Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2304

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2304
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2304
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4821/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a S. Stefano di Camastra Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Santina Franco che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a presso la sede di quest'ultimo ufficio, CP_1
rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò per procura in atti,
resistenti
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LB CI di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente reiterazione abusiva di contratti a termine.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 3 maggio 2023 (n. 2377/2023 r.g.) premesso di essere Parte_1
in possesso del diploma di Maturità Magistrale conseguito il 13 luglio 1999 e della laurea in Scienze dell'Educazione conseguita il 6 ottobre 2005, di essere stata inserita con riserva nelle GAE della provincia di a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto nel 2014 e di essere CP_1
stata poi assunta in ruolo dal in data 1 settembre 2022 presso l'I.C. IN IA di su CP_2 CP_1
posto comune nella classe di concorso EEEE – Scuola Primaria, dopo diversi incarichi annuali, lamentava di essere stata depennata con decreto prot. n. 8447 del 12 aprile 2022 dell' i in esecuzione CP_3 CP_1
del parere n. 3060/2019 del Consiglio di Stato;
che di conseguenza con decreto n. 1112 del 13 aprile 2023 il Dirigente scolastico aveva risolto il contratto e il giorno successivo con nota n. 3792 lo aveva sostituito
con uno a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 per garantire la continuità didattica;
che le era stato in tal modo impedito anche di proseguire il corso di formazione e completare tutti gli adempimenti necessari per superare con profitto la valutazione finale relativa al periodo di prova. Chiedeva, pertanto, di accertare l'illegittimità dei suddetti provvedimenti e in via cautelare di ordinare al
[...]
per la Controparte_1
provincia di e all'Istituto comprensivo di adottare tutti i provvedimenti necessari a consentirle CP_1
l'accesso alla piattaforma “INDIRE” e di completare il corso, e nel merito di condannarli alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato alle medesime condizioni osservate e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto mensilmente percepita. La ricorrente deduceva, altresì, di aver prestato servizio alle dipendenze del quale CP_1
docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato stipulati fino al 30 giugno negli aa.ss. 2017/2018-
2021/2022 per oltre 36 mesi e per oltre tre anni scolastici consecutivi su posto vacante e chiedeva, quindi, in subordine di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto di condannare il
a corrisponderle un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e CP_1
un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero da quantificarsi a titolo risarcitorio anche in via equitativa.
Nella resistenza dei convenuti, contumace l'I.C., con ordinanza del 15 settembre 2023 venivano separate le domande subordinate, ex art. 441 bis, commi 1 e 4, c.p.c., in quanto la loro trattazione congiunta avrebbe ritardato la definizione del giudizio principale.
Veniva pertanto iscritto a ruolo altro procedimento (n. 4821/2023 r.g.), per il quale sostituita
l'udienza del 3 dicembre 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si precisa in via preliminare che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in capo Controparte_1
agli uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"), atteso che il potere di promuovere e resistere alle liti è riservato ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n.
165/2001
(v. Cass. n. 32166/2021, n. 6460/2009). Dunque, in tema di contenzioso del personale scolastico,
l'ufficio scolastico regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale CP_4
del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c. (v. Cass. n. 32938/2021). CP_1
Lo stesso dicasi per il singolo Istituto scolastico che ha emesso il decreto contestato (v., già in precedenza, Cass. n. 6460/2009 cit.). Infatti, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione centrale, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni
relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi