Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2024, n. 1232
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Ragusa, presieduto dal dott. Massimo S. A. Pulvirenti, con il dott. Claudio Maggioni e il dott. Carlo Di Cataldo come giudici relatori. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti in merito alla separazione giudiziale. Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie, sostenendo che il rapporto coniugale era deteriorato e richiedendo l'assegnazione della casa coniugale. La resistente, al contrario, ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione al marito, evidenziando comportamenti prevaricatori e violenze morali, e ha richiesto un assegno di mantenimento per sé e per la figlia.
Il giudice ha accolto la domanda di separazione, ritenendo che la convivenza fosse divenuta intollerabile, ma ha rigettato la richiesta di addebito della separazione, poiché la resistente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la responsabilità del marito. Inoltre, il giudice ha disposto un assegno di mantenimento di 500 euro mensili per la moglie e la figlia, considerando le disparità economiche tra le parti e la situazione lavorativa della resistente. Infine, ha stabilito che non vi fosse necessità di assegnare la casa coniugale, dato che il ricorrente non viveva con figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Le spese processuali sono state compensate.
Il giudice ha accolto la domanda di separazione, ritenendo che la convivenza fosse divenuta intollerabile, ma ha rigettato la richiesta di addebito della separazione, poiché la resistente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la responsabilità del marito. Inoltre, il giudice ha disposto un assegno di mantenimento di 500 euro mensili per la moglie e la figlia, considerando le disparità economiche tra le parti e la situazione lavorativa della resistente. Infine, ha stabilito che non vi fosse necessità di assegnare la casa coniugale, dato che il ricorrente non viveva con figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Le spese processuali sono state compensate.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1629/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPA Parte_1 C.F._1
MICIELI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 79;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA CP_1 C.F._2
ARTINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Milano n. 247;
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 14/5/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/4/2021 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale dalla moglie . CP_1
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 20/10/2001 a Vittoria;
CP_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (20/8/2002) e (13/3/2004), quest'ultimo Per_1 Per_2 deceduto in data 13/1/2020;
- che già subito dopo i primi anni di matrimonio il rapporto coniugale era risultato travagliato, come dimostrato da un primo procedimento di separazione giudiziale avviato nel 2007 ed estintosi in quanto i coniugi avevano deciso di riconciliarsi per il bene dei figli;
- che da oltre un anno aveva abbandonato la casa coniugale. CP_1
Pertanto, il ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di risposta depositata in data 10/11/2021 la resistente si costituiva in CP_1 giudizio ed esponeva:
- che il matrimonio si era rivelato infelice a causa dei comportamenti prevaricatori posti in essere dal marito, che aveva esercitato pressioni psicologiche e violenze morali sulla moglie e sui figli;
- che, in particolare, nell'estate 2019 il marito aveva perpetrato una serie di sopraffazioni e di soprusi
(distacco di luce ed acqua, accensione della radio a tutto volume nelle ore notturne, abbandono del nucleo familiare);
- che, dopo la perdita del figlio , l'unione familiare si era frantumata irrimediabilmente;
Per_2
- di aver quindi deciso di andare a vivere unitamente alla figlia presso un'abitazione condotta Per_1 in locazione;
- di essere disoccupata e di aver trovato solo occupazioni a tempo determinato;
- che la figlia pur essendo maggiorenne, non aveva ancora acquisito l'indipendenza Per_1 economica (essendo studentessa presso un ente di formazione professionale).
Pertanto, la resistente chiedeva di:
- addebitare la responsabilità della separazione al ricorrente;
- porre a carico del ricorrente la somma di euro 375,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione;
- assegnare la casa coniugale al ricorrente;
- porre a carico del ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della resistente e la somma di euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
pagina 2 di 9
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del 2/12/2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e con ordinanza presidenziale del 3/12/2021 veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento della moglie e della figlia.
Con ordinanza del 19/9/2022 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
Con ordinanza del 20/11/2022 veniva ridotto a euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie e della figlia.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14/5/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
In via preliminare, il ricorrente ha chiesto di disporre la cancellazione delle espressioni, ritenute sconvenienti e offensive, contenute a p. 3 della comparsa di risposta della resistente, relative al decesso del figlio . Per_2
Tale domanda è fondata, per le seguenti ragioni.
Con la comparsa di risposta la resistente ha affermato che:
- “in data 13 gennaio del 2020 la famiglia … fu protagonista di un funesto e tragico episodio poiché, mentre la sig.ra in tarda serata (00.15 circa) si recava a riprendere la figlia da una festa di CP_1 compleanno, lasciando il marito ed il figlio a letto, al suo ritorno (00.45 circa) trovava il Per_2 figlio minore morto nella sua cameretta, dopo essersi presumibilmente sparato un colpo di pistola utilizzando l'arma di cui deteneva regolare porto il padre sig. ” (cfr. p. 3);
Parte_1
- “all'epoca del tragico episodio, il sig. dichiarava di non essersi avveduto di nulla in quanto Pt_1 dormiva profondamente e di non aver sentito nemmeno il colpo di pistola, circostanza questa che all'odierna resistente apparve fin dall'inizio molto strana ed ambigua” (cfr. p. 3).
Orbene, la resistente, nel definire “molto strana ed ambigua” la circostanza per cui il ricorrente non si era avveduto di nulla e non aveva sentito il colpo di pistola, ha adombrato una (non meglio precisata) responsabilità del ricorrente.
Ciò risulta sconveniente, tenuto conto della gravità del tragico episodio, nonché della mancata indicazione di concreti riscontri oggettivi di un'eventuale responsabilità del ricorrente.
Del resto, con la memoria integrativa il ricorrente ha sostenuto (senza successiva specifica contestazione della resistente) che la relazione del medico legale (dott. ) nominato Persona_3 quale consulente del pubblico ministero aveva confermato il suicidio del figlio . Ed ancora, Per_2 per come riferito dalla stessa resistente con la memoria di replica, il fascicolo aperto dalla Procura della
pagina 3 di 9
Repubblica di Ragusa, dapprima contro ignoti e poi contro l'odierno ricorrente, per i reati di cui agli artt. 580 c.p., 571, comma 2, c.p., 572, comma 3, c.p., 612 c.p., 586 c.p. e 20bis l. 110/1975 è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, fatta eccezione per la contestazione relativa al reato di cui all'art. 20bis l. 110/1975 (omessa custodia di armi).
Deve perciò disporsi la cancellazione dell'espressione (ritenuta sconveniente dal Collegio) “circostanza questa che all'odierna resistente apparve fin dall'inizio molto strana ed ambigua” contenuta a p. 3 della comparsa di risposta della resistente.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1629/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPA Parte_1 C.F._1
MICIELI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 79;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA CP_1 C.F._2
ARTINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Milano n. 247;
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 14/5/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/4/2021 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale dalla moglie . CP_1
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 20/10/2001 a Vittoria;
CP_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (20/8/2002) e (13/3/2004), quest'ultimo Per_1 Per_2 deceduto in data 13/1/2020;
- che già subito dopo i primi anni di matrimonio il rapporto coniugale era risultato travagliato, come dimostrato da un primo procedimento di separazione giudiziale avviato nel 2007 ed estintosi in quanto i coniugi avevano deciso di riconciliarsi per il bene dei figli;
- che da oltre un anno aveva abbandonato la casa coniugale. CP_1
Pertanto, il ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di risposta depositata in data 10/11/2021 la resistente si costituiva in CP_1 giudizio ed esponeva:
- che il matrimonio si era rivelato infelice a causa dei comportamenti prevaricatori posti in essere dal marito, che aveva esercitato pressioni psicologiche e violenze morali sulla moglie e sui figli;
- che, in particolare, nell'estate 2019 il marito aveva perpetrato una serie di sopraffazioni e di soprusi
(distacco di luce ed acqua, accensione della radio a tutto volume nelle ore notturne, abbandono del nucleo familiare);
- che, dopo la perdita del figlio , l'unione familiare si era frantumata irrimediabilmente;
Per_2
- di aver quindi deciso di andare a vivere unitamente alla figlia presso un'abitazione condotta Per_1 in locazione;
- di essere disoccupata e di aver trovato solo occupazioni a tempo determinato;
- che la figlia pur essendo maggiorenne, non aveva ancora acquisito l'indipendenza Per_1 economica (essendo studentessa presso un ente di formazione professionale).
Pertanto, la resistente chiedeva di:
- addebitare la responsabilità della separazione al ricorrente;
- porre a carico del ricorrente la somma di euro 375,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione;
- assegnare la casa coniugale al ricorrente;
- porre a carico del ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della resistente e la somma di euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
pagina 2 di 9
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del 2/12/2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e con ordinanza presidenziale del 3/12/2021 veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento della moglie e della figlia.
Con ordinanza del 19/9/2022 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
Con ordinanza del 20/11/2022 veniva ridotto a euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie e della figlia.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14/5/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
In via preliminare, il ricorrente ha chiesto di disporre la cancellazione delle espressioni, ritenute sconvenienti e offensive, contenute a p. 3 della comparsa di risposta della resistente, relative al decesso del figlio . Per_2
Tale domanda è fondata, per le seguenti ragioni.
Con la comparsa di risposta la resistente ha affermato che:
- “in data 13 gennaio del 2020 la famiglia … fu protagonista di un funesto e tragico episodio poiché, mentre la sig.ra in tarda serata (00.15 circa) si recava a riprendere la figlia da una festa di CP_1 compleanno, lasciando il marito ed il figlio a letto, al suo ritorno (00.45 circa) trovava il Per_2 figlio minore morto nella sua cameretta, dopo essersi presumibilmente sparato un colpo di pistola utilizzando l'arma di cui deteneva regolare porto il padre sig. ” (cfr. p. 3);
Parte_1
- “all'epoca del tragico episodio, il sig. dichiarava di non essersi avveduto di nulla in quanto Pt_1 dormiva profondamente e di non aver sentito nemmeno il colpo di pistola, circostanza questa che all'odierna resistente apparve fin dall'inizio molto strana ed ambigua” (cfr. p. 3).
Orbene, la resistente, nel definire “molto strana ed ambigua” la circostanza per cui il ricorrente non si era avveduto di nulla e non aveva sentito il colpo di pistola, ha adombrato una (non meglio precisata) responsabilità del ricorrente.
Ciò risulta sconveniente, tenuto conto della gravità del tragico episodio, nonché della mancata indicazione di concreti riscontri oggettivi di un'eventuale responsabilità del ricorrente.
Del resto, con la memoria integrativa il ricorrente ha sostenuto (senza successiva specifica contestazione della resistente) che la relazione del medico legale (dott. ) nominato Persona_3 quale consulente del pubblico ministero aveva confermato il suicidio del figlio . Ed ancora, Per_2 per come riferito dalla stessa resistente con la memoria di replica, il fascicolo aperto dalla Procura della
pagina 3 di 9
Repubblica di Ragusa, dapprima contro ignoti e poi contro l'odierno ricorrente, per i reati di cui agli artt. 580 c.p., 571, comma 2, c.p., 572, comma 3, c.p., 612 c.p., 586 c.p. e 20bis l. 110/1975 è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, fatta eccezione per la contestazione relativa al reato di cui all'art. 20bis l. 110/1975 (omessa custodia di armi).
Deve perciò disporsi la cancellazione dell'espressione (ritenuta sconveniente dal Collegio) “circostanza questa che all'odierna resistente apparve fin dall'inizio molto strana ed ambigua” contenuta a p. 3 della comparsa di risposta della resistente.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di
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