Trib. Milano, sentenza 12/01/2024, n. 56
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di NO Sezione Lavoro
N.R.G. 7282/2023 Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( rappresentato e difes dall'Avv.to ZAPPIA Parte_1 C.F._1
ROBERTO ricorrente contro
, rappresentato e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI GIACOMO resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di riassunzione notificato in data 22.09.2023 all' (all.1), Controparte_1 il Sig. dipendente della convenuta dal 22 ottobre 2012, dapprima con contratto a Pt_1 tempo determinato (doc. 1) e poi, dall'1 agosto 2015, con contratto a tempo indeterminato
(doc. 2), con mansioni di infermiere, ha riassunto il giudizio RGN 258/2023 radicato innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni :
“nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del provvedimento di sospensione dal lavoro prot. n. 37556 1.4.12 del 26 ottobre 2021, della proroga dello stesso prot. n. 45415 del 28 dicembre 2021 e dell'ulteriore proroga prot. n.
5315 del 3.05.2022, tutti emessi dall' nonché di ogni altro atto Controparte_1 presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto, revocandone con effetto retroattivo l'efficacia per tutti i motivi di cui sopra e, per l'effetto,
2) condannare l' al pagamento, per il periodo dal 15 ottobre 2021 Controparte_1 all'1 novembre 2022, della retribuzione, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in subordine al punto 2):
2-bis) accertare e dichiarare la violazione dei diritti del ricorrente dedotti in narrativa e, conseguentemente, condannare l' convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale derivante dal provvedimento di sospensione e delle successive proroghe di cui è causa, a un importo pari alle retribuzioni, indennità, assegni
e contributi dallo stesso maturati a far tempo dalla sua sospensione sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
il tutto addizionato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dal dovuto al saldo;
3)In ogni caso, condannare l' resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle CP_2 spese processuali e dei compensi professionali, addizionati degli accessori tariffari, previdenziali e fiscali.”
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
-che con comunicazione prot. n. 35524 dell'8 ottobre 2021 (doc. 4), l' ha CP_1 informato il proprio personale dipendente dell'introduzione, a far data dal giorno 15 del medesimo mese, di procedure aziendali sulla verifica del possesso del ai sensi Org_1 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, relativo ai “soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività” presso le Amministrazioni Pubbliche;
- che sono seguite, in data 14 ottobre 2021:
a) la pubblicazione dell'informativa MAC529 per il trattamento dei dati personali inerenti la verifica del possesso del green pass (doc. 5), in cui - pur espressamente riconoscendo il diritto di accesso, rettifica, limitazione e di opposizione al trattamento dei dati personali - è stato stabilito che: “in caso di opposizione al trattamento dei dati sarà vietato l'accesso ai locali dell' e la permanenza negli stessi (…). Per quanto attiene in maniera specifica al CP_1 personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde
COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è
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considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. (…)”;
b) la trasmissione dell'avviso di entrata in vigore del relativo regolamento aziendale (doc.
6), con la specifica che “tutti coloro che saranno trovati in assenza della certificazione dovranno lasciare immediatamente il luogo di lavoro/formazione e saranno oggetto di apposita segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della relativa sanzione”.
-che con comunicazione prot. n. 37556 1.4.12 del 26 ottobre 2021 di (doc. 7), CP_1
è stato dichiarato essere in assenza ingiustificata dal 15 ottobre 2021;
-che anche in tale occasione, il datore di lavoro ha richiamato unicamente il D.L. 127/2021
e, in particolare, il suo art. 1, co. 6 per “giustificare” la sospensione dalla retribuzione del ricorrente quale dipendente pubblico, senza considerare la sua qualifica di infermiere (e, dunque, di esercente una professione sanitaria). In tal modo, l' ha privato il Signor CP_1
delle garanzie previste dal D.L. n. 44/2021 per i sanitari (che svolgono la loro attività Pt_1 in struttura pubblica o privata), con riguardo sia all'iter procedimentale per la sospensione dal lavoro, sia all'onere di repêchage all'epoca posto a carico del datore di lavoro;
- che a far data dal 15 ottobre 2021, il Signor è stato privato da della Pt_1 CP_1 retribuzione, dichiaratamente ai sensi dell'art. 1, co. 6, D.L. n. 127/2021 (doc. 8). RG
- che solo in data 3 novembre 2021, NO TT PO (di seguito RG
“ ), con comunicazione prot. n. 180288 (doc. 9), ha formulato al Sig. - al pari di Pt_1 ogni altro operatore sanitario - l'invito alla produzione documentale previsto all'art. 4, co.
5, D.L. n. 44/2021, vigente all'epoca. RG
-che in data 26 novembre 2021, l'invito formale di (ai sensi del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, D.L. n. 44/2021) al Signor a sottoporsi alla Pt_1 somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (doc. 10). Conformemente al dettato normativo, il predetto Ente ha, altresì, informato il ricorrente che “in caso di accertamento RG dell'inosservanza dell'obbligo di vaccinazione da parte Sua, ne darà comunicazione scritta contestualmente a Lei, al Datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, con i conseguenti effetti sospensivi e correlati”. sospensione dalla retribuzione del ricorrente quale dipendente pubblico, senza considerare la sua qualifica di infermiere (e, dunque, di esercente una professione sanitaria). In tal modo, l' ha CP_1 privato il Signor delle garanzie previste dal D.L. n. 44/2021 per i sanitari (che Pt_1 svolgono la loro attività in struttura pubblica o privata), con riguardo sia all'iter
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procedimentale per la sospensione dal lavoro, sia all'onere di repêchage all'epoca posto a carico del datore di lavoro.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ha lamentato l'illegittimità del comportamento della
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