Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 388
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Testo completo
N. R.G. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2342/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marina Magistrelli per delega in atti;
e
, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Simonetta Sgreccia in virtù di mandato in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento e residenza presso la sig.ra Parte_1
2) Tenuto conto dell'età del figlio, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a CP_1 Per_1 weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre un pomeriggio a settimana, previo accordo con lo stesso.
Nel periodo delle festività natalizie e pasquali come durante quelle estive il figlio trascorrerà con il padre liberamente alcuni giorni, da concordare direttamente tra il padre ed ;
Per_1
- 1 -
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, come per Legge, l'importo di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra
cifra che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
4) Le spese di natura straordinaria concernenti il figlio, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, saranno regolate tra i genitori al 50% ciascuno, con liquidazione reciproca entro il mese successivo;
5) Il IG. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro CP_1 beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla IG.ra Parte_1
;
[...]
6) Dato atto in premessa che per l'acquisto dell'immobile -abitazione familiare, di cui è intestataria e proprietaria esclusiva la sig.ra i ricorrenti hanno acceso un mutuo Parte_1 ipotecario cointestato tra gli stessi il cui residuo ammonta alla data del 31/05/2024 ad € 99.008,31, il sig. continuerà a corrispondere, per l'importo pari al 50% dell'ammontare CP_1 dovuto ed alla data di scadenza periodica mensile, la rata mensile del mutuo fino alla sua totale estinzione contrattualmente prevista per l'anno 2041.
Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra le parti quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi familiare, le parti stabiliscono e pattuiscono sin da ora che, alla data di scadenza del suddetto mutuo e comunque non prima del