Trib. Asti, sentenza 19/08/2024, n. 565

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 19/08/2024, n. 565
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 565
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 2261/2023 R.G. promossa da:

GI MA RO (C.F. [...]),
RT IO (C.F. [...]),
IO GG (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv
AZZOLINI CHIARA attori contro
LO AR (C.F. [...])
IL CO (C.F. [...])
Convenuti contumaci
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di PC depositato in data 15.4.24)
Nel merito:
In via principale: Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 2901 C.C., posto che gli atti di cessione di quote sociali sottoscritti in data 30.03.2023 nn. 2152-2153-2154 Rep. Notaio dott. Pasquale Landi di Roma di cui alla narrativa dell'atto di citazione sono stati posti in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie degli attori, per l'effetto dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale (cessione di quote sociali in data 30.03.2023 nn. 2152- 2153-
2154 Rep. Notaio dott. Pasquale Landi di Roma) inefficaci nei confronti degli odierni attori, signori
US RI RO, RO IU e UD GG, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le necessarie annotazioni/trascrizioni presso il competente Registro delle Imprese.
In via alternativa e/o subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 1414 C.C. dichiarare l'inefficacia
e/o nullità degli atti di cessione di quote sociali in data 30.03.2023 nn. 2152-2153-2154 Rep. Notaio
1 dott. Pasquale Landi di Roma di cui alla narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le necessarie annotazioni/trascrizioni presso il competente Registro delle Imprese.
In via ulteriormente alternativa e/o subordinata: qualora nel corso del giudizio non risultasse dimostrato l'effettivo pagamento delle quote, per come dichiarato negli atti in data 30.03.2023 nn. 2152-21532154 Rep. Notaio dott. Pasquale Landi di Roma di cui alla narrativa dell'atto di citazione o qualora detto prezzo risultasse irrisorio rispetto al reale valore delle quote, dichiarare la nullità per difetto di forma ex art. 782 C.C. degli atti notarili in data
30.03.2023 nn. 2152-2153-2154 Rep. Notaio dott. Pasquale Landi di Roma di cui alla narrativa dell'atto di citazione, con tutte le conseguenze di legge, ivi comprese le necessarie annotazioni/trascrizioni presso il competente Registro delle Imprese.
In via subordinata e di istruttoria:
Si richiamano in toto le istanze istruttorie di cui alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 del
21.02.2024 non ammesse dall'Ill.mo Giudice adito chiedendone in via subordinata l'ingresso.
In ogni caso:
Spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre rimborso forfettario
15% ed oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 20.7.23 notificato in data 14.8.23 e 21.8.23 le parti attrici, allegato e documentato che, con il decreto ingiuntivo n. 8238/20 emesso il 7.5.2020 e pubblicato l'1.7.2020, il Tribunale di Milano ingiungeva al Sig. LO IS (in via solidale con EA NO e GI NG) di pagare in favore dei ricorrenti € 229.407,46, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Tale provvedimento diveniva definitivo in seguito al rigetto dell'opposizione proposta dal debitore sig. IS (sentenza n. 10443/2021 del 16.12.2021 del Tribunale di Milano, passata in giudicato);
gli odierni attori intraprendevano, quindi azioni esecutive (pignoramento presso terzi) volte a recuperare in via coattiva il credito vantato nei confronti del sig. IS. In esito alla procedura esecutiva (n. 286/2022 RGE – Tribunale di Asti) in data 21.7.2022 veniva emesso provvedimento di assegnazione somme per il complessivo importo di euro 65.403,45;

a fronte del maggior credito vantato dagli attori rispetto alle somme assegnate nella procedura esecutiva
n. 286/2022 RGE, in data 20.1.2023 veniva notificato al debitore atto di precetto in rinnovazione per la somma di € 223.879,86, oltre interessi e spese successive occorrende;

a seguito dell'infruttuosità del precetto gli attori procedevano, in data 29.3.2023, al pignoramento delle seguenti quote societarie di cui il sig. IS risultava titolare: quota del 24% (pari a nominali € 2.400,00) del capitale sociale di DE VINCENTI COSTRUZIONI
S.R.L., con sede legale in Bra (CN) quota del 100% (pari a nominali € 50.000,00) del capitale sociale di MO S.R.L., con sede legale in Bra (CN) quota del 90% (pari a nominali € 36.000,00) del capitale sociale di A.D.S. AR S.R.L., con sede legale in Bra (CN);

2
il pignoramento veniva regolarmente notificato il 29.3.2023 sia al sig. IS in qualità di debitore esecutato sia alle sopraindicate Società con l'espressa ingiunzione rivolta dall'Ufficiale Giudiziario ai predetti soggetti: “di non porre in essere alcuna attività̀ diretta a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede le quote di partecipazione delle società DE VINCENTI COSTRUZIONI SR,
MO SR e A.D.S. AR SR, con il presente assoggettate all'espropriazione” ed ancora “diffidandole ad adempiere agli obblighi su di esse incombenti,
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