Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17295
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
M I Presidente
C P Giudice rel.
S C Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2016 , vertente
TRA
(RIETI, 20/04/1943), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA EMANUELA;
ricorrente
E
(ROMA, 12/12/1947), con il patrocinio dell'avv. ;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note sostitutive dell'udienza del 17-9-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi
2
e nei confronti dei quali è già stata Parte_1 Controparte_1
emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio– sospeso con provvedimento del precedente titolare del ruolo in
data 28-9-2017 – è stato riassunto in data 27-5-2024 dal ricorrente Parte_1
La principale ragione di contrasto tra i coniugi attiene alla spettanza e misura
dell'assegno divorzile richiesto da Controparte_1
vi è poi il tema dell'accudimento della figlia delle parti oggi Pt_2
ultracinquantenne, gravemente invalida, che vive nella casa familiare con il
padre, che ne è anche tutore.
A margine di tali questioni, la resistente pone anche alcune domande di ordine
patrimoniale, che attengono alla ripartizione di alcune somme di denaro
guadagnate in regime di comunione legale e risparmiate all'epoca della
separazione, che secondo la resistente sarebbero state immesse
illegittimamente dal marito nel Trust da lui costituito per far fronte alle
necessità della figlia;
sul punto il collegio chiarisce alle parti che le domande
diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia devono ritenersi
inammissibili perché non sussumibili nel medesimo schema processuale :
“L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.
353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo
di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in
presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di
connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito
ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause
accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod.
3
proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di
compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale
quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così
chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc.
civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n.
20638;
Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Quanto al tema dell'assegno divorzile, si osserva quanto segue: i coniugi
sono oggi entrambi pensionati;
ha accumulato nel tempo Parte_1
un patrimonio di notevoli dimensioni, come emerso in particolare nel corso
del giudizio di separazione;
durante il matrimonio, le parti hanno fatto
costruire quella che è poi divenuta la casa coniugale, costituita da una villa di
700 mq, dotata di vistosi arredi (v. produzione fotografica parte resistente) e
di uno specifico allestimento funzionale alle esigenze della figlia Pt_2
affetta da tetraparesi spastica;
del patrimonio familiare facevano parte poi due
ulteriori immobili, rispettivamente a e Sante Marie (AQ);
come Persona_1
emerso nel corso del giudizio di separazione, il ricorrente ha fatto confluire
circa un milione di euro in un Trust destinato a sopperire alle necessità della
figlia, da cui egli riceve rimborsi delle spese anticipate per conto di lei (cfr
estratto conto banca ;
percepisce una pensione di € CP_2 Parte_1
2.700,00 mensili;
dispone di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
M I Presidente
C P Giudice rel.
S C Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2016 , vertente
TRA
(RIETI, 20/04/1943), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA EMANUELA;
ricorrente
E
(ROMA, 12/12/1947), con il patrocinio dell'avv. ;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note sostitutive dell'udienza del 17-9-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi
2
e nei confronti dei quali è già stata Parte_1 Controparte_1
emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio– sospeso con provvedimento del precedente titolare del ruolo in
data 28-9-2017 – è stato riassunto in data 27-5-2024 dal ricorrente Parte_1
La principale ragione di contrasto tra i coniugi attiene alla spettanza e misura
dell'assegno divorzile richiesto da Controparte_1
vi è poi il tema dell'accudimento della figlia delle parti oggi Pt_2
ultracinquantenne, gravemente invalida, che vive nella casa familiare con il
padre, che ne è anche tutore.
A margine di tali questioni, la resistente pone anche alcune domande di ordine
patrimoniale, che attengono alla ripartizione di alcune somme di denaro
guadagnate in regime di comunione legale e risparmiate all'epoca della
separazione, che secondo la resistente sarebbero state immesse
illegittimamente dal marito nel Trust da lui costituito per far fronte alle
necessità della figlia;
sul punto il collegio chiarisce alle parti che le domande
diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia devono ritenersi
inammissibili perché non sussumibili nel medesimo schema processuale :
“L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.
353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo
di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in
presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di
connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito
ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause
accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod.
3
proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di
compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale
quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così
chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc.
civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n.
20638;
Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Quanto al tema dell'assegno divorzile, si osserva quanto segue: i coniugi
sono oggi entrambi pensionati;
ha accumulato nel tempo Parte_1
un patrimonio di notevoli dimensioni, come emerso in particolare nel corso
del giudizio di separazione;
durante il matrimonio, le parti hanno fatto
costruire quella che è poi divenuta la casa coniugale, costituita da una villa di
700 mq, dotata di vistosi arredi (v. produzione fotografica parte resistente) e
di uno specifico allestimento funzionale alle esigenze della figlia Pt_2
affetta da tetraparesi spastica;
del patrimonio familiare facevano parte poi due
ulteriori immobili, rispettivamente a e Sante Marie (AQ);
come Persona_1
emerso nel corso del giudizio di separazione, il ricorrente ha fatto confluire
circa un milione di euro in un Trust destinato a sopperire alle necessità della
figlia, da cui egli riceve rimborsi delle spese anticipate per conto di lei (cfr
estratto conto banca ;
percepisce una pensione di € CP_2 Parte_1
2.700,00 mensili;
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