Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 212

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 212
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 212
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 3930 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. r. g. 3930/2024, depositato in data 09.10.2024 da:
DE MO (CF: , rappresentata e difesa Pt_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA BOTTICELLI ed ALESSANDRA ANNIBALI, elettivamente domiciliata, in Fermo (FM), Corso Cefalonia n. 31, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
STEFANO TIZI, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM), Via Solferino n. 41, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;

RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e coniugi per matrimonio, contratto con rito Parte_3 Parte_2 concordatario a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 10.09.2005 (atto n. 30, p. II, serie A, anno 2005) e dal quale sono nati i figli, , a Fermo (FM) il 23.09.2007 e a Persona_1 Parte_4
Fermo (FM) il 14.06.2009, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali
1


e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo de reciproco rispetto.
2) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Fermo, C. da San Girolamo, N. 140, dove abitano la sig.ra ed i figli verrà assegnata alla sig.ra e lì manterranno la residenza i Pt_3 Pt_3
Per_ minori. I coniugi intendono adottare un AFFIDO dei figli e . Persona_2
3) RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale i minori di volta in volta si verranno a trovare. Per_
4) PROGRAMMA GENITORIALE I figli minori e come detto, verranno affidati Pt_4 in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza materna.
Considerato che nonostante la separazione i genitori hanno mantenuto un dialogo efficace nell'interesse dei figli e Per_ considerato altresì che (di 17 anni) è prossima alla maggiore età e che anche (di15 anni) è in grado Pt_4 di decidere in accordo con i genitori quando stare con il padre, senza necessità di prevedere un calendario rigido con tempi di permanenza fissi dei ragazzi, gli stessi decideranno in autonomia come e quando frequentare e pernottare con il sig. che garantirà loro ampio libero accesso nella abitazione paterna;
lo stesso dicasi Parte_2 per il periodo da individuare durante le vacanze estive e non. Quanto ai giorni di festività rosse si conviene che i ragazzi si divideranno fra i genitori nel modo che segue: Vigilia di Natale e giorno di Natale alternati (negli anni pari Natale con la madre e Vigilia con il padre e negli anni dispari l'inverso): domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati (anni pari Domenica di Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni dispari l'inverso). Negli altri giorni di festività rosse: 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre,
2 giugno: anni pari con la madre e dispari con il padre. Durante i mesi estivi, in particolare nel mese di agosto, i minori potranno trascorrere 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori e salvo loro diverso accordo in ragione degli impegni lavorativi di ciascuno. Nei periodi non scolastici i sig.ri e Pt_3
Per_
concorderanno fra loro
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