Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
I L T R I B U N A L E D I LARINO in composizione monocratica nella persona del Giudice GOP Dott. Carlo Sgrignuoli ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 565 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e vertente
T R A
Avv. ROSA LORETA SANTANGELO, nata a [...] il [...], ivi residente, C.F.
[...], difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4, P.E.C: rossellasantangelo@pec.it – santangelo.saverio@pec.it;

attrice contro
Il Sig.re AF AB (CF: [...]), nato a [...] , il
29.09.1976 e residente a [...], e il Sig.re AF
IG (CF: [...]) , nato a [...], il [...], ivi residente a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Cintioli del Foro di ON (CF:
[...]) ed elettivamente domiciliati presso il Suo studio ad ON (AN), Corso
Stamira n. 17 pec: massimo.cintioli@pec-ordineavvocatiancona.it convenuti
oggetto: pagamento prestazione professionale .
Fatto
In data 08.06.2022 parte attrice notificava atto di citazione ai convenuti, chiedendo che fossero condannati al pagamento dell'onorario professionale maturato in considerazione dell'attività professionale posta in essere.
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Nel libello introduttivo si rappresentava come il convenuto LL IO avesse prestato attività lavorativa, quale lavoratore dipendente e subordinato, alle dipendenze della società “C.M. Service” e, nell'esercizio di questa, avesse ricevuto in data 16.10.2019 n. 8 contestazioni disciplinari (n.1
“rimprovero verbale”;
n. 1 multa pari a “4 ore lavorative”;
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un totale di giorni 40). In tale occasione veniva contattata la parte attrice affinchè provvedesse alla sua difesa in sede conciliativa innanzi l'Ispettorato del Lavoro di Torino;
all'uopo, nella piena consapevolezza di non disporre delle risorse economiche necessarie a corrispondere l'onorario al procuratore per la redazione dei ricorsi e la successiva fase innanzi l'Ispettorato, chiedeva l'intervento del padre, sig. LL LU, anch'egli odierno convenuto, affinché assumesse in proprio i relativi
e discendenti oneri economici;
Così, pochi giorni prima della scadenza dei termini per l'opposizione, il papà LU si recava personalmente presso lo studio legale di parte attrice e, sulla scorta della procura ad litem già sottoscritta dal figlio IO, assumeva in proprio l'integrale impegno economico per
l'attività di redazione delle opposizioni e la successiva fase di difesa in sede conciliativa innanzi
l'Ispettorato del lavoro di Torino, concordando il complessivo importo di € 1.500,00 . Dunque, in ossequio all'impegno economico formalmente assunto, il sig. LL LU, corrispondeva un primo acconto pari ad € 900,00, giusta allegata fattura n. 7 del 05.03.2020;

Seguiva, richiesta di saldo delle competenze professionali nonché, stante l'inopinato rifiuto, la nota
p.e.c. del 11.08.2020 e racc. a/r del 26.03.2021, con cui si preannunziava che l'omesso pagamento della differenza economica, così come concordata, avrebbe comportato la nullità dell'accordo economico verbale e, pertanto, sarebbe stato richiesto il pagamento della parcella spettante per l'attività effettivamente eseguita, ai sensi del D.M. 55/2014;

In data 21.10.2022 si costituivano gli odierni convenuti depositando comparsa di costituzione e risposta ed eccependo contestualmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di Trani, l'incompetenza per valore del Tribunale di Larino in favore del Giudice di Pace, la nullità del ricorso ex