Trib. Lodi, sentenza 04/04/2024, n. 334
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Testo completo
N. R.G. 1210 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1210/2018 promossa da:
GENERALI ITALIA S.p.A., già SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (P.IVA
00320160237) in persona del procuratore delegato alla firma e rappresentanza sociale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cattan e dall'avv. dall'Avv. Paola Mizzi presso lo studio della quale in Lodi, C.so Roma, 4, ha eletto domicilio
ATTRICE
CONTRO
FA AN (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Pier EA Milanini, presso il cui studio in Milano, Largo Toscanini n. 1 ha eletto domicilio;
CONVENUTO
§§§
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“NEL MERITO voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in veste monocratica, respinta ogni contraria istanza, condannare il convenuto SS FA a pagare a favore di IC Ass.ni, per le causali di cui in atti e in applicazione dell'art. 144 D.Lgs 209/2005 la capitale somma di €.
488.543,67= o altra minore risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, con l'aumento degli interessi di mora al tasso legale dal dì della costituzione in mora fino alla data di notifica dell'atto di citazione e al tasso di cui al D.Lgs 231 del 09.10.2002 ex art. 1284 c.c. novellato dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo;
In via subordinata e alternativa, condannare il convenuto SS FA, a pagare a favore di IC Ass.ni, per le causali di cui in atti e in applicazione dell'art. 1203 cc, in combinato disposto con gli artt. 2043 e segg.ti cc la capitale somma di €. 488.543,67= o altra minore risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, con l'aumento degli interessi di mora al tasso legale dal dì della costituzione in mora fino alla data di notifica dell'atto di citazione e al tasso di cui al D.Lgs 231 del 09.10.2002 ex art. 1284 c.c. novellato dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi legali di causa oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA
4%, nonché spese di C.T.U. medico-legale.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria di esecuzione ex lege.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere oggi proposte da controparte”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, accertati i fatti di cui è causa, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda ed istanza:
- in via istruttoria ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, da intendersi qui richiamate e trascritte e non ammesse in precedenza.
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per il mancato esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione, rientrando la materia tra quelle oggetto della mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010;
- Nel merito in via principale, dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto di rivalsa della IC Assicurazioni spa verso il sig.
SS.
- Nel merito in via subordinata: respingere la domanda attorea in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, in particolare stante l'assenza della prova dell'esclusiva responsabilità del sig. SS, e/o della debenza di tali somme da parte dei beneficiari, e/o del nesso di causalità tra la liquidazione e la responsabilità nel sinistro, in particolare per i terzi trasportati.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di rivalsa promossa dalla compagnia assicuratrice Società
IC di Assicurazione S.p.A. (ora NE LI PA), in forza della polizza RCA n. 299600783, relativa alla vettura tipo Hyundai, targato DM508FK, nei confronti di FA SS, in qualità di proprietario e conducente dell'auto, a seguito del sinistro verificatosi in data 7/12/2008, nel quale soggetti terzi hanno riportato danni alla persona, risarciti dalla compagnia assicuratrice, per ottenere, a termini contrattuali, il rimborso di quanto erogato (complessivi Euro 488.543,67 oltre interessi) in quanto l'assicurato avrebbe condotto il veicolo sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 e 187 CdS.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 07.12.2008, il sig. SS FA, alla guida dell'autoveicolo Hyundai, targato DM508FK, con a bordo in qualità di trasportati il sig. AR EA di Lodi e la sig.ra Ballisai MO di Lodi, mentre percorreva la SP 472, con direzione di marcia Rivolta d'Adda – Pandino, all'altezza del km
12+250, nel comune di Pandino (CR), perdeva il controllo del mezzo a causa del suo stato psicofisico, alterato dall'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, invadendo l'opposta corsia di marcia ed entrando in collisione pressoché frontale con l'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC, condotto dal proprietario sig. AS Adelmo, che circolava regolarmente con direzione Pandino – Rivolta
2
d'Adda;
- a seguito del violento urto, i terzi trasportati ed il sig. AS nonché lo stesso sig. SS riportavano serie lesioni personali e, soccorsi dagli operatori del 118, venivano trasportati rispettivamente al P.S. dell'Ospedale di Crema e al P.S. dell'Ospedale di Treviglio (BG);
- la dinamica del sinistro, da cui emergeva la chiara ed esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso, veniva confermata dai rilievi compiuti dagli Agenti della Polizia
Stradale di Cremona – Distaccamento di Crema, intervenuti in loco, i quali richiedevano al P.S. dell'Ospedale di Treviglio l'accertamento ematico dello stato di ebrezza del sig. SS e l'esame tossicologico per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo;
- accertata la guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonché l'eccesso di velocità al sig. SS venivano elevate contravvenzioni per la violazione degli artt. 141 e 186-187
C.d.S. a carico del medesimo, per i fatti e la condotta stradale sopra descritta;
- veniva quindi promosso procedimento penale dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Crema per i reati di cui agli artt.186 e 187 C.d.S., che si concludeva con l'emissione di sentenza penale ex art.
444 c.p.p. nei di egli confronti ed applicazione della pena detentiva di mesi quattro di arresto, dell'ammenda di €. 2.000,00=, della sospensione della patente di guida per due anni nonché la confisca dell'autoveicolo Hyundai, di sua proprietà. La sentenza è divenuta irrevocabile in data
24.09.2010;
- la compagnia assicuratrice (allora IC) risarciva integralmente i terzi danneggiati, corrispondendo loro l'importo complessivo di €. 488.543,67= omnia a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, subiti in conseguenza del sinistro;
- la compagnia assicuratrice provvedeva quindi ad avvertire il sig. SS FA, con numerose lettere di diffida, della propria intenzione di agire in rivalsa nei suoi confronti per il rimborso della suddetta somma, oltre interessi e spese di intervento legale;
- vano risultava ogni tentativo di componimento bonario della vertenza e successivamente, conclusa infruttuosamente, per mancata adesione del convenuto regolarmente invitato, la procedura di media- conciliazione, attivata da parte attrice prima di intraprendere il presente giudizio di rivalsa.
Il convenuto FA SS si costituiva con comparsa del 04.06.2018 contestando la domanda attrice perché ritenuta infondata in fatto e diritto.
In particolare il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa azionato da parte attrice;
nel merito, contestava la mancata prova dei fatti posti da IC a sostegno della propria domanda, comunque tutti contestati, essendosi parte attrice limitata a produrre in giudizio gli esiti degli accertamenti svolti nell'ambito del processo penale, rispetto ai quali l'accertamento della responsabilità da parte del Giudice civile sarebbe del tutto svincolato ed autonomo. Contestava altresì la quantificazione dei 3
danni risarciti in favore dei terzi danneggiati.
Il Giudice designato, alla prima udienza del 29.06.2018, verificata l'instaurazione regolare del contraddittorio, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, successivamente, procedeva all'assunzione della prova per testimoni nonché, a disporre C.T.U. medico-legale per la verifica della compatibilità dell'esito degli esami tossicologici in atti con l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psico-fisica del convenuto al momento del sinistro.
Espletate le operazioni peritali, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 15.09.2023, per la precisazione delle conclusioni, mediante scambio di note scritte, all'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Si dà atto che, nelle more del giudizio, in forza dell'atto unico notarile di fusioni e di scissione del
21.06.2023, n. 59.037 Rep., n. 27.767 Racc., a ministero del Notaio Angelo Busani di Milano, NE LI
S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584 e P.IVA 01333550323, subentrava nella titolarità di ogni posizione giuridica e processuale facente capo a Società IC di
Assicurazione S.p.A., ivi compresa la presente controversia giudiziale, come da atto notarile prodotto in copia dall'attrice.
2. Sulla prescrizione del diritto di rivalsa
Parte convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa azionato dalla della compagnia di assicurazione attrice nei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1210/2018 promossa da:
GENERALI ITALIA S.p.A., già SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (P.IVA
00320160237) in persona del procuratore delegato alla firma e rappresentanza sociale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cattan e dall'avv. dall'Avv. Paola Mizzi presso lo studio della quale in Lodi, C.so Roma, 4, ha eletto domicilio
ATTRICE
CONTRO
FA AN (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Pier EA Milanini, presso il cui studio in Milano, Largo Toscanini n. 1 ha eletto domicilio;
CONVENUTO
§§§
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“NEL MERITO voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in veste monocratica, respinta ogni contraria istanza, condannare il convenuto SS FA a pagare a favore di IC Ass.ni, per le causali di cui in atti e in applicazione dell'art. 144 D.Lgs 209/2005 la capitale somma di €.
488.543,67= o altra minore risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, con l'aumento degli interessi di mora al tasso legale dal dì della costituzione in mora fino alla data di notifica dell'atto di citazione e al tasso di cui al D.Lgs 231 del 09.10.2002 ex art. 1284 c.c. novellato dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo;
In via subordinata e alternativa, condannare il convenuto SS FA, a pagare a favore di IC Ass.ni, per le causali di cui in atti e in applicazione dell'art. 1203 cc, in combinato disposto con gli artt. 2043 e segg.ti cc la capitale somma di €. 488.543,67= o altra minore risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, con l'aumento degli interessi di mora al tasso legale dal dì della costituzione in mora fino alla data di notifica dell'atto di citazione e al tasso di cui al D.Lgs 231 del 09.10.2002 ex art. 1284 c.c. novellato dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi legali di causa oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA
4%, nonché spese di C.T.U. medico-legale.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria di esecuzione ex lege.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere oggi proposte da controparte”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, accertati i fatti di cui è causa, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda ed istanza:
- in via istruttoria ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, da intendersi qui richiamate e trascritte e non ammesse in precedenza.
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per il mancato esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione, rientrando la materia tra quelle oggetto della mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010;
- Nel merito in via principale, dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto di rivalsa della IC Assicurazioni spa verso il sig.
SS.
- Nel merito in via subordinata: respingere la domanda attorea in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, in particolare stante l'assenza della prova dell'esclusiva responsabilità del sig. SS, e/o della debenza di tali somme da parte dei beneficiari, e/o del nesso di causalità tra la liquidazione e la responsabilità nel sinistro, in particolare per i terzi trasportati.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di rivalsa promossa dalla compagnia assicuratrice Società
IC di Assicurazione S.p.A. (ora NE LI PA), in forza della polizza RCA n. 299600783, relativa alla vettura tipo Hyundai, targato DM508FK, nei confronti di FA SS, in qualità di proprietario e conducente dell'auto, a seguito del sinistro verificatosi in data 7/12/2008, nel quale soggetti terzi hanno riportato danni alla persona, risarciti dalla compagnia assicuratrice, per ottenere, a termini contrattuali, il rimborso di quanto erogato (complessivi Euro 488.543,67 oltre interessi) in quanto l'assicurato avrebbe condotto il veicolo sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 e 187 CdS.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 07.12.2008, il sig. SS FA, alla guida dell'autoveicolo Hyundai, targato DM508FK, con a bordo in qualità di trasportati il sig. AR EA di Lodi e la sig.ra Ballisai MO di Lodi, mentre percorreva la SP 472, con direzione di marcia Rivolta d'Adda – Pandino, all'altezza del km
12+250, nel comune di Pandino (CR), perdeva il controllo del mezzo a causa del suo stato psicofisico, alterato dall'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, invadendo l'opposta corsia di marcia ed entrando in collisione pressoché frontale con l'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC, condotto dal proprietario sig. AS Adelmo, che circolava regolarmente con direzione Pandino – Rivolta
2
d'Adda;
- a seguito del violento urto, i terzi trasportati ed il sig. AS nonché lo stesso sig. SS riportavano serie lesioni personali e, soccorsi dagli operatori del 118, venivano trasportati rispettivamente al P.S. dell'Ospedale di Crema e al P.S. dell'Ospedale di Treviglio (BG);
- la dinamica del sinistro, da cui emergeva la chiara ed esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso, veniva confermata dai rilievi compiuti dagli Agenti della Polizia
Stradale di Cremona – Distaccamento di Crema, intervenuti in loco, i quali richiedevano al P.S. dell'Ospedale di Treviglio l'accertamento ematico dello stato di ebrezza del sig. SS e l'esame tossicologico per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo;
- accertata la guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonché l'eccesso di velocità al sig. SS venivano elevate contravvenzioni per la violazione degli artt. 141 e 186-187
C.d.S. a carico del medesimo, per i fatti e la condotta stradale sopra descritta;
- veniva quindi promosso procedimento penale dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Crema per i reati di cui agli artt.186 e 187 C.d.S., che si concludeva con l'emissione di sentenza penale ex art.
444 c.p.p. nei di egli confronti ed applicazione della pena detentiva di mesi quattro di arresto, dell'ammenda di €. 2.000,00=, della sospensione della patente di guida per due anni nonché la confisca dell'autoveicolo Hyundai, di sua proprietà. La sentenza è divenuta irrevocabile in data
24.09.2010;
- la compagnia assicuratrice (allora IC) risarciva integralmente i terzi danneggiati, corrispondendo loro l'importo complessivo di €. 488.543,67= omnia a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, subiti in conseguenza del sinistro;
- la compagnia assicuratrice provvedeva quindi ad avvertire il sig. SS FA, con numerose lettere di diffida, della propria intenzione di agire in rivalsa nei suoi confronti per il rimborso della suddetta somma, oltre interessi e spese di intervento legale;
- vano risultava ogni tentativo di componimento bonario della vertenza e successivamente, conclusa infruttuosamente, per mancata adesione del convenuto regolarmente invitato, la procedura di media- conciliazione, attivata da parte attrice prima di intraprendere il presente giudizio di rivalsa.
Il convenuto FA SS si costituiva con comparsa del 04.06.2018 contestando la domanda attrice perché ritenuta infondata in fatto e diritto.
In particolare il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa azionato da parte attrice;
nel merito, contestava la mancata prova dei fatti posti da IC a sostegno della propria domanda, comunque tutti contestati, essendosi parte attrice limitata a produrre in giudizio gli esiti degli accertamenti svolti nell'ambito del processo penale, rispetto ai quali l'accertamento della responsabilità da parte del Giudice civile sarebbe del tutto svincolato ed autonomo. Contestava altresì la quantificazione dei 3
danni risarciti in favore dei terzi danneggiati.
Il Giudice designato, alla prima udienza del 29.06.2018, verificata l'instaurazione regolare del contraddittorio, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, successivamente, procedeva all'assunzione della prova per testimoni nonché, a disporre C.T.U. medico-legale per la verifica della compatibilità dell'esito degli esami tossicologici in atti con l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psico-fisica del convenuto al momento del sinistro.
Espletate le operazioni peritali, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 15.09.2023, per la precisazione delle conclusioni, mediante scambio di note scritte, all'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Si dà atto che, nelle more del giudizio, in forza dell'atto unico notarile di fusioni e di scissione del
21.06.2023, n. 59.037 Rep., n. 27.767 Racc., a ministero del Notaio Angelo Busani di Milano, NE LI
S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584 e P.IVA 01333550323, subentrava nella titolarità di ogni posizione giuridica e processuale facente capo a Società IC di
Assicurazione S.p.A., ivi compresa la presente controversia giudiziale, come da atto notarile prodotto in copia dall'attrice.
2. Sulla prescrizione del diritto di rivalsa
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