Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno, dal Giudice dott. Massimiliano Magliacani, riguardante una causa di risarcimento danni per la diffusione non autorizzata di immagini pedopornografiche. L'attrice ha richiesto il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo di essere stata costretta a inviare una foto di sé nuda a un minorenne, il quale l'ha poi diffusa. I convenuti, invece, hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e hanno negato ogni responsabilità, sostenendo che la foto fosse stata autoprodotta dall'attrice senza coercizione.
Il Giudice ha respinto la domanda dell'attrice, argomentando che non vi fosse prova di coercizione o intimidazione nel comportamento del convenuto, e che la foto fosse stata inviata spontaneamente. Ha inoltre sottolineato che, poiché l'attrice aveva autonomamente prodotto e diffuso l'immagine, non sussisteva un diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. La sentenza ha quindi condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti, evidenziando l'assenza di un interesse giuridicamente protetto.
Il Giudice ha respinto la domanda dell'attrice, argomentando che non vi fosse prova di coercizione o intimidazione nel comportamento del convenuto, e che la foto fosse stata inviata spontaneamente. Ha inoltre sottolineato che, poiché l'attrice aveva autonomamente prodotto e diffuso l'immagine, non sussisteva un diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. La sentenza ha quindi condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti, evidenziando l'assenza di un interesse giuridicamente protetto.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2022 promossa da:
RE PR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE
ATTORE contro
AR AL (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI
GIACOMO ROSARIO
MA AN (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI
FEDERICO
IE AN (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. FABIANI
FABRIZIO
AR AD (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attrice RE PR: “NEL MERITO: - preliminarmente: respingere l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla comparente sollevata dai convenuti RC e
ON perché del tutto infondata per i motivi meglio descritti e precisati in giudizio;
- IN VIA
PRINCIPALE, condannare i Sigg.ri AL AR, AN MA, AN
IE e AD AR, in solido tra loro, quali responsabili per i fatti meglio descritti nel corso del presente atto (già oggetto di procedimento penale nei di loro confronti instaurato
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presso il Tribunale pe r i Minorenni di Firenze), a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
, subiti dalla comparente GR OT per la somma complessiva di Euro 189.944,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia , anche all'esito della CTU espletata in corso di causa) come da valutazione medico legale di cui narrativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni singola posta risarcitoria riconosciuta in favore dell'attrice . In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento in toto delle spese processuali”;
per il convenuto AR AL: “Piaccia all'adito Tribunale di Livorno, previa eventuale rimessione della causa in istruttoria - per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 2 e 3 cpc, opponendosi all'ammissione delle prove orali articolate da tutte le altre parti processuali per le motivazioni tutte con le stesse richiamate memorie rassegnate, cui opera defatigatorio rinvio;
e in ipotesi di ammissione delle prove stesse reitera istanza di ammissione alla prova contraria diretta con gli stessi testi già indicati -, respinta ogni altra domanda, definitivamente pronunciando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”;
per il convenuto MA AN: “in via preliminare, respingere la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del signor MA ON, per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
nel merito, in via principale, esclusa ogni responsabilità del signor MA ON in ordine alla produzione del danno lamentato dall'attrice, respingere la domanda formulata nei confronti dello stesso MA
ON, poiché infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte alla premessa del presente atto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la responsabilità del signor
MA ON in ordine alla causazione del danno lamentato, escludere la sussistenza del vincolo di solidarietà con gli altri convenuti e, comunque, graduare il suo obbligo risarcitorio, nella misura della personale responsabilità;
in via ulteriormente subordinata, qualora fosse riconosciuto il vincolo di solidarietà nella responsabilità del danno, con condanna al risarcimento, in caso di fruttuosa escussione del patrimonio del signor MA ON per l'intero, accertato il grado di responsabilità personale di ciascuno dei convenuti nella causazione del danno, accogliere la domanda di regresso nei confronti dei debitori solidali e condannare i signori EO TI, EO AZ e RI RC a corrispondere al signor MA ON, fino alla concorrenza della somma totalmente escussa presso di lui dall'attrice, la somma che verrà ritenuta equa secondo l'entità della specifica responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
per il convenuto IE AN: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: 1) in tesi e preliminarmente, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra GR OT nei
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confronti del sig. RI RC per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) in ipotesi - esclusa ogni responsabilità del sig. RI RC in ordine alla produzione del danno reclamato dall'attrice - respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra GR OT nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto sulla scorta delle ragioni esposte in atti;
3) in ipotesi subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità del sig. RI RC in ordine alla produzione del danno reclamato dall'attrice, escludere la sussistenza del vincolo della solidarietà con gli altri convenuti e graduare il suo obbligo risarcitorio nei confronti della sig.ra GR OT in relazione al suo grado di personale responsabilità;
4) in ipotesi ancora subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità solidale dei convenuti in ordine alla produzione del danno reclamato dalla sig.ra GR OT con successiva condanna di essi al risarcimento in favore dell'attrice e condizionatamente alla fruttuosa escussione del sig. RI RC per l'intero, accogliere la presente domanda di regresso e, accertato il grado di responsabilità ed il contributo di ciascuno dei convenuti debitori solidali nella produzione del sinistro e così quello sicuramente maggiore dei sig.ri EO TI e MA
ON e EO AZ, condannare ciascuno di essi a corrispondere al sig. RC - fino a concorrenza della somma totale escussa presso di lui dalla sig.ra GR OT - la somma che verrà ritenuta equa e di legge in relazione all'entità della loro specifiche e personali responsabilità in ordine alla causazione dell'illecito. 5) respingere, in ogni caso, la domanda di regresso formulata in via
“ulteriormente subordinata” dal sig. MA ON nei confronti del sig. RI RC in quanto infondata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di assistenza legale della presente lite oltre spese generali, cna ed iva nella misura di legge. 6) In via istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri GR OT, EO TI, MA ON e EO
AZ, sulla seguente circostanza: Dica se ha mai conosciuto il sig. RI RC o se ha avuto con lui rapporti di qualche tipo. Si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2022 promossa da:
RE PR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE
ATTORE contro
AR AL (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI
GIACOMO ROSARIO
MA AN (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI
FEDERICO
IE AN (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. FABIANI
FABRIZIO
AR AD (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attrice RE PR: “NEL MERITO: - preliminarmente: respingere l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla comparente sollevata dai convenuti RC e
ON perché del tutto infondata per i motivi meglio descritti e precisati in giudizio;
- IN VIA
PRINCIPALE, condannare i Sigg.ri AL AR, AN MA, AN
IE e AD AR, in solido tra loro, quali responsabili per i fatti meglio descritti nel corso del presente atto (già oggetto di procedimento penale nei di loro confronti instaurato
pagina 1 di 9
presso il Tribunale pe r i Minorenni di Firenze), a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
, subiti dalla comparente GR OT per la somma complessiva di Euro 189.944,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia , anche all'esito della CTU espletata in corso di causa) come da valutazione medico legale di cui narrativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni singola posta risarcitoria riconosciuta in favore dell'attrice . In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento in toto delle spese processuali”;
per il convenuto AR AL: “Piaccia all'adito Tribunale di Livorno, previa eventuale rimessione della causa in istruttoria - per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 2 e 3 cpc, opponendosi all'ammissione delle prove orali articolate da tutte le altre parti processuali per le motivazioni tutte con le stesse richiamate memorie rassegnate, cui opera defatigatorio rinvio;
e in ipotesi di ammissione delle prove stesse reitera istanza di ammissione alla prova contraria diretta con gli stessi testi già indicati -, respinta ogni altra domanda, definitivamente pronunciando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”;
per il convenuto MA AN: “in via preliminare, respingere la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del signor MA ON, per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
nel merito, in via principale, esclusa ogni responsabilità del signor MA ON in ordine alla produzione del danno lamentato dall'attrice, respingere la domanda formulata nei confronti dello stesso MA
ON, poiché infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte alla premessa del presente atto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la responsabilità del signor
MA ON in ordine alla causazione del danno lamentato, escludere la sussistenza del vincolo di solidarietà con gli altri convenuti e, comunque, graduare il suo obbligo risarcitorio, nella misura della personale responsabilità;
in via ulteriormente subordinata, qualora fosse riconosciuto il vincolo di solidarietà nella responsabilità del danno, con condanna al risarcimento, in caso di fruttuosa escussione del patrimonio del signor MA ON per l'intero, accertato il grado di responsabilità personale di ciascuno dei convenuti nella causazione del danno, accogliere la domanda di regresso nei confronti dei debitori solidali e condannare i signori EO TI, EO AZ e RI RC a corrispondere al signor MA ON, fino alla concorrenza della somma totalmente escussa presso di lui dall'attrice, la somma che verrà ritenuta equa secondo l'entità della specifica responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
per il convenuto IE AN: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: 1) in tesi e preliminarmente, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra GR OT nei
pagina 2 di 9
confronti del sig. RI RC per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) in ipotesi - esclusa ogni responsabilità del sig. RI RC in ordine alla produzione del danno reclamato dall'attrice - respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra GR OT nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto sulla scorta delle ragioni esposte in atti;
3) in ipotesi subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità del sig. RI RC in ordine alla produzione del danno reclamato dall'attrice, escludere la sussistenza del vincolo della solidarietà con gli altri convenuti e graduare il suo obbligo risarcitorio nei confronti della sig.ra GR OT in relazione al suo grado di personale responsabilità;
4) in ipotesi ancora subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità solidale dei convenuti in ordine alla produzione del danno reclamato dalla sig.ra GR OT con successiva condanna di essi al risarcimento in favore dell'attrice e condizionatamente alla fruttuosa escussione del sig. RI RC per l'intero, accogliere la presente domanda di regresso e, accertato il grado di responsabilità ed il contributo di ciascuno dei convenuti debitori solidali nella produzione del sinistro e così quello sicuramente maggiore dei sig.ri EO TI e MA
ON e EO AZ, condannare ciascuno di essi a corrispondere al sig. RC - fino a concorrenza della somma totale escussa presso di lui dalla sig.ra GR OT - la somma che verrà ritenuta equa e di legge in relazione all'entità della loro specifiche e personali responsabilità in ordine alla causazione dell'illecito. 5) respingere, in ogni caso, la domanda di regresso formulata in via
“ulteriormente subordinata” dal sig. MA ON nei confronti del sig. RI RC in quanto infondata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di assistenza legale della presente lite oltre spese generali, cna ed iva nella misura di legge. 6) In via istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri GR OT, EO TI, MA ON e EO
AZ, sulla seguente circostanza: Dica se ha mai conosciuto il sig. RI RC o se ha avuto con lui rapporti di qualche tipo. Si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di
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