Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 849

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 849
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 849
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2393/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
CONDOMINIO PALESTRINA 36 (CF 84120350487), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO
LENCIONI e dell'abogado MICHELA VAROCCHI
RICORRENTE
contro
2EMME EDILIZIA SRL (CF 02317700975), con il patrocinio dell'avv. LARI LEONARDO
RESISTENTE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/10/2024:
Il procuratore di CONDOMINIO PALESTRINA 36 ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, pertanto, nel merito: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 15 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti in data 29 luglio 2022, descritti ai punti 1., 2. e 3 del § 1 del ricorso;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale per i quali l'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 e s.m.i., ha introdotto una detrazione fiscale pari al

110% delle spese sostenute negli anni 2020 – 2021 – 2022 e 2023 (cd. Superbonus/Ecobonus 110%)
(doc. 1 contratto di appalto Superbonu/Ecobonus 110% del 29 luglio 2022);
- dichiarare, per l'effetto,

l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale per i quali l'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari
pagina 1 di 5 al 60% delle spese sostenute nell'anno 2022 (cd. Bonus Facciate 60%) (doc. 2 contratto di appalto Bonus
Facciate 60% del 29 luglio 2022);
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia del fabbricato condominiale per i quali l'art. 16- bis del Dpr 917/86 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 36%, poi elevata al 50%, con limite di spesa a 96mila euro, delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024

(cd. Bonus Ristrutturazioni Edilizie 50%) (doc. 3 contratto di appalto Bonus Ristrutturazioni 50% del
29 luglio 2022);
- dichiarare, conseguentemente, che il pagamento della somma di Euro 15.740,68, effettuato in data 3 agosto 2022 dal Condominio Palestrina 36 in favore della società 2Emme Edilizia srl, a titolo di acconto per i lavori di cui al contratto di appalto Bonus Facciate 60%, è rimasto privo di titolo giustificativo;
- condannare, conseguentemente, la società 2Emme Edilizia srl alla restituzione in favore del Condominio Palestrina 36, della somma di Euro 15.740,68, o di quella diversa e/o minor somma che dovesse risultare di giustizia, il tutto con interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese e competenze professionali».
Il procuratore di 2EMME EDILIZIA SRL ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «accertare e dichiarare il grave inadempimento della ricorrente nell'esecuzione dei contratti per cui è causa e per l'effetto dichiarare che la somma di euro 15.740,68 percepita dalla 2
Emme Edilizia Srl sarà dalla stessa trattenuta a titolo di risarcimento per il mancato guadagno conseguente alla perdita dei lavori di cui ai contratti suddetti. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/11/2023 il CONDOMINIO PALESTRINA 36 ha chiesto, previa declaratoria di inefficacia dei contratti di appalto stipulati inter partes per il mancato avveramento della condizione sospensiva, che l'appaltatrice 2EMME EDILIZIA SRL restituisse la somma di € 15.740,68, oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver sottoscritto, il 29.7.22, tre contratti di appalto, il primo per l'esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale ex art. 119 del D.L. n.
34/2020
(c.d. superbonus), il secondo per l'esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale ex art. 1, commi da 219 a
224, della l. 27 dicembre 2019 n. 160
(c.d. bonus facciate), il terzo per ristrutturazioni edilizie ex
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