segnatamente:
- nell'a.s. 2013/2014, in ragione di 2 contratti, per complessivi 255 giorni di lavoro;
- nell'a.s. 2014/2015, in ragione di 4 contratti, per complessivi 119 giorni di lavoro.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (pari ad € 164,00 lordi mensili) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai CP_3 docenti di ruolo ed ai precari che avevano stipulato contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Evidenziava, dunque, come tale voce stipendiale fosse stata negata ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie nonostante, invero, gli stessi rendessero una prestazione lavorativa equivalente agli altri docenti.
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Invocava l'applicazione della clausola 4 –“Principio di non discriminazione”– dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali.
Circa il quantum, evidenziava come l'importo lordo giornaliero fosse di € 5,47 e come, pertanto, gli competesse il complessivo importo di € 1.279.98, avendo prestato 115 giorni di servizio nella prima annualità considerata e 119 giorni nella seconda.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo l'avversa condanna al pagamento dei superiori importi, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da maggiorarsi secondo l'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
2. L'udienza del 04.12.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
3. Il , Controparte_1 Controparte_2
, pur destinatario di rituale notifica del
[...] ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
4. Nel merito decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale
(sent. n. 1425/2024).
Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all'art. 7 del CCNL del 2001, rubricato
“Retribuzione professionale docenti”, ha previsto che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei
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Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente