Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Verbania
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 1315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 19.10.2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 17.4.2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
n. 41, elettivamente domiciliata presso l'avv F. Celano dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
per Colazza 41, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Verbania presso C.F._1
l'avv. S. Mora dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi

Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinte
e previe le declaratorie tutte del caso:




1. Pronunciare la separazione personale della ricorrente dal coniuge Parte_1
Controparte_1

2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , la quale deve Pt_1
accudire le figlie, tutte ancora in età scolastica;

3. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre stabilendo che il padre potrà far loro visita e tenerle con sé ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, salvo il necessario preavviso e, in ogni caso compatibilmente con le superiori esigenze dei minori e, comunque, secondo i periodi qui di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00;
i weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con comunicazione del periodo preciso entro il 31.05 di ogni anno;
le festività natalizie
e quelle pasquali alternate di anno in anno;

4. Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito interamente dalla madre in quanto priva di ulteriori entrate economiche e in quanto la medesima dovrà provvedere alle primarie esigenze di vita quotidiane delle tre figlie minori;

5. Disporre a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori un importo complessivo pari ad euro 750,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il CP_1
versi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 100% delle spese relative al trasporto scolastico, ai buoni pasto e ai libri scolastici delle figlie, oltre al 50% spese straordinarie necessarie nell'interesse delle minori, previamente concordate dai coniugi e documentate.
Con riserva di produrre e dedurre nei termini di legge.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per il resistente: “Piaccia al ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previe le declaratorie del caso:
1) pronunziare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al marito avendo la moglie abbandonato
l'abitazione ormai da oltre due anni e disponendo di altra idonea situazione alloggiativa;

3) disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre potrà vederle e tenerle con sè liberamente, ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze delle minori ed in ogni caso fissando periodi minimi;

4) disporre che l'assegno unico ed universale continui ad essere percepito interamene dal padre essendo il medesimo ad occuparsi prevalentemente della
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