Trib. Parma, sentenza 06/11/2024, n. 1409
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Testo completo
N. R.G. 6823/2012
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
*************************
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Giacomo Cicciò Giudice dott.ssa Angela Chiari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6823 del Ruolo Generale dell'anno 2012
promossa da:
ON IM, con l'avv. Alessandro Capovilla
- ATTORE
contro
:
ON CL e ON NZ, anche in qualità di eredi di IN
RU, con l'avv. Laura Gavazzi
CONVENUTI –
in punto a: azione di riduzione per lesione di legittima
***************************
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, previa in particolare declaratoria del diritto dell'attore alla reintegrazione, con riduzione delle disposizioni testamentarie od annullamento delle medesime, della quota di legittima e per l'effetto dopo avere espletato ogni ulteriore e più opportuno accertamento anche in via di collazione con riguardo agli atti da intendersi impugnati anche occorrendo in via incidentale cioè a dire attualmente e salve ulteriori emergenze, l'atto Dott. S. Gardelli rep. n.. 58669, riguardanti i beni che ove occorra qui di seguito si descrivono:
- Immobile individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Tizzano Val
Parma, alla Partita 1001161, al Foglio 62 con i seguenti dati:
Mappale 289, subalterno 59, categoria A/2, classe 1, vani 3 e rendita catastale di lire
399.000 (appartamento e accessori);
Mappale 284, subalterno 40, categoria C/6, classe 4, mq.22 e rendita catastale di lire
123.000 (autorimessa);
- Complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio, frazione Lemignano, Via Nazionale
Est ai civici numeri 8,10 e 12, composto da un fabbricato principale adibito sia a civile abitazione che artigianale, e da fabbricatello staccato interrato adibito a magazzino, e precisamente: Mappale 99, subalterno 3 e 228: A) Capannone artigianale al piano terreno, occupante l'intero piano ad eccezione dei vani scala, composto da ampio laboratorio, deposito, ufficio di lavorazione, uffici, piccolo laboratorio, lavanderia- laboratorio, mensa, locale caldaie, spogliatoio e servizi, il tutto formante un unico corpo, a' confini : da tutti i lati area cortilizia comune e vani scala comuni. B) Fabricatello staccato adibito a magazzino completamente interrato, a' confini: da tutti i lati area comune.
Mappale 99, subalterno 2: A) Appartamento al piano primo, oltre il piano terreno, lato ovest del fabbricato, composto da sei, con annesso in proprietà esclusiva, in vano scala a sud e con terrazza fronteggiante il lato sud dello stesso, il tutto a' confini;
a nord e ad ovest tetto di copertura del capannone di cui sopra;
ad est appartamento di cui al secondo luogo
(sub.4);a sud area cortilizia comune. B) Un locale di cantina nel piano interrato, compresa la rampa di scala al piano interrato, per accedere allo stesso, a' confini;
a nord, ad est e ad ovest terrapieno, a sud area comune. Catasto: quanto sopra descritto risulta individuato al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Collecchio, alla partita 2462, al foglio 17 con i seguenti dati: Mappale 99 subalterno 3 e mappale 228, fra loro graffati, categoria D/7
e rendita catastale di lire 13.700.000. Mappale 99 subalterno 2, categoria A/2, classe 3,
pagina 2 di 17 vani 8,5 e rendita catastale di lire 2.167.500, per l'appartamento e cantina (di cui ai numeri
3) e 4) che precedono.
- Mappale 99 subalterno 4: A) Appartamento al piano primo, oltre il piano terreno, lato est del fabbricato, composto di tre vani e servizi, con annesso in proprietà esclusiva il vano scala dal piano terreno al primo per accedere allo stesso (ivi compresa la cantina al piano terra ubicata nel ballatoio delle scale), con terrazza fronteggiante il lato sud dello stesso, nonché altra terrazza più piccola nell'angolo nord-est. B) Appartamento situato nel fabbricato condominiale denominato “Condominio Esedra”, sito in Comune di Parma,
Piazzale Barbieri al civico numero 9 (già civico numero 3) e precisamente: 1 appartamento al piano terzo (escluso nel computo il piano terreno), composto di tre vani e servizi, a' confini: nord ragioni di terzi e ragioni condominiali;
ad est ragioni di terzi e vano scala condominiale: a sud e ad ovest ragion condominiali;
2 locale di cantina nel piano seminterrato, a confini: a nord corridoio condominiale;
a est vano scala condominiale;
a sud ragioni condominiali;
ad ovest ragioni di terzi. Catasto. Quanto sopra descritto è individuato al Nuovo catasto Edilizio Urbano del Comune di Parma, alla partita 21713, al foglio 15 con il mappale 183, subalterno 20, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani
4,5 e rendita catastale di lire 976.000;
giusta denuncia di variazione n A2678 presentata in data 30.07.1999 ed il cui classamento così operato è stato reso definitivo dal DM 701/94,
nonché, se del caso, quello sempre a ministero Dott. Stefano Gardelli rep. N. 69301, con conseguente declaratoria della simulazione dei medesimi e/o in via subordinata, della natura di negotium mixtum cum donatione con ogni ulteriore e connessa determinazione nonché statuizione del caso e di legge, disporre la reintegrazione della legittima spettante al concludente IM AN mediante riduzione o come meglio ritenuto delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità perfezionati in vita dal de cuius e di cui si discute siccome eccedenti la quota di patrimonio di cui il de cuius medesimo poteva disporre e per l'effetto lesivi della porzione di legittima di pertinenza del concludente medesimo e ciò fino alla concorrenza dell'importo necessario per reintegrare tale quota nella misura quale per l'appunto figurante di spettanza dell'attore per i titoli dedotti e comunque all'esito della espletata istruttoria, emettendo ogni ulteriore connessa presupposta e/o consequenziale pronuncia del caso e di legge in favore dell'attore ed in particolare per quanto si riferisce ed attiene alla messa a disposizione anche in via di condanna, da parte dei convenuti, per quanto di rispettiva ragione, dell'importo come sopra necessario ad integrare e/o monetizzare la quota di riserva.
pagina 3 di 17 CONSIDERATO l'esito della espletata istruttoria e le statuizioni della sentenza parziale n.
779/2021 del 24.03.2021 del Tribunale che ha accertato che “il patrimonio ereditario di
IO AN al momento dell'apertura della successione deve ritenersi complessivamente costituito da: a. 60% della quota di nuda proprietà dell'immobile di
TI b. 20% della quota di piena proprietà dell'immobile di TI c. 1/2 dell'appartamento in Schia di Tizzano Val Parma d. 72/100 dell'immobile di Parma p.le
Barbieri e. 72/100 del complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio (comprensivo di capannone artigianale e due appartamenti) f. 1/1 dei terreni di natura boschiva in Comune di Tizzano Val Parma g. Somma di euro 10.500,00 residua sui c/c presso Credit Agricole e
Banca Popolare dell'Emilia Romagna”.
Ed infine CONSIDERATO il risultato delle perizie e delle integrazioni agli atti, dei C.T.U.,
Geom. AR e del Geom. ZZ, che hanno quantificato il valore dell'asse ereditario, identificato dal Tribunale (relictum + donatum), in euro 1.308.862,80 (s.e.&o.), ovvero così determinato: a. Euro 283.817,69 (60% nuda proprietà TI) b. Euro
112.101,51 (20% proprietà TI) c. Euro 15.495,00 (1/2 app.to Schia di Tizzano Val
Parma) d. Euro 162.907,20 (72/100 dell'immobile di Parma p.le Barbieri) e. Euro
720.986,40 [72/100 del complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio (comprensivo di capannone artigianale e due appartamenti)] f. Euro 3.055,00 (1/1 dei terreni di natura boschiva in Comune di Tizzano Val Parma) g. Euro 10.500,00 (somma residua sui c/c presso Credit Agricole e Banca Popolare dell'Emilia Romagna).
Si precisano le CONCLUSIONI con la richiesta di condanna delle parti convenute, così come costituite all'esito della riassunzione della causa ed in solido tra di loro, a reintegrare la quota di legittima a favore di IM AN, quantificata nella somma di euro
106.042,29 ovvero nell'importo minore o maggiore che risulta accertato negli atti di causa
e corretto nel giudizio del Tribunale, a seguito della sentenza parziale n. 779/20221 e delle perizie acquisite.
Con vittoria dei compensi e delle spese tutte del giudizio, secondo tariffario in vigore e nota spese giudiziale.”
Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate eccezioni delle parti convenute: 1) accertata e dichiarata l'improponibilità dell'azione/domanda di riduzione per omessa preventiva rinuncia scritta da parte del sig.
IM AN al legato in sostituzione di legittima contenuto del testamento
pagina 4 di 17 pubblico di IO AN redatto in data 27-2-1998, repertorio speciale n. 72 Notaio Dr.
Giorgio Chiari, registrato in data 18-9-2008 al n. 17215, accertare e dichiarare anche in via di eccezione riconvenzionale, l'intervenuta decadenza dell'attore dalla azione di riduzione finalizzata alla pretesa reintegra della legittima;
2) in subordine, dichiarare comunque improponibile e/o inammissibile o come meglio l'azione di riduzione;
3) in estremo subordine nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari/pregiudiziali, rigettare comunque tutte le domande attrici siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto o come meglio. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.”
***************************
FATTO
Si precisa che la presente causa, già assegnata al giudice togato dott.ssa CAVALLARI e, quindi, in successione, al giudice togato dott.ssa SCIFO, al GOT dott. BENEDETTI e al giudice togato dott.ssa PISTO, veniva assegnata allo scrivente giudice relatore con provvedimento presidenziale del 3.10.2022.
In ordine ai fatti di causa si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON IM, in qualità di legittimario pretermesso, evocava in giudizio la madre IN NA e i fratelli
ON NZ e ON CL, chiedendo la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del 27.02.1998 del defunto padre ON IO.
A tal fine l'attore allegava che:
- il padre ON IO, deceduto il 24.06.2008, con testamento pubblico del
27.2.1998 aveva espresso la volontà di non lasciare alcunché al figlio IM, dichiarando di averlo già aiutato finanziariamente in diverse occasioni;
- al momento della redazione di tale testamento era pendente un contenzioso familiare, definito nel febbraio 2003 con una transazione;
- gli altri membri della famiglia avevano posto in essere un disegno strategico per depauperare l'attore dai suoi diritti e pretermetterlo dall'eredità;
- in particolare, con atto di “compravendita immobiliare” del 31.01.2001 notaio Dott.
S. Gardelli, rep. n. 58659, ON IO si era spogliato delle quote di sua spettanza su diversi suoi beni immobili (Residence in Tizzano Val di Parma;
pagina 5 di 17
complesso immobiliare sito in Collecchio, fraz. Lemignano e appartamento sito in
Parma, Piazzale Barbieri n. 9), disponendone a favore degli altri due figli e della moglie;
- il notaio rogante aveva fatto partecipare al predetto atto due proprie impiegate in qualità di testimoni;
- in data 20.12.2007 le quote dell'azienda di famiglia ON s.r.l. erano state cedute dalla fiduciaria COEN HOLDING sa, dietro la quale si celava il padre
ON IO, verso corrispettivo di un prezzo irrisorio, a ON NZ
e ON CL;
- con atto di cessione notaio Dott. S. Gardelli, rep. n. 6931, anche la madre
IN NA aveva ceduto le sue quote ai figli NZ e CL;
- risultava violata la quota di riserva dell'attore, pari a 2/3, da dividersi in parti uguali tra i fratelli;
- per la determinazione della quota di spettanza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Giacomo Cicciò Giudice dott.ssa Angela Chiari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6823 del Ruolo Generale dell'anno 2012
promossa da:
ON IM, con l'avv. Alessandro Capovilla
- ATTORE
contro
:
ON CL e ON NZ, anche in qualità di eredi di IN
RU, con l'avv. Laura Gavazzi
CONVENUTI –
in punto a: azione di riduzione per lesione di legittima
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CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, previa in particolare declaratoria del diritto dell'attore alla reintegrazione, con riduzione delle disposizioni testamentarie od annullamento delle medesime, della quota di legittima e per l'effetto dopo avere espletato ogni ulteriore e più opportuno accertamento anche in via di collazione con riguardo agli atti da intendersi impugnati anche occorrendo in via incidentale cioè a dire attualmente e salve ulteriori emergenze, l'atto Dott. S. Gardelli rep. n.. 58669, riguardanti i beni che ove occorra qui di seguito si descrivono:
- Immobile individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Tizzano Val
Parma, alla Partita 1001161, al Foglio 62 con i seguenti dati:
Mappale 289, subalterno 59, categoria A/2, classe 1, vani 3 e rendita catastale di lire
399.000 (appartamento e accessori);
Mappale 284, subalterno 40, categoria C/6, classe 4, mq.22 e rendita catastale di lire
123.000 (autorimessa);
- Complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio, frazione Lemignano, Via Nazionale
Est ai civici numeri 8,10 e 12, composto da un fabbricato principale adibito sia a civile abitazione che artigianale, e da fabbricatello staccato interrato adibito a magazzino, e precisamente: Mappale 99, subalterno 3 e 228: A) Capannone artigianale al piano terreno, occupante l'intero piano ad eccezione dei vani scala, composto da ampio laboratorio, deposito, ufficio di lavorazione, uffici, piccolo laboratorio, lavanderia- laboratorio, mensa, locale caldaie, spogliatoio e servizi, il tutto formante un unico corpo, a' confini : da tutti i lati area cortilizia comune e vani scala comuni. B) Fabricatello staccato adibito a magazzino completamente interrato, a' confini: da tutti i lati area comune.
Mappale 99, subalterno 2: A) Appartamento al piano primo, oltre il piano terreno, lato ovest del fabbricato, composto da sei, con annesso in proprietà esclusiva, in vano scala a sud e con terrazza fronteggiante il lato sud dello stesso, il tutto a' confini;
a nord e ad ovest tetto di copertura del capannone di cui sopra;
ad est appartamento di cui al secondo luogo
(sub.4);a sud area cortilizia comune. B) Un locale di cantina nel piano interrato, compresa la rampa di scala al piano interrato, per accedere allo stesso, a' confini;
a nord, ad est e ad ovest terrapieno, a sud area comune. Catasto: quanto sopra descritto risulta individuato al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Collecchio, alla partita 2462, al foglio 17 con i seguenti dati: Mappale 99 subalterno 3 e mappale 228, fra loro graffati, categoria D/7
e rendita catastale di lire 13.700.000. Mappale 99 subalterno 2, categoria A/2, classe 3,
pagina 2 di 17 vani 8,5 e rendita catastale di lire 2.167.500, per l'appartamento e cantina (di cui ai numeri
3) e 4) che precedono.
- Mappale 99 subalterno 4: A) Appartamento al piano primo, oltre il piano terreno, lato est del fabbricato, composto di tre vani e servizi, con annesso in proprietà esclusiva il vano scala dal piano terreno al primo per accedere allo stesso (ivi compresa la cantina al piano terra ubicata nel ballatoio delle scale), con terrazza fronteggiante il lato sud dello stesso, nonché altra terrazza più piccola nell'angolo nord-est. B) Appartamento situato nel fabbricato condominiale denominato “Condominio Esedra”, sito in Comune di Parma,
Piazzale Barbieri al civico numero 9 (già civico numero 3) e precisamente: 1 appartamento al piano terzo (escluso nel computo il piano terreno), composto di tre vani e servizi, a' confini: nord ragioni di terzi e ragioni condominiali;
ad est ragioni di terzi e vano scala condominiale: a sud e ad ovest ragion condominiali;
2 locale di cantina nel piano seminterrato, a confini: a nord corridoio condominiale;
a est vano scala condominiale;
a sud ragioni condominiali;
ad ovest ragioni di terzi. Catasto. Quanto sopra descritto è individuato al Nuovo catasto Edilizio Urbano del Comune di Parma, alla partita 21713, al foglio 15 con il mappale 183, subalterno 20, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani
4,5 e rendita catastale di lire 976.000;
giusta denuncia di variazione n A2678 presentata in data 30.07.1999 ed il cui classamento così operato è stato reso definitivo dal DM 701/94,
nonché, se del caso, quello sempre a ministero Dott. Stefano Gardelli rep. N. 69301, con conseguente declaratoria della simulazione dei medesimi e/o in via subordinata, della natura di negotium mixtum cum donatione con ogni ulteriore e connessa determinazione nonché statuizione del caso e di legge, disporre la reintegrazione della legittima spettante al concludente IM AN mediante riduzione o come meglio ritenuto delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità perfezionati in vita dal de cuius e di cui si discute siccome eccedenti la quota di patrimonio di cui il de cuius medesimo poteva disporre e per l'effetto lesivi della porzione di legittima di pertinenza del concludente medesimo e ciò fino alla concorrenza dell'importo necessario per reintegrare tale quota nella misura quale per l'appunto figurante di spettanza dell'attore per i titoli dedotti e comunque all'esito della espletata istruttoria, emettendo ogni ulteriore connessa presupposta e/o consequenziale pronuncia del caso e di legge in favore dell'attore ed in particolare per quanto si riferisce ed attiene alla messa a disposizione anche in via di condanna, da parte dei convenuti, per quanto di rispettiva ragione, dell'importo come sopra necessario ad integrare e/o monetizzare la quota di riserva.
pagina 3 di 17 CONSIDERATO l'esito della espletata istruttoria e le statuizioni della sentenza parziale n.
779/2021 del 24.03.2021 del Tribunale che ha accertato che “il patrimonio ereditario di
IO AN al momento dell'apertura della successione deve ritenersi complessivamente costituito da: a. 60% della quota di nuda proprietà dell'immobile di
TI b. 20% della quota di piena proprietà dell'immobile di TI c. 1/2 dell'appartamento in Schia di Tizzano Val Parma d. 72/100 dell'immobile di Parma p.le
Barbieri e. 72/100 del complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio (comprensivo di capannone artigianale e due appartamenti) f. 1/1 dei terreni di natura boschiva in Comune di Tizzano Val Parma g. Somma di euro 10.500,00 residua sui c/c presso Credit Agricole e
Banca Popolare dell'Emilia Romagna”.
Ed infine CONSIDERATO il risultato delle perizie e delle integrazioni agli atti, dei C.T.U.,
Geom. AR e del Geom. ZZ, che hanno quantificato il valore dell'asse ereditario, identificato dal Tribunale (relictum + donatum), in euro 1.308.862,80 (s.e.&o.), ovvero così determinato: a. Euro 283.817,69 (60% nuda proprietà TI) b. Euro
112.101,51 (20% proprietà TI) c. Euro 15.495,00 (1/2 app.to Schia di Tizzano Val
Parma) d. Euro 162.907,20 (72/100 dell'immobile di Parma p.le Barbieri) e. Euro
720.986,40 [72/100 del complesso immobiliare sito in Comune di Collecchio (comprensivo di capannone artigianale e due appartamenti)] f. Euro 3.055,00 (1/1 dei terreni di natura boschiva in Comune di Tizzano Val Parma) g. Euro 10.500,00 (somma residua sui c/c presso Credit Agricole e Banca Popolare dell'Emilia Romagna).
Si precisano le CONCLUSIONI con la richiesta di condanna delle parti convenute, così come costituite all'esito della riassunzione della causa ed in solido tra di loro, a reintegrare la quota di legittima a favore di IM AN, quantificata nella somma di euro
106.042,29 ovvero nell'importo minore o maggiore che risulta accertato negli atti di causa
e corretto nel giudizio del Tribunale, a seguito della sentenza parziale n. 779/20221 e delle perizie acquisite.
Con vittoria dei compensi e delle spese tutte del giudizio, secondo tariffario in vigore e nota spese giudiziale.”
Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate eccezioni delle parti convenute: 1) accertata e dichiarata l'improponibilità dell'azione/domanda di riduzione per omessa preventiva rinuncia scritta da parte del sig.
IM AN al legato in sostituzione di legittima contenuto del testamento
pagina 4 di 17 pubblico di IO AN redatto in data 27-2-1998, repertorio speciale n. 72 Notaio Dr.
Giorgio Chiari, registrato in data 18-9-2008 al n. 17215, accertare e dichiarare anche in via di eccezione riconvenzionale, l'intervenuta decadenza dell'attore dalla azione di riduzione finalizzata alla pretesa reintegra della legittima;
2) in subordine, dichiarare comunque improponibile e/o inammissibile o come meglio l'azione di riduzione;
3) in estremo subordine nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari/pregiudiziali, rigettare comunque tutte le domande attrici siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto o come meglio. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.”
***************************
FATTO
Si precisa che la presente causa, già assegnata al giudice togato dott.ssa CAVALLARI e, quindi, in successione, al giudice togato dott.ssa SCIFO, al GOT dott. BENEDETTI e al giudice togato dott.ssa PISTO, veniva assegnata allo scrivente giudice relatore con provvedimento presidenziale del 3.10.2022.
In ordine ai fatti di causa si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON IM, in qualità di legittimario pretermesso, evocava in giudizio la madre IN NA e i fratelli
ON NZ e ON CL, chiedendo la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del 27.02.1998 del defunto padre ON IO.
A tal fine l'attore allegava che:
- il padre ON IO, deceduto il 24.06.2008, con testamento pubblico del
27.2.1998 aveva espresso la volontà di non lasciare alcunché al figlio IM, dichiarando di averlo già aiutato finanziariamente in diverse occasioni;
- al momento della redazione di tale testamento era pendente un contenzioso familiare, definito nel febbraio 2003 con una transazione;
- gli altri membri della famiglia avevano posto in essere un disegno strategico per depauperare l'attore dai suoi diritti e pretermetterlo dall'eredità;
- in particolare, con atto di “compravendita immobiliare” del 31.01.2001 notaio Dott.
S. Gardelli, rep. n. 58659, ON IO si era spogliato delle quote di sua spettanza su diversi suoi beni immobili (Residence in Tizzano Val di Parma;
pagina 5 di 17
complesso immobiliare sito in Collecchio, fraz. Lemignano e appartamento sito in
Parma, Piazzale Barbieri n. 9), disponendone a favore degli altri due figli e della moglie;
- il notaio rogante aveva fatto partecipare al predetto atto due proprie impiegate in qualità di testimoni;
- in data 20.12.2007 le quote dell'azienda di famiglia ON s.r.l. erano state cedute dalla fiduciaria COEN HOLDING sa, dietro la quale si celava il padre
ON IO, verso corrispettivo di un prezzo irrisorio, a ON NZ
e ON CL;
- con atto di cessione notaio Dott. S. Gardelli, rep. n. 6931, anche la madre
IN NA aveva ceduto le sue quote ai figli NZ e CL;
- risultava violata la quota di riserva dell'attore, pari a 2/3, da dividersi in parti uguali tra i fratelli;
- per la determinazione della quota di spettanza
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