Trib. Grosseto, sentenza 12/03/2024, n. 127
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 12 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008, nella causa civile iscritta al n. 561 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2022, proveniente dall'ufficio Affari Contenziosi con il n. R.G. 2710/21, vertente
TRA
NZ CO, nato a [...] il [...] ([...]) residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv Lettera Raffaele, e con lui elettivamente domiciliata in Sant'Arpino alla via De Amicis n. 17 presso lo studio Legale Lettera, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
ISPETTORATO DEL LAVORO DI GROSSETO – già Direzione Provinciale del Lavoro di
Grosseto - (C.F. 80006440533), in persona del Dirigente Dr.ssa Emanuela FABA, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede in Grosseto Via Belgio n. 15, rappresentato ai sensi di legge dalla dott.ssa Valeria Musumeci, funzionario in servizio presso la stessa sede.
OPPOSTO
N O N C H E '
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14,
C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante, , rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria
Deiana, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Cagliari Via
De Magistris n. 8, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro: (….).
“NEL MERITO ed in via principale:
- Accertato e dichiarato che la somma intimata nella cartella esattoriale ed il relativo ruolo impugnato, per i motivi di cui in narrativa, non è dovuta dal ricorrente alla Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto e di conseguenza all'Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia);
- Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma dovute alla Direzione Provinciale del
Lavoro di Grosseto ed indicata nella cartella di pagamento n. 02820110036932174 000 relativa all'iscrizione a ruolo n. 4134 del 2011 su richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro di
Grosseto, non è obbligatoria per mancata notifica e sopravvenuta prescrizione;
- Ordinare l'immediata cancellazione del carico iscritto a ruolo nella misura in cui è intimato nella cartella di pagamento n. 02820110036932174 000 relativa all'iscrizione a ruolo n. 4134 del 2011 su richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto – risultata mai notificata- per un totale di euro 16.507,12.
- Ordinare al Concessionario di ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa istituita dalla legge 241/1990 in ordine all'evasione delle istanze presentate dal contribuente in autotutela. (…).
Le spese del procedimento seguano la soccombenza con distrazione”.
Opposto Ispettorato:“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- dichiarare il ricorso avverso estratto di ruolo INAMMISSIBILE ex art. 12 comma 4-bis, del
DPR n. 602/73, come introdotto dalla L. 215/2021, con vittoria di spese;
In via subordinata
- dichiarare in ogni caso il ricorso avverso estratto di ruolo inammissibile ex art. 100 cpc ovvero accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI GROSSETO e, quindi, disporne l'estromissione dal presente giudizio;
- previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attestazione di avvenuta notifica nonché di ogni altro atto successivo all'iscrizione a ruolo compiuto dalla stessa, accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità dell'opposizione, e quindi delle doglianze di controparte, perché tardivamente formulate oltre il termine di legge ex art. 617 c.p.c. decorrente dalla data di notifica della cartella.
In via principale, nel merito,
- RIGETTARE l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto con conseguente con condanna alle spese di parte attrice, tenendo comunque indenne l'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL
LAVORO DI GROSSETO da
qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso Ufficio, essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Opposta ADER: Voglia il Giudice del Lavoro:
“In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in forza dell'entrata in vigore del D.L.
146/2021, art. 3 bis e della conseguente introduzione del ridetto comma 4 bis dell'art. 21 DPR
602/73;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui all'espositiva;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella impugnata;
Nel merito:
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di Agenzia delle Entrate Riscossione mandando assolta la resistente da qualsiasi avversa pretesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi