Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1697
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Testo completo
N. 4833/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Silvia Blasi GIUDICE
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4833 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], CF Parte_1
,rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, C.F._1 dall'Avv. Anna Rosa Caruso del foro della Spezia, , pec CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata a Poggiomarino (NA), Email_1
Via G. Iervolino 96, c/o Avv. Roberto Saporito
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sottotenente Ernesto IR 173, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._3
Vincenzo Fedele, come da procura allegata alla comparsa alla comparsa di costituzione e risposta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Sabato
Tufano in Pompei, alla via del Piave, 32
1
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo:
1) Convalidare il sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 m2 RC CP_2
237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in data Organizzazione_1
06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta in allegato sub 1) alla memoria 183 c VI n2 del 06/07/2018
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito
[...] per i fatti esposti in atti;
affidare la figlia minore , nata il CP_1 Per_1
26/06/2008, alla madre, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al diritto di visita del padre, anche in relazione al comportamento del medesimo nel corso del giudizio;
3) Porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di Controparte_1 concorso per il mantenimento delle due figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta oltre ad un concorso nella misura che risulterà giusta e dovuta per le spese scolastiche, mediche e formative delle figlie, secondo il protocollo di codesto Tribunale;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte alle figlie dal 18 10 2017, data della separazione, a oggi, (dedotte quindi due mensilità), con indicazione del relativo importo;
5) Condannare il convenuto a tenere indenne la signora per le somme Parte_1 che alla medesima venissero escusse dalla per il pagamento dei mobili di Org_2 arredo della casa coniugale;
6) Condannare il convenuto a restituire alla moglie ed alle figlie gli effetti personali i gioielli avuti in dono nelle ricorrenze, come da elenco prodotto in allegato a memoria 709 cpc del 21/12/2017.
7) Con vittoria delle spese processuali.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo:
1)Rigettare la richiesta di convalida del sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 CP_2 vani 107 m2 RC 237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in Organizzazione_1
2
data 06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta da parte ricorrente in atti e come da istanza di revoca del sequestro conservativo depositata in modalità telematica dal convenuto si riporta interamente ed Controparte_1 integralmente;
2)Dichiarare con sentenza la separazione personale giudiziale dei coniugi CP_1
e senza addebito ad alcuno;
[...] Parte_1
3)Nel merito, accogliere la domanda del convenuto in quanto Controparte_1 legittima e fondata per le motivazioni indicate in narrativa;
4)Sempre nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente Parte_1 in quanto inaudita illegittima, infondata, temeraria, falsa, dilatoria, pretestuosa e non provata per tutte le motivazioni indicate dal convenuto in atto di costituzione con domanda riconvenzionale
5)In via riconvenzionale, revocare i provvedimenti indicati nella separazione giudiziale ai sensi dell'art.709, 5° comma, c.p.c. e se il caso modificarli d'ufficio da parte del sig.
Giudice Istruttore designato e nel contempo, sempre in via riconvenzionale, affidare la minore in modo esclusivo al padre anche in Persona_2 Controparte_1 considerazione delle circostanze descritte e della documentazione che si depositerà, documentazione la quale prova in ogni modo come le affermazioni di controparte, anche in merito ai delitti mai commessi dal convenuto non siano state Controparte_1 assolutamente provate;
6)In subordine, qualora il giudice designato, non voglia revocare i provvedimenti indicati
dall'art.709, 5° comma, c.p.c., modificare le modalità di visita del convenuto CP_1 alla minore e sua figlia con ordinanza del giudice istruttore e
[...] Persona_2 permettere al convenuto di incontrare la figlia minore con maggior regolarità e con Per_1 altre modalità, sempre con ordinanza del giudice istruttore designato in modo libero e non dinanzi ai servizi sociali di La Spezia, luogo in cui ad oggi tale incontri tra padre e figlia dovrebbero avvenire;
7)Condannare la ricorrente al pagamento delle rate dei mobili di Parte_1 arredo della casa coniugale che verrà richiesta dalla tenendo indenne il Org_2 convenuto da ogni somma da versare;
Controparte_1
8)Condannare la ricorrente, qualora previsto, per lite temeraria a favore del convenuto ed adottare nei confronti della stessa ogni altro ed ulteriore Controparte_1 provvedimento;
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9)Con richiesta di liquidazione delle spese, compenso, rimborso spese professionali, ed accessori fiscali a carico dello Stato ed a favore di tale difensore Avv.Vincenzo Fedele, avendo il convenuto richiesto ed ottenuto il patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato
Il P.M., con parere del 24.04.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2017 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 30.08.1998, e che dal rapporto con il Controparte_1 resistente erano nati due figlie: il 12.01.1999 (maggiorenne) e , nata il Per_3 Per_1
26.06.2008, ancora minorenne.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal marito nei suoi confronti;
che quest'ultimo era assente, incurante delle esigenze affettive ed educative delle figlie, e violento nei suoi confronti, tanto da essere stata costretta più volte ad allontanarsi da casa;
che da ultimo, in data 23.12.2016, era stata costretta dal marito, dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti a lasciare la casa coniugale portando con sé le bimbe, dapprima trovando rifugio presso un'amica, poi trasferendosi a La Spezia presso il di lei fratello che dal maggio 2017 si era trasferita con la Persona_4 nuova dimora con la madre invalida civile, ed era aiutata per il sostentamento dai suoi familiari, in quanto oltre ad essere priva di reddito (avendo percepito l'indennità di disoccupazione fino al novembre 2016) non aveva potuto prelevare dalla casa di abitazione i suoi effetti personali dei quali aveva chiesto vanamente la restituzione;
che mentre la casa coniugale era di proprietà del marito i mobili per arredarla erano stati acquistati con un finanziamento contratto a suo nome;
che il Org_2 CP_1 percepiva un reddito di euro 1.200,00 mensili, la figlia aveva seguito un corso di Per_3 formazione ma non era ancora economicamente autonoma, per la figlia minore non era stato ancora possibile il passaggio dalla scuola di Boscoreale a quella di La Spezia in mancanza del consenso del padre.
Ciò posto la ricorrente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al merito , affidare la figlia minore (nata il Controparte_1 Per_1
26.06.2008) alla madre;
porre a carico del un assegno mensile a titolo di concorso CP_1 al mantenimento della moglie e delle figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito degli espletandi accertamenti istruttori e comunque in misura non inferiore ad
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euro 250,00 per ogni figlia ed euro 200,00 per la moglie, oltre al concorso spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto Controparte_1 allegato dalla soprattutto in ordine alla condotta che avrebbe tenuto durante il Pt_1 rapporto matrimoniale. Il resistente, difatti, affermava che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi negli anni e che pure vi sono stati momenti di tensione sfociati in accese discussioni tra marito e moglie, ciò era avvenuto per colpe reciproche dei coniugi e non per esclusiva responsabilità del marito;
in particolare rappresentava di aver dovuto subire una serie di scelte non condivise della che Pt_1 avevano minato la serenità familiare;
che qualche anno fa la signora impose, Pt_1 contro la volontà del marito, che la di lei madre venisse accolta nella casa coniugale, e che al di là dell'aspetto meramente “assistenziale” della suocera fortemente invalida, la sua opposizione era basata sul fatto che quella presenza poteva minare un già precario equilibrio del nucleo familiare, ed infatti la convivenza era durata solo un anno;
che la acconsentì, anche qui contro la sua volontà, ad accogliere in casa il fidanzato Pt_1 della figlia oggi maggiorenne ma all'epoca dei fatti ancora minore;
che la sua Per_3 opposizione, oltre che per l'età ancora immatura della figlia, era basata sulla personalità del ragazzo non adatto alla figlia;
che, ancora, nell'estate del 2016 un nipote della
ancora contro la volontà del marito, si tra-sferì per oltre tre mesi a casa loro e Pt_1 tale presenza provocò seri problemi in