Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
N. R.G. 2787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2787/2022 R.G. vertente tra
LL NI, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Livorno (LI) – Via Ma-
gagnini n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Flavio Nuti
attrice opponente
contro
ITACAPITAL S.r.l. (P.I. 10977720969 – C.F. 09270240964), in persona
dell'Amministratore Unico Tomasz Marcin Kurr, con sede legale in Milano (MI) – Piazza
della Trivulziana n. 4/A, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società
Kurk S.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1 dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: -in via preliminare , inaudita altera
parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo inerente la procedura presso terzi n. R.G.E
1531/2021, con l'effetto di sospendere i pagamenti del terzo assegnati e ancora eventual-
mente dovuti nella procedura medesima;
-nel merito , dichiarare l'inesistenza e/o nullità, e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o ille-
gittimità del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla società ITACAPITAL nei
confronti della signora LL NI, ovvero dichiarare che la società ITACAPITAL
non poteva procedere ad esecuzione forzata per l'invalida e/o inefficacia del titolo esecuti-
vo e/o dell'atto di precetto ovvero della loro notifica , o per l'inosservanza dell'art. 1976
c.c. nonché per la mancata preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale
LI NI. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui il sottoscritto
avvocato si dichiara ANTISTATARIO”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione presentata da controparte.
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa.
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di venir meno della legittimazione
passiva della sig.ra NI LL, confermare l'efficacia e/o la legittimità dell'azione
esecutiva promossa avverso la sig.ra EL LI.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorren-
de.
2 In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
L'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2787/2022 R.G. vertente tra
LL NI, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Livorno (LI) – Via Ma-
gagnini n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Flavio Nuti
attrice opponente
contro
ITACAPITAL S.r.l. (P.I. 10977720969 – C.F. 09270240964), in persona
dell'Amministratore Unico Tomasz Marcin Kurr, con sede legale in Milano (MI) – Piazza
della Trivulziana n. 4/A, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società
Kurk S.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1 dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: -in via preliminare , inaudita altera
parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo inerente la procedura presso terzi n. R.G.E
1531/2021, con l'effetto di sospendere i pagamenti del terzo assegnati e ancora eventual-
mente dovuti nella procedura medesima;
-nel merito , dichiarare l'inesistenza e/o nullità, e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o ille-
gittimità del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla società ITACAPITAL nei
confronti della signora LL NI, ovvero dichiarare che la società ITACAPITAL
non poteva procedere ad esecuzione forzata per l'invalida e/o inefficacia del titolo esecuti-
vo e/o dell'atto di precetto ovvero della loro notifica , o per l'inosservanza dell'art. 1976
c.c. nonché per la mancata preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale
LI NI. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui il sottoscritto
avvocato si dichiara ANTISTATARIO”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione presentata da controparte.
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa.
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di venir meno della legittimazione
passiva della sig.ra NI LL, confermare l'efficacia e/o la legittimità dell'azione
esecutiva promossa avverso la sig.ra EL LI.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorren-
de.
2 In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
L'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n.
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