Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18699
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 32040/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 32040/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel Parte_1 presente procedimento dall'Avv. SOLINA BARBIERI del Foro di Roma (CF.
);
C.F._1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2023 il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato i provvedimenti con cui l' ad aveva negato il rilascio Controparte_1 CP_1 dei visti d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Nel ricorso veniva rappresentato che in data 29/11/2021 la Prefettura di Parma aveva rilasciato i nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
nata in [...] il [...] e i figli nato in [...] il
[...] Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e , Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], tutti minorenni al momento delle domande;
che con provvedimenti del 14/04/2023 l' aveva però rifiutato il rilascio dei visti CP_1 con la seguente motivazione: “più in particolare nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti è emerso che la documentazione presentata sia stata contraffatta. Sulla Base dell' art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 286 del
28 luglio 1998 la presentazione di documentazione falsa o contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 32040/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel Parte_1 presente procedimento dall'Avv. SOLINA BARBIERI del Foro di Roma (CF.
);
C.F._1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2023 il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato i provvedimenti con cui l' ad aveva negato il rilascio Controparte_1 CP_1 dei visti d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Nel ricorso veniva rappresentato che in data 29/11/2021 la Prefettura di Parma aveva rilasciato i nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
nata in [...] il [...] e i figli nato in [...] il
[...] Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e , Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], tutti minorenni al momento delle domande;
che con provvedimenti del 14/04/2023 l' aveva però rifiutato il rilascio dei visti CP_1 con la seguente motivazione: “più in particolare nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti è emerso che la documentazione presentata sia stata contraffatta. Sulla Base dell' art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 286 del
28 luglio 1998 la presentazione di documentazione falsa o contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi