Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2024, n. 1020
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1041/2021
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. ALESSANDRO SCHINCO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, c.f. , , Controparte_1 C.F._2 _2
cod. fisc. , , cod. fisc. C.F._3 PA
, rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMILIANO CONTI, C.F._4
giusta procura in atti
- Resistenti –
E nei confronti di:
I
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25.5.2021, esponeva di aver prestato Parte_1
la propria attività lavorativa, con vincolo di subordinazione e senza regolare
contratto, alle dipendenze di , e a Controparte_1 CP_3 _2
decorrere dal 24.09.2016, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente
geriatrica convivente h24 in favore di persona non Controparte_1
autosufficiente, tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica e i festivi, dalle ore
7,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 23,00, con una retribuzione mensile di euro
700,00. Precisava di essere tenuta ad avvisare i datori di lavoro e giustificare
eventuali assenze, fornendo prestazioni di presenza/assistenza durante le ore
notturne.
Esponeva, altresì, che in data 27.6.2018 e la invitavano CP_3 _2
a recarsi presso una organizzazione sindacale con l'intenzione di farle un regalo,
dove sottoscriveva, in cambio di euro 900,00, un verbale di conciliazione
rinunciando ai diritti maturati in costanza di rapporto. Aggiungeva che, in
quell'occasione e le promettevano un regolare contratto CP_3 _2
di lavoro e che in data 5.7.2018 formalizzavano l'assunzione presso l' , a nome CP_4
della resistente , per 24 ore settimanali e con contratto a tempo Controparte_1
determinato fino al 30.9.2018, con la qualifica di badante, collocata al livello CS.
II
Esponeva, altresì, che anche dopo il 27.6.2018, e dopo la formale assunzione del
5.7.2018, aveva continuato ad osservare i medesimi orari di lavoro, percependo la
retribuzione di euro 700,00;
che a decorrere dal 18.8.2018, i datori di lavoro le
concedevano un periodo di ferie fino al 31.8.2018, ma che, tuttavia, il giorno
23.8.2018 veniva contattata telefonicamente da che le comunicava il CP_3
licenziamento, avendo deciso di collocare la madre presso una casa di riposo.
Deduceva l'illegittimità della conciliazione sindacale sottoscritta tra le parti per
mancanza di assistenza sindacale effettiva e per non avere compreso a quali diritti
aveva rinunziato e in che misura e ne rilevava la nullità ex art. 1418 c.c. per
mancanza dei requisiti propri della transazione di cui all'art. 1965 c.c. (reciproche
concessioni e res dubia). Deduceva, altresì, che la conciliazione era annullabile ex
art. 1441, 1427, 1434 e 1435 c.c. in quanto il consenso era stato estorto con violenza
e chiedeva la rescissione della conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 1447 e 1448
c.c. nonché l'inefficacia soggettiva dell'accordo sindacale nei confronti della
resistente che non aveva preso parte all'accordo di Controparte_1
conciliazione. Rilevava, inoltre, che il verbale di conciliazione non copriva il periodo
successivo alla stipula, atteso che la conciliazione era stata sottoscritta in data
27.6.2018, mentre il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità
sino al 23.8.2018, allorché i resistenti e effettuavano il CP_3 _2
recesso anticipato, senza giusta causa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, , e , Controparte_1 _2 PA
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione del
27.6.2018 e, per l'effetto, accertare che dal 24.9.2016 al 23.8.2018 era intercorso un
III
rapporto di lavoro domestico subordinato con i convenuti, inquadrabile nel livello CS
del CCNL LAVORO DOMESTICO 2013;
sentire condannare i datori di lavoro al
pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 69.964,90
per differenze retributive, ferie non retribuite, ferie non godute, lavoro straordinario,
della 13 mensilità/gratifica natalizia, prestazioni di presenza notturna, maggiorazione
da lavoro domenicale e T.F.R., o quell'altra somma maggiore o minore risultante
all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre al
pagamento di euro 972,33 a titolo di recesso anticipato dal rapporto di lavoro nonché
accertare l'omissione contributiva e condannare i datori di lavoro al versamento
all' dei contributi previdenziali in favore della ricorrente, oltre al risarcimento CP_4
dei danni subiti, derivanti dalla predetta omissione.
Si costituivano , e , che Controparte_1 _2 PA
contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso,
deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per effetto dell'intervenuta
conciliazione ed il difetto di legittimazione passiva di e , _2 CP_3
rilevando che la resistente , al tempo dei fatti di causa, godeva Controparte_1
di buona salute ed, essendo autonoma ed autosufficiente, aveva soltanto bisogno di
qualcuno che facesse le pulizie e preparasse il pranzo, non necessitando di assistenza
notturna;
che, in particolare, si serviva di tre persone a turno fra loro per semplici
pulizie di casa e per la preparazione dei pasti e, soltanto a seguito della rottura del
braccio, in alcuni brevi periodi, in occasione della temporanea impossibilità delle
predette persone, chiamava la ricorrente in modo saltuario per coprire la mezza
giornata di assenza delle altre collaboratrici per non più di 2/3 volte al mese.
Evidenziavano che si era recata liberamente presso la di Parte_1 CP_5
IV
per chiedere informazioni circa l'opportunità di sottoscrivere un verbale di Pt_2
conciliazione e in data 27.6.2018, in presenza del legale convenzionato CP_6
Contr in assistenza dei lavoratori e del conciliatore designato dalla dopo ampia
illustrazione, spiegazione e lettura, sottoscriveva il verbale di conciliazione;
che,
proprio in considerazione della disponibilità mostrata dalla ricorrente, le veniva
proposto un nuovo contratto di lavoro domestico a tempo determinato per 24 ore
settimanali e che l'interruzione del rapporto di lavoro era stato causato dalla stessa
ricorrente, che, improvvisamente e senza alcun avviso, il 17.08.2018 abbandonava
non andando a prestare l'attività lavorativa prevista Controparte_1
contrattualmente. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e formulavano
domanda riconvenzionale, subordinata all'annullamento dell'accordo raggiunto in
sede sindacale con la ricorrente, per l'importo di € 204,80 a titolo di indennità di
preavviso, atteso che la ricorrente aveva receduto dal contratto di lavoro senza giusta
causa.
Si costituiva l' , chiedendo che, accertata la