Trib. Roma, sentenza 17/07/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/07/2024
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero :
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 35836/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Sezione specializzata imprese
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Flora Mazzaro Presidente relatore
Dott.ssa Guido Romano Giudice
Dott.ssa AN Iannaccone Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. RG 11669/2023, proposto da
- D'OL AU
Con l'avv. Luigi Parenti
RECLAMANTE
CONTRO
- US ZZ, in qualità di Amministratore Unico di LD Immobiliare Quarta S.r.l.
Con gli avv.ti Roberto Marraffa e Luca Di Donna
- LD Immobiliare Quarta S.r.l.
Con l'avv. Raffaele Cappiello
RESISTENTI
premesso in fatto: R.G. n. 35836/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-Con ricorso ex artt. 2476, co. 3, c.c. e 700 c.p.c., ritualmente notificato, D'OL AU conveniva in giudizio il Dott. US ZZ e la LD Immobiliare Quarta S.r.l., al fine di richiedere la revoca del Dott. ZZ quale Amministratore Unico dell'ente.
A fondamento della domanda, il ricorrente sosteneva che:
- il capitale della LD Immobiliare Quarta S.r.l. era detenuto per l'87% da AN D'OL e per il 13% dal fratello AU D'OL;

- il sig. AN D'OL controllava, altresì, anche la MA.STE. ROMA IMMOBILIARE S.r.l.;

- il dott. ZZ era Amministratore Unico della LD Immobiliare Quarta S.r.l. dal 2015;

- quest'ultimo aveva:

1. commissionato la realizzazione di lavori inesistenti alla MA.STE. ROMA IMMOBILIARE S.r.l., corrispondendole tra il 2016 e il 2020 la somma di € 245.542,62;
il carattere fantomatico dei lavori emergeva dall'assenza del contratto di appalto, dalla mancata esecuzione degli interventi e dalla falsità delle fatture emesse, accertata da perizia dell'ing. Moi;

2. concesso in comodato d'uso gratuito beni di proprietà della società a AN D'OL e alla MA. STE. Roma Immobiliare S.r.l.;

3. omesso di mettere a reddito gli immobili dell'ente e impedito al ricorrente di accedervi;

4. convocato l'assemblea straordinaria dei soci, per deliberare l'esclusione del ricorrente, previa apposita modifica dello statuto, con inserimento della clausola di esclusione del socio;

- pertanto, il dott. ZZ, con la complicità di AN D'OL, aveva: a) alterato i bilanci, perpetrando reati tributari;
b) distratto risorse sociali, dirottandole verso la Ma.Ste.Roma Immobiliare S.r.l.;
c) procurato un indebito arricchimento al socio di maggioranza;
d) favorito l'estromissione del ricorrente;
e) danneggiato il patrimonio sociale.
Premesso ciò, l'istante ricorreva:
all'Ill.mo Tribunale adito affinché:
- in via preliminare, nomini un curatore speciale per la LD Immobiliare Quarta S.r.l. ex art. 78 c.p.c.;

- in via cautelare e nel merito, inaudita altera parte, od in subordine, previa comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 2476 terzo comma c.p.c., disponga la revoca in via cautelare del Dott. US ZZ quale Amministratore Unico della LD Immobiliare Quarta S.r.l. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio. Si precisa che nel successivo giudizio di merito il ricorrente richiederà la conferma dei provvedimenti emessi in via provvisoria, ovvero la revoca dell'Amministratore.
^^^^^^
-Nell'ambito del suindicato giudizio, il sig. AU D'OL chiedeva disporsi in via d'urgenza il provvedimento cautelare, deducendo:
a) quanto al fumus boni iuris: la mala gestio del Dott. ZZ;

b) quanto al periculum in mora: il rischio che l'amministratore, permanendo in carica, reiterasse le condotte illegittime, cagionando all'ente un danno imminente e irreparabile.
^^^^^^ R.G. n. 35836/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Con decreto del 7.03.2023 l'avv. Raffaele Cappiello veniva nominato curatore speciale di LD Immobiliare Quarta s.r.l.
^^^^^^
-Si costituiva nella prima fase cautelare detta società, in persona del curatore speciale, deducendo:
- la legittimazione attiva del ricorrente, attesa l'irrilevanza del pignoramento gravante sulla sua quota di partecipazione;

- la sussistenza del fumus boni iuris, poiché il dott. ZZ aveva perpetrato atti di mala gestio, in pregiudizio del ricorrente e a favore del socio di maggioranza, consistiti in pagamenti senza causa e nella concessione di immobili a titolo gratuito, in pregiudizio del patrimonio sociale;

- la sussistenza del periculum in mora, atteso il rischio che la permanenza in carica dell'amministratore aggravasse la situazione della società;

- l'assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, il quale aveva dedotto gli atti di mala gestio e il danno patrimoniale;

- la mancanza di elementi a discapito del dott. ZZ, il quale non era stato in grado di confutare gli addebiti a suo carico.
Premesso ciò, così concludeva:
“Voglia l'Il.mo Giudice adito accogliere la richiesta cautelare di revoca di cui all'art. 2476, co. 3, c.c. e per gli effetti revocare il dott. US ZZ dalla propria qualità di amministratrice unica della Società. Con vittoria di spese di lite di cui al presente procedimento”.
^^^^^^
- Nella prima fase cautelare si costituiva, altresì, il dott. ZZ, il quale chiedeva: i) in via preliminare, di disporre la riunione della causa al giudizio R.G. n. 11662/2023, nonché di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la prescrizione dell'azione e l'inammissibilità del ricorso per difetto di strumentalità;
ii) nel merito, di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di fumus boni iuris e/o periculum in mora, oltreché la condanna del ricorrente per lite temeraria.
A sostegno della propria domanda, il resistente deduceva:
- il difetto di legittimazione attiva del ricorrente: le quote di sua proprietà erano oggetto di sequestro;
in caso di sequestro, l'art. 2352 c.c. attribuisce la legittimazione attiva al custode;
il custode era il dott. ZZ;
l'azione avrebbe potuto essere esercitata solo da costui;

- la prescrizione dell'azione ex art. 2476, co. 3, c.c.: l'azione sociale di responsabilità è soggetta al termine prescrizionale di cinque anni, ex art. 2949 c.c.;
tale termine decorre dalla commissione dell'illecito;
il dott. ZZ aveva realizzato gli addebiti dal
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