Trib. Modena, sentenza 22/03/2024, n. 104
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Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. R D P Presidente
Dott.ssa E R Relatore ed estensore
Dott.ssa S Z Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al nr. R.G. 594/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA, con domicilio eletto presso il difensore
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCACCHETTI MARIA CP_1 C.F._2
GRAZIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente
chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove
riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art.
337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando le figlie minor Per_1
non avranno compiuto la maggiore età. Per_2
2) Le figli (di anni 15) (di anni 12) sono affidate congiuntamente alla madre Per_1 Per_2
ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulle
medesime, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che le
riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza
abituale, tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva
la responsabilità sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare le figlie nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno
promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita delle figlie, ivi
compresi il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola,
la loro salute e la loro vita sociale.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa
ex familiare con i relativi arredi e corredi ed unitamente alla porzione dell'appartamento
contiguo oggi in fase di ristrutturazione - come da progetto ben noto alle parti e debitamente
sottoscritto - siti in Modena (MO), via Panfilo Sassi n. 34, è assegnato alla sig.r Pt_1
Le parti danno atto e riconoscono che il sig i è già trasferito in una nuova abitazione sita CP_1
in Modena (MO), via Udine n. 70, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
Salvo diversi accordi tra i coniugi, il sig. trasferirà la propria residenza anagrafica in CP_1
Modena (MO), via Udine n. 70, o in altra abitazione nella quale si trasferirà.
4) Salvi diversi accordi tra i genitori e salve diverse volontà e bisogni delle figlie concordate con
entrambi i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé le figlie secondo i seguenti
tempi e modalità:
- il martedì ed il giovedì dal pomeriggio sino al mattino successivo quando le figlie andranno a
scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- un week-end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera prima di cena
quando le accompagnerà presso l'abitazione materna.
Oltre ai tempi di cui sopra il sig. si obbliga ad occuparsi del 50% degli CP_1
accompagnamenti/ritiri (da/a amici, gare sportive, etc.) delle figlie anche se in tali giorni
dovessero essere collocate presso l'abitazione materna e, a tal fine, le parti concordano sin da
ora che ciascuna domenica si accorderanno per suddividersi in parti uguali i
trasferimenti/accompagnamenti delle figlie per la settimana successiva, salvo urgenze per le quali
si impegnano a garantire la massima disponibilità e collaborazione in modo da suddividersi gli
oneri in parola in misura paritetica.
Vacanze scolastiche natalizie
I genitori concordano che le figlie trascorreranno con ciascuno di essi parte delle vacanze
scolastiche natalizie secondo tempi e modalità da concordarsi tra loro e con le figlie di anno in
anno.
Vacanze scolastiche pasquali
I genitori concordano che le figlie trascorreranno con ciascuno di essi parte delle vacanze
scolastiche pasquali secondo tempi e modalità da concordarsi tra loro e con le figlie di anno in
anno.
Vacanze scolastiche estive
I genitori concordano che le figlie trascorreranno con ciascuno di essi parte delle vacanze
scolastiche estive secondo tempi e modalità da concordarsi tra loro e con le figlie di anno in
anno.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie
vacanze con le figlie, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi
entro il 30 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale
data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al
padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria
scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso. In caso di
mancato accordo, per l'estate 2024, il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del
luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla
frequentazione con le figlie e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del
diritto delle minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia dei
loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei loro ritmi ed
abitudini esistenziali.
5) Il sig. si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario delle figlie, comprensivo CP_1
anche della spesa alimentare per le figlie e per la moglie, di tutte le spese relative ai due
appartamenti siti in Modena, via Sassi n. 34, int. 1 e 2 (per tali intendendosi le utenze
domestiche - ivi comprese anche quelle relative alla sig.ra -, gli abbonamenti tv ed Pt_1
internet vari, gli arredi e corredi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, le
tasse e imposte, le spese condominiali di godimento e di proprietà e qualsiasi altro costo,
onere e/o spesa, escluse le spese di ristrutturazione dell'appartamento sito in Modena, via
Sassi n. 34, int. 1, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno).
I coniugi danno atto che le summenzionate spese nel 2023 sono ammontate a circa € 2.560,00
mensili.
A decorrere dalla firma del ricorso per separazione personale consensuale ( = 13.02.2024) e
sino al mese di dicembre 2024 compreso, il sig si obbliga a corrispondere mensilmente CP_1
alla sig.r a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie come sopra precisato, Pt_1
la somma mensile di € 1.460,00