Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18890
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Testo completo
N. R.G. 3523/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. SA Claudia Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2019 promoSA da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Iembo e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma Via Firenze, Roma, in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alice Pappalardo e CP_1 CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 76 sc. 8 int. 6, presso lo studio della medesima in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 dicembre 2024:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 2.6.23)
“Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo, con rinuncia alla domanda riconvenzionale in tale sede, acclarando il credito risultante dagli esiti della
CTU in favore del sig. per Euro 945,72 e altresì ponendo a carico della signora le Parte_1 CP_1 spese per la CTU e quindi la rifusione delle somme versate in acconto per la CTU pari ad Euro 634,00 nonché condannando al pagamento delle somme che verranno liquidate a saldo dell'attività del CTU dott. con vittoria di spese e competenze di giudizio. L'avvocato Iembo si dichiara Per_1 antistataria”
Per parte opposta (come da memoria del 1.6.23)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere:
1. rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 – RG 71988/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29/11/2018, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto condannare la parte attrice opponente, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1 pagina 1 di 8 5.423,02 (come già specificato nelle pagine 5 e della comparsa di costituzione, nelle pagine 4 e 5 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021) ovvero a quella inferiore di €.
5.403.07 riportata nel decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare la spiegata domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, Sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto (come Parte_1 specificato nelle pagine da 7 a 10 della comparsa di costituzione e nelle pagine 1 e 6 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021), di cui si prende atto della intervenuta rinuncia nella precisazione delle conclusioni di controparte;
3. dichiarare la relazione finale del CTU (depositata in atti) affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in quanto redatta in violazione del principio del contraddittorio (avendo il CTU violato le preclusioni, assertive ed istruttorie, del processo civile, preordinate alla tutela di interessi generali) e, conseguentemente, revocare l'ordinanza relativa al acconto/compenso riconosciuto al CTU in quanto non dovutogli (cfr. Sezioni Unite Sent. 3086 del
01/02/2022), poiché lo stesso ha valutato e erroneamente posto a fondamento della propria relazione finale: a) le eccezioni e deduzioni fatte dalla parte attrice opponente successivamente alla scadenza dei concessi termini ex art 183, co. 6 cpc, contenute nel c.d. “atto costituzione di nuovo difensore” e
“memoria scritta”(all.ti 10 e 6 CTU);
b) le deduzioni ed eccezioni rilevate per la prima volta da parte del CTP della parte attrice opponente, TT.SA , nella propria memoria di critica alla CP_2 bozza della CTU (pag. 45 relazione finale CTU). In particolare l'eccezione della mancanza del preventivo consenso del Sig. alle spese dell del figlio e del Parte_1 Parte_2 Per_2 conseguente calcolo di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra nella propria comparsa di CP_1 costituzione, viene contestato per la prima volta dal CTP del Sig. , nella relazione della Parte_1 controparte di critica della bozza del CTU, che è stato possibile conoscere solo perché riportata nella relazione finale del CTU (pag. 42-43 relazione finale CTU).
4. per l'effetto, condannare parte attrice opponente, Sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, comprese eventuali spese Parte_1 disposte per la CTU (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non affetta da nullità assoluta ed insanabile), oltre diritti, onorari, 15% per spese generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio”.
Oggetto: Opposizione a D. I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 (RG 71988/2018), notificato in data
05/12/2018, veniva ingiunto al Sig. il pagamento a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di euro 5.403,07 oltre interessi, compensi, spese ed accessori, a titolo di rimborso
[...] in via di regresso della propria quota di 50% di alcune spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra CP_1 nell'interesse dei comuni figli ed . Per_3 Per_2
Con atto di citazione notificato in data 11/01/2019, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della notifica;
in subordine, nel merito, la mancanza di consenso per le spese straordinarie;
l'avvenuto parziale pagamento di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo, mediante la consegna di contanti e bonifici, insistendo nella revoca del decreto;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione di €. 7.327,00 per asserite spese effettuate in favore della ex coniuge.
pagina 2 di 8
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, perchè infondata;
sempre in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di nullità della notifica perchè infondata e, comunque, perchè sanata dal raggiungimento dello scopo e dalla tempestiva opposizione dell'intimato;
ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25223/2018 emesso dal Tribunale di Roma, in data 29/11/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa correzione dell'errore di calcolo, in €. 5.387,27, in subordine limitatamente alle somme ritenute sostanzialmente non contestate di €. 5310,86;
nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 proposta nella domanda attorea, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto confermare il medesimo decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, 15% per spese Pt_3 generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio.”
Rigettate le eccezioni preliminari, il Giudice formulava proposta conciliativa secondo la quale il
avrebbe dovuto corrispondere alla la somma di € 2.720,00 ed un rimborso spese legali Parte_1 CP_1 per €
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. SA Claudia Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2019 promoSA da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Iembo e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma Via Firenze, Roma, in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alice Pappalardo e CP_1 CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 76 sc. 8 int. 6, presso lo studio della medesima in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 dicembre 2024:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 2.6.23)
“Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo, con rinuncia alla domanda riconvenzionale in tale sede, acclarando il credito risultante dagli esiti della
CTU in favore del sig. per Euro 945,72 e altresì ponendo a carico della signora le Parte_1 CP_1 spese per la CTU e quindi la rifusione delle somme versate in acconto per la CTU pari ad Euro 634,00 nonché condannando al pagamento delle somme che verranno liquidate a saldo dell'attività del CTU dott. con vittoria di spese e competenze di giudizio. L'avvocato Iembo si dichiara Per_1 antistataria”
Per parte opposta (come da memoria del 1.6.23)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere:
1. rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 – RG 71988/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29/11/2018, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto condannare la parte attrice opponente, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1 pagina 1 di 8 5.423,02 (come già specificato nelle pagine 5 e della comparsa di costituzione, nelle pagine 4 e 5 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021) ovvero a quella inferiore di €.
5.403.07 riportata nel decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare la spiegata domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, Sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto (come Parte_1 specificato nelle pagine da 7 a 10 della comparsa di costituzione e nelle pagine 1 e 6 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021), di cui si prende atto della intervenuta rinuncia nella precisazione delle conclusioni di controparte;
3. dichiarare la relazione finale del CTU (depositata in atti) affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in quanto redatta in violazione del principio del contraddittorio (avendo il CTU violato le preclusioni, assertive ed istruttorie, del processo civile, preordinate alla tutela di interessi generali) e, conseguentemente, revocare l'ordinanza relativa al acconto/compenso riconosciuto al CTU in quanto non dovutogli (cfr. Sezioni Unite Sent. 3086 del
01/02/2022), poiché lo stesso ha valutato e erroneamente posto a fondamento della propria relazione finale: a) le eccezioni e deduzioni fatte dalla parte attrice opponente successivamente alla scadenza dei concessi termini ex art 183, co. 6 cpc, contenute nel c.d. “atto costituzione di nuovo difensore” e
“memoria scritta”(all.ti 10 e 6 CTU);
b) le deduzioni ed eccezioni rilevate per la prima volta da parte del CTP della parte attrice opponente, TT.SA , nella propria memoria di critica alla CP_2 bozza della CTU (pag. 45 relazione finale CTU). In particolare l'eccezione della mancanza del preventivo consenso del Sig. alle spese dell del figlio e del Parte_1 Parte_2 Per_2 conseguente calcolo di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra nella propria comparsa di CP_1 costituzione, viene contestato per la prima volta dal CTP del Sig. , nella relazione della Parte_1 controparte di critica della bozza del CTU, che è stato possibile conoscere solo perché riportata nella relazione finale del CTU (pag. 42-43 relazione finale CTU).
4. per l'effetto, condannare parte attrice opponente, Sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, comprese eventuali spese Parte_1 disposte per la CTU (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non affetta da nullità assoluta ed insanabile), oltre diritti, onorari, 15% per spese generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio”.
Oggetto: Opposizione a D. I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 (RG 71988/2018), notificato in data
05/12/2018, veniva ingiunto al Sig. il pagamento a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di euro 5.403,07 oltre interessi, compensi, spese ed accessori, a titolo di rimborso
[...] in via di regresso della propria quota di 50% di alcune spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra CP_1 nell'interesse dei comuni figli ed . Per_3 Per_2
Con atto di citazione notificato in data 11/01/2019, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della notifica;
in subordine, nel merito, la mancanza di consenso per le spese straordinarie;
l'avvenuto parziale pagamento di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo, mediante la consegna di contanti e bonifici, insistendo nella revoca del decreto;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione di €. 7.327,00 per asserite spese effettuate in favore della ex coniuge.
pagina 2 di 8
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, perchè infondata;
sempre in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di nullità della notifica perchè infondata e, comunque, perchè sanata dal raggiungimento dello scopo e dalla tempestiva opposizione dell'intimato;
ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25223/2018 emesso dal Tribunale di Roma, in data 29/11/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa correzione dell'errore di calcolo, in €. 5.387,27, in subordine limitatamente alle somme ritenute sostanzialmente non contestate di €. 5310,86;
nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 proposta nella domanda attorea, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto confermare il medesimo decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, 15% per spese Pt_3 generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio.”
Rigettate le eccezioni preliminari, il Giudice formulava proposta conciliativa secondo la quale il
avrebbe dovuto corrispondere alla la somma di € 2.720,00 ed un rimborso spese legali Parte_1 CP_1 per €
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