Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 1399

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 1399
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1399
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 265/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 265/2022 tra

Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2024 ad ore 9,31 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ROMOLI IRENE Parte_1 Per 'avv. MAZZANTINI LAPO Controparte_1 L'avv. Romoli insiste per l'accoglimento del ricorso, eventualmente nel quantum alla luce die nuovi conteggi, che hanno determinato le differenze retributive in € 48.440,51. L'avv. Mazzantini rileva che il conteggio allegato al ricorso prevedeva un dovuto di € 226.077,00 e un percepito di € 173.558,00: il nuovo conteggio prevede un dovuto di € 169.362,00, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ricevuto somme superiori allo spettante;
rileva infatti che nel nuovo conteggio la somma indicata come percepita è pari ad € 120.921,00, importo che differisce da quello maggiore (e avente valore confessorio) riportato nel conteggio allegato al ricorso);
vi è inoltre inserita la differenza per canoni di locazioni, che la lavoratrice avrebbe dovuto pagare, in quanto trattenute sulla busta paga, pari ad € 16.000,00, quando invece non vi è prova di alcuna trattenuta indicata in busta paga, non potendosi intendere come prova i docc. 8 e 9 fasc. ric., contestati, privi di data e firma;
rileva che al punto 48 del ricorso la ricorrente ha dichiarato che il conteggio tiene già conto, nel percepito, del fatto che le sarebbero state trattenute delle somme a titolo di affitto, con la conseguenza che al percepito indicato nel conteggio allegato al ricorso devono aggiungersi € 16.000,00 asseritamente trattenuti, così da arrivare ad un percepito complessivo di € 189.558,00 e, quindi, € 20.196,00 in più rispetto al dovuto;
chiede quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Romoli rileva che il nuovo conteggio è stato redatto sulla base delle indicazioni del giudice, mentre le odierne contestazioni al primo conteggio sono tardive ed inammissibili.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
Alle ore 16,35 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMOLI IRENE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO GUIDONI 75 FIRENZE presso il difensore avv. ROMOLI IRENE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZANTINI Controparte_1 C.F._2
LAPO, elettivamente domiciliata in VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE presso il difensore avv. MAZZANTINI LAPO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al maggior inquadramento professionale al Livello CS del Ccnl Collaboratori domestici, o quello diverso ritenuto di Giustizia, anche eventualmente per un periodo limitato rispetto alla intera durata del rapporto di lavoro, nonché il diritto al maggiore orario di lavoro rispetto a quello previsto dal contratto di assunzione, per tutto il periodo lavorato o per quello diverso ritenuto di Giustizia, voglia per i fatti e motivi tutti di cui in narrativa, condannare la Sig.ra nata a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1
, residente in [...], al pagamento delle differenze C.F._2 retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di Giustizia, in favore della ricorrente, pari ad € 52.518,97- (di cui € 3.772,07- a titolo di Tfr), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad 1.141,45- o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento di una somma a titolo risarcitorio dovuta per la mancata fruizione dei periodi di riposo e ferie per tutta la durata del rapporto di lavoro, che si indica nella somma di € 10.000,00- da valutarsi eventualmente in via equitativa, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente pronuncia di ragione e/o di Legge. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La ricorrente ha riferito:
a) che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2011 al 31.12.2020 in regime di convivenza, con inquadramento al livello BS CCNL Collaboratori domestici
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