Trib. Locri, sentenza 19/03/2024, n. 254

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 19/03/2024, n. 254
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 254
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

Sentenza nr. ___________/___________

TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa M F, all'udienza del 19/03/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2201 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. D R, con il quale è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco, n. 25
Ricorrente
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A A, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Roma, presso il locale ufficio postale
Resistente
OGGETTO: pagamento indennità di trasferta
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza


2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è dipendente di inquadrata nel livello D ex Controparte_1
CCNL per il personale non dirigente di , attualmente impiegata CP_1
presso il con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Parte_2
Orga
- che, per diversi anni, è stata impiegata presso il di Riccione;

- che è stata inviata costantemente in trasferta presso il Org_2
sito ad oltre 10 km dalla sede di lavoro e dal luogo di abituale
[...]
dimora (Cattolica);

- che tale trasferta aveva una durata di dieci ore (7.00 - 17.00);

- che ogni trasferta è stata autorizzata dal responsabile, come si evince dai moduli di richiesta e consuntivazione trasferta;

- che ha sempre adempiuto ai propri doveri con puntualità;

- che, tuttavia, non ha mai ricevuto il pagamento dell'indennità di trasferta, come espressamente previsto dal CCNL di riferimento;

- che, in data 17 Giugno 2019, ha messo in mora Controparte_1
senza ottenere alcun riscontro;

- che, ai sensi dell'art. 40 del CCNL di settore, al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro sono rimborsabili le spese di viaggio documentate;

- che la norma sopracitata prevede, per la trasferta nelle ore diurne, una indennità pari ad € 0,96 per ogni ora;

- che, inoltre, le indennità sono maggiorate nella misura del 95% quando il lavoratore è chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore, che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei;

- che, nei moduli allegati, è specificata la durata di ogni singola trasferta
(07.00/17.00), la tipologia di lavoro (missione operativa), il luogo di lavoro
(Riccione), il luogo di abituale dimora (Cattolica), la destinazione lavorativa
3
( nonché la distanza superiore ai 10 km;
Organizzazione_2
- che, conseguentemente, sussistono tutti i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per ottenere il ristoro economico;

- che, in ogni caso, il datore di lavoro non ha mai contestato la validità della documentazione presentata;

- che il mancato pagamento dipenderebbe unicamente da motivi organizzativi imputabili alla società ;
CP_1
- che tali motivi, tuttavia, non possono pregiudicare i diritti legittimamente maturati nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa;

- che l'importo delle somme dovute a titolo di indennità di trasferta è pari ad € 1464,00.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice designato presso il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro: 1) accogliere il ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di trasferta per i motivi meglio specificati in ricorso e 2) per l'effetto, condannare la società , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della somma di €
1.464,00, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
3) condannare la società , in persona del legale rappresentante Controparte_1

p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
eccependo:
[...]
- che è intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.;

- che la sig.ra non ha dimostrato di aver portato in pagamento, Pt_1
presso il punto amministrativo di competenza dell'ufficio ove era all'epoca applicata, le schede debitamente compilate ai fini del rimborso;

- che, pertanto, la dipendente non ha osservato la policy aziendale
4
prevista per i rimborsi;

- che, per ottenere il rimborso delle spese e dell'indennità di missione, il dipendente deve presentare la richiesta corredata da tutta la documentazione entro dieci giorni dal rientro dalla trasferta;

- che il rispetto di tale termine consente all di verificare Pt_3
tempestivamente il rispetto della procedura e di adottare politiche di controllo
e di contenimento dei costi;

- che il lavoratore è tenuto a precisare le modalità di tempo, di luogo, di espletamento delle trasferte e l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa;

- che, nella fattispecie, la dipendente non ha elencato le località in cui si sono svolte le missioni, il chilometraggio e l'indifferibile esigenza di servizio tale da giustificare la missione fuori sede;

- che la ricorrente avrebbe dovuto indicare l'ammontare delle ore giornaliere trascorse in missione;

- che, in ogni caso, non risulta che la dipendente abbia presentato le relative tabelle giustificative entro il termine di dieci giorni dall'effettuazione della missione per il rimborso;

- che, inoltre, non risultano pervenute alla società richieste di liquidazione;

- che la dipendente, qualora preventivamente autorizzata, avrebbe dovuto apporre sul modulo il totale dei chilometri percorsi, la data di trasferta nonché l'ora di inizio e fine della medesima;

- che la sig.ra non ha in alcun modo provato che la distanza Pt_1
ricoperta per raggiungere il luogo di lavoro fosse superiore ai 10 Km dal proprio luogo di abituale dimora.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con
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