Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1079
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3115/20 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mulattieri Katiuscia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1/3/22
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Zolla Emanuele e Controparte_1
D'Agostino Marco giusta rispettivamente procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 16/2/21 e il secondo giusta procura speciale alle liti allegata alla “memoria di costituzione di nuovo procuratore in aggiunta” del
9/8/24
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale
d'udienza dell'8/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 26/11/20 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in ricorso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in ON SA CP_1
IO AM ( FR ) il 23/8/97;
che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 14/7/95 ), ( il 19/6/99 ) e ( il 25/11/00 );
che Per_1 Per_2 Per_3 con sentenza di questo Tribunale n. 372 del 24/4/15 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al con l'affidamento Parte_1 condiviso delle tre figlie ad entrambi i genitori e loro collocamento stabile presso la madre, assegnazione alla della casa familiare e conferma del regime di CP_1 frequentazione padre-figlie di cui all'ordinanza presidenziale del 30/6/11, con
l'obbligo in capo al di corrispondere alla la somma mensile di Parte_1 CP_1 complessivi € 600,00 ( oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ( € 200,00 per ciascuna ), oltre il 50 % delle spese straordinarie. Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in data 23/08/1997, in quanto ricorrono gli estremi della Legge n°989/1970 e successive
[...] modificazioni alle seguenti condizioni: a) in tema di affidamento, si rileva che le tre figlie sono tutte maggiorenni ed autonome;
b) in tema di