Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18474
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Testo completo
N. R.G. 48125/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48125/2023 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, (C.F. C.F._1
);
C.F._2
- ricorrente -
contro
, rappresentati ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26/10/2023 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 09/08/2023 e notificato il
06/10/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 30/03/2022.
Esponeva che nel novembre del 2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
la quale viveva e lavorava in Italia da molti anni;
dunque aveva fatto Parte_2 ingresso nel territorio italiano per ricongiungersi alla moglie, pienamente integrata nel tessuto economico-sociale del paese, nel quale svolgeva regolare attività lavorativa dal 2017;
che, in attesa della regolarizzazione della propria posizione, il ricorrente aveva svolto lavori saltuari e, al fine di integrarsi sul territorio nazionale, frequentava un corso di lingua italiana tenuto presso la Comunità di Sant'Egidio;
che attualmente viveva con la moglie in un'abitazione da lei condotta in locazione sita in Via Livio Andronico n.49, mentre al suo arrivo in Italia era stato CP_1 ospitato dalla sorella, anch'ella regolarmente residente sul territorio nazionale;
che il diniego opposto dalla Questura, fondato sul parere negativo della Commissione Territoriale, doveva ritenersi illegittimo in quanto non aveva tenuto in debita considerazione la vita privata e coniugale del ricorrente. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98.
A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: permesso di soggiorno della moglie;
atto di matrimonio tradotto e apostillato;
contratto di lavoro della moglie e buste paga;
estratto contributivo INPS della moglie;
dichiarazione dei redditi della moglie;
certificato frequenza corso di lingua italiana;
tessera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48125/2023 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, (C.F. C.F._1
);
C.F._2
- ricorrente -
contro
, rappresentati ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26/10/2023 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 09/08/2023 e notificato il
06/10/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 30/03/2022.
Esponeva che nel novembre del 2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
la quale viveva e lavorava in Italia da molti anni;
dunque aveva fatto Parte_2 ingresso nel territorio italiano per ricongiungersi alla moglie, pienamente integrata nel tessuto economico-sociale del paese, nel quale svolgeva regolare attività lavorativa dal 2017;
che, in attesa della regolarizzazione della propria posizione, il ricorrente aveva svolto lavori saltuari e, al fine di integrarsi sul territorio nazionale, frequentava un corso di lingua italiana tenuto presso la Comunità di Sant'Egidio;
che attualmente viveva con la moglie in un'abitazione da lei condotta in locazione sita in Via Livio Andronico n.49, mentre al suo arrivo in Italia era stato CP_1 ospitato dalla sorella, anch'ella regolarmente residente sul territorio nazionale;
che il diniego opposto dalla Questura, fondato sul parere negativo della Commissione Territoriale, doveva ritenersi illegittimo in quanto non aveva tenuto in debita considerazione la vita privata e coniugale del ricorrente. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98.
A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: permesso di soggiorno della moglie;
atto di matrimonio tradotto e apostillato;
contratto di lavoro della moglie e buste paga;
estratto contributivo INPS della moglie;
dichiarazione dei redditi della moglie;
certificato frequenza corso di lingua italiana;
tessera
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