Trib. Como, sentenza 07/11/2024, n. 1187

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 07/11/2024, n. 1187
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 1187
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2756/2021 promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in via Quinto Alpini n. 29 a IA CO (CO), con il patrocinio dell'avv. Antonella
Attubato, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Cesare Cantù n.
50
RICORRENTE contro
( ), nato il [...] in [...] e residente in [...] C.F._2
Como n. 51 a Solbiate Con Cagno (CO), con il patrocinio dell'avv. Fabio Serangeli, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Como, via Morazzone n. 21
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: << - Nel merito: Affidare le figlie minori e congiuntamente _1 Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti alla salute, l'educazione e l'istruzione. Le questioni ordinarie verranno gestite dai genitori separatamente;
Collocare le figlie minori presso l'abitazione materna, anche ai fini della loro residenza anagrafica;
Nulla a provvedere in merito alla casa coniugale;

Stabilire che il padre possa incontrarsi con le figlie minori secondo le seguenti modalità: A fine settimana alternati dal sabato alle ore 18.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche (o dal mattino in caso di vacanza) sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola oppure presso l'abitazione materna Due settimane anche non consecutive di ferie nel periodo estivo e la relativa programmazione dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizione ad Agosto i genitori si alterneranno le prime due settimane con la madre
e le altre due con il padre e così di seguito ad anni alterni;
I ponti di Ognissanti, dell'Immacolata, le vacanze di Carnevale e tutti gli altri ponti infrasettimanali come da calendario scolastico alternativamente con ciascun genitore;
L'intero periodo pasquale (come da calendario scolastico) ad anni alterni con ciascun genitore;
Metà del periodo natalizio comprendente ad anni alternati dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 Dicembre alle ore
20.30 oppure dal 31 Dicembre alle 10.00 sino al termine delle vacanze quando le minori verranno ricondotte presso l'abitazione materna a cura del padre entro le 21.00;
Nei giorni di propria competenza il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso anche con il supporto di una baby sitter con oneri (anche di mensa) a suo carico;

Determinare un contributo a carico del padre e per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 500,00 mensili, da versarsi entro il girono 12 di ogni mese e con previsione di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
Stabilire che le spese extra tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como vengano ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore, secondo i tempi e le modalità ivi indicati;
L'assegno unico per le figlie minori verrà percepito dalla madre nella misura del 100%;
I coniugi sono economicamente
pagina 2 di 13 autosufficienti e pertanto nulla andrà disposto a titolo di contributo al loro mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio>>.
Per parte resistente: <IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la _1 Per_2
madre e stabilire il diritto del padre di tenere con sé le figlie la domenica dalle 9,00 del mattino alle 19,00 di sera e, durante la settimana, il mercoledì dalle 16,00 fino al giovedì mattina alle
8,00, con pernottamento presso la propria abitazione. In occasione delle vacanze natalizie, stabilire una settimana alternativa a testa, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze estive e pasquali, si confermi quanto concordato in sede di separazione. Autorizzare, altresì, il padre a contattare telefonicamente le figlie e _1
, in videochiamata o almeno con semplice telefonata vocale, tutte le sere in cui le figlie Per_2 non si trovano presso l'abitazione del medesimo, in un orario compreso fra le 20,00 e le 21,30.
Inoltre, disporsi a carico del resistente il versamento della complessiva somma di Euro 300,00.= al mese, di cui 150,00= Euro per ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie minori e _1
, da corrispondersi entro il giorno 12 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
come da Protocollo del Tribunale di Como del 25.04.2018. Con vittoria di spese, IVA e CPA, oltre spese forfetarie di studio al 15%. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che al momento della nascita della figlia il Per_3
sig. era presente in Ospedale e che nei due mesi successivi lo stesso si recava CP_1
quotidianamente in Ospedale per darLe assistenza morale stante che si trovava in terapia Per_3
intensiva. 2) Vero è che nei due mesi successivi alla nascita della figlia il Sig. Per_3 CP_1
telefonava una/due volte al giorno alle figlie e e ogni mercoledì le incontrava per _1 Per_2
due/tre ore. 3) Vero che la piccola , nata prematura di tre mesi il 03.01.2020, ha bisogno Per_3
di assistenza continua da parte Sua. 4) Vero è che il Sig. si è dichiarato disponibile ad CP_1
organizzare tra le 20,00 e le 21,30 appuntamenti telefonici – mediante videochiamata o anche con semplice chiamata vocale – con le figlie, anche in presenza della piccola , ma la Sig.ra Per_3
si è sempre opposta sostenendo che tali chiamate violerebbero la propria privacy>>. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
IA CO (CO) in data 10/09/2014 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
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Comune di IA CO (CO), (n. 19, parte I, anno 2014). Dall'unione sono nate _1
(09/05/2011) e (16/12/2014). Per_2
Con ricorso depositato in data 01/07/2021, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dal quale si è separata con verbale CP_1
del 21/11/2019 omologato con decreto n. 19268/2019 del 09/12/2019 di questo tribunale. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dalla stessa proposto (a fine settimana alternati la domenica dalle 10 alle 19 circa;
il mercoledì pomeriggio dal termine delle lezioni alle ore
16.00 sino al giovedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alternati la giornata del 24 oppure quella del 25;
durante le vacanze pasquali, ad anni alternati la giornata di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 di aprile), di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento indiretto delle figlie nella misura di €1.000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito interamente dalla madre.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/12/2021, il resistente, aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di disporre l'affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dallo stesso proposto (la domenica dalle 9 alle 19 e il mercoledì dalle 16 al giovedì mattina alle 8 e, in caso di turno dominicale, anche dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con pernottamento, oltre alla previsione di videochiamate/telefonate serali), di contribuire al mantenimento delle figlie con complessivi €250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito di avere una nuova compagna, che non lavora, da cui ha avuto una figlia – – nata prematura in data Per_3
03/01/2020 e con numerosi problemi di salute.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 13/01/2022, il presidente delegato ha effettuato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per consentire al sig. di verificare con il CP_1
proprio datore di lavoro la possibilità di avere libero il giovedì pomeriggio, al fine di poter tenere con sé con le figlie. All'udienza del 10/02/2022, il sig. ha comunicato l'impossibilità, da CP_1
parte del proprio datore di lavoro, di garantire il turno del giovedì solo al mattino e ha riferito che la compagna non è in grado di aiutarlo occupandosi anche di e , perché ha _1 Per_2 Per_3
bisogno di continue attenzioni, impegnandosi a comunicare alla moglie quando è libero il giovedì
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pomeriggio. Quanto alla propria situazione economica, nella sintesi della situazione economico- familiare ha dichiarato di percepire circa €1.130,00 al mese come reddito da lavoro e di pagare un canone di locazione di €400,00, oltre a
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