Trib. Frosinone, sentenza 10/01/2024, n. 39
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Testo completo
R.G. n.2797/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice del Lavoro, Dott. M L, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2797 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura Parte_1 allegata in calce al ricorso, dall'Avv. A S, con studio professionale sito in Roma alla Via Collatina n.281
opponente contro
in persona del Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della CP_1
artolarizzazione dei elettivamente domiciliato presso la CP_2 CP_3 Controparte_4 relativa sede di Frosinone, rappresentato e difeso dall'Avv. D B, in virtù di procura generale alle liti in atti
opposto nonché
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in data 12.10.2022 prodotta in atti, dall'Avv. A So, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Giulio
Uberti n.12 opposto
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.9.2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l' la crediti CP_1 Controparte_6 CP_1
e l' , deducendo che: 1) in data 12.7.2022 Controparte_5 aveva ricevuto una comunicazione con la quale gli veniva notificata l'intimazione di pagamento
n.047 2022 90018914 67/000, con la quale, richiamando la cartella n.047 2011 0007699631000, asseritamente notificata in data 3.3.2011, gli era stato richiesto il pagamento di €.10.118,62, per contributi previdenziali I.V.S. proporzionali artigiani del 2007, non versati, oltre accessori, somme aggiuntive e compensi per l'agente di riscossione;
2) l'intimazione di pagamento era nulla e/o illegittima, per mancanza degli elementi essenziali, perché i crediti portati dalla cartella erano estinti per sopravvenuta prescrizione quinquennale, per la inesistenza della pretesa creditoria e per la illegittimità delle somme dovute a titolo di maggiorazione e/o interessi di mora.
L'attore ha chiesto quindi, in via cautelare, di sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione opposta, della cartella e dei ruoli;
in via principale, di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.047 2022
90018914 67/000, notificata in data 12.07.2022;
in via subordinata, di dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia della cartella n.047 2011 0007699631000 e dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi ai crediti previdenziali e assistenziali dalla stessa portati;
per l'effetto, di dichiarare gli stessi nulli, illegittimi e privi di fondamento giuridico e di condannare l' Roma alla cancellazione degli Controparte_7
estratti di ruolo del debito prescritto;
in ogni caso, di condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente precettate nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi.
Si è costituito l' chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso in CP_1 opposizione all'atto di intimazione di pagamento, ferma restando l'inammissibilità di tutte le eccezioni inerenti asserite irregolarità di carattere formale per mancata osservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel merito, l'Istituto ha chiesto, in via principale, di respingere il ricorso di parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, ha chiesto di confermare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale ad essa collegata. In via subordinata, l' ha chiesto di confermare l'iscrizione a ruolo per la parte di minor credito CP_8
accertata in corso di causa. Sempre in via subordinata, nel caso di accertamento della inesigibilità
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del credito iscritto a ruolo dall' per fatti imputabili al concessionario, l' ha CP_1 CP_1 chiesto di lasciare indenne l'ente da qualsivoglia condanna alle spese di lite.
Si è costituita anche l' , chiedendo, in via preliminare: 1) di Controparte_9 accertare e dichiarare la tardività dell'azione promossa per non essere stata impugnata
l'intimazione di pagamento nei termini di legge;
2) di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza dei presupposti di legge;
3) di accertare e CP_ dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla prescrizione ex adverso sollevate in relazione alle cartelle ed a tutte le eccezioni relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore: 4) di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato le cartelle di pagamento nel termine di legge dalla loro notifica;
5) di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica delle cartelle per violazione dell'art. 617
c.p.c.;
6) di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. ed ex art. 12 DPR n. 602 del 1973. Nel merito, l ha chiesto di dichiarare improponibile, CP_5 inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, e, per l'effetto, ha chiesto di accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti opposti da parte di Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento CP_11 della domanda, l' ha chiesto di ritenere e dichiarare la mancata responsabilità CP_5
dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi lettura in udienza della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente avverso l'opposta intimazioen di pagamento, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la
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morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°,
e art. 618 bis c.p.c.);
c)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice del Lavoro, Dott. M L, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2797 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura Parte_1 allegata in calce al ricorso, dall'Avv. A S, con studio professionale sito in Roma alla Via Collatina n.281
opponente contro
in persona del Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della CP_1
artolarizzazione dei elettivamente domiciliato presso la CP_2 CP_3 Controparte_4 relativa sede di Frosinone, rappresentato e difeso dall'Avv. D B, in virtù di procura generale alle liti in atti
opposto nonché
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in data 12.10.2022 prodotta in atti, dall'Avv. A So, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Giulio
Uberti n.12 opposto
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.9.2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l' la crediti CP_1 Controparte_6 CP_1
e l' , deducendo che: 1) in data 12.7.2022 Controparte_5 aveva ricevuto una comunicazione con la quale gli veniva notificata l'intimazione di pagamento
n.047 2022 90018914 67/000, con la quale, richiamando la cartella n.047 2011 0007699631000, asseritamente notificata in data 3.3.2011, gli era stato richiesto il pagamento di €.10.118,62, per contributi previdenziali I.V.S. proporzionali artigiani del 2007, non versati, oltre accessori, somme aggiuntive e compensi per l'agente di riscossione;
2) l'intimazione di pagamento era nulla e/o illegittima, per mancanza degli elementi essenziali, perché i crediti portati dalla cartella erano estinti per sopravvenuta prescrizione quinquennale, per la inesistenza della pretesa creditoria e per la illegittimità delle somme dovute a titolo di maggiorazione e/o interessi di mora.
L'attore ha chiesto quindi, in via cautelare, di sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione opposta, della cartella e dei ruoli;
in via principale, di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.047 2022
90018914 67/000, notificata in data 12.07.2022;
in via subordinata, di dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia della cartella n.047 2011 0007699631000 e dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi ai crediti previdenziali e assistenziali dalla stessa portati;
per l'effetto, di dichiarare gli stessi nulli, illegittimi e privi di fondamento giuridico e di condannare l' Roma alla cancellazione degli Controparte_7
estratti di ruolo del debito prescritto;
in ogni caso, di condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente precettate nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi.
Si è costituito l' chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso in CP_1 opposizione all'atto di intimazione di pagamento, ferma restando l'inammissibilità di tutte le eccezioni inerenti asserite irregolarità di carattere formale per mancata osservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel merito, l'Istituto ha chiesto, in via principale, di respingere il ricorso di parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, ha chiesto di confermare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale ad essa collegata. In via subordinata, l' ha chiesto di confermare l'iscrizione a ruolo per la parte di minor credito CP_8
accertata in corso di causa. Sempre in via subordinata, nel caso di accertamento della inesigibilità
2
del credito iscritto a ruolo dall' per fatti imputabili al concessionario, l' ha CP_1 CP_1 chiesto di lasciare indenne l'ente da qualsivoglia condanna alle spese di lite.
Si è costituita anche l' , chiedendo, in via preliminare: 1) di Controparte_9 accertare e dichiarare la tardività dell'azione promossa per non essere stata impugnata
l'intimazione di pagamento nei termini di legge;
2) di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza dei presupposti di legge;
3) di accertare e CP_ dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla prescrizione ex adverso sollevate in relazione alle cartelle ed a tutte le eccezioni relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore: 4) di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato le cartelle di pagamento nel termine di legge dalla loro notifica;
5) di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica delle cartelle per violazione dell'art. 617
c.p.c.;
6) di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. ed ex art. 12 DPR n. 602 del 1973. Nel merito, l ha chiesto di dichiarare improponibile, CP_5 inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, e, per l'effetto, ha chiesto di accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti opposti da parte di Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento CP_11 della domanda, l' ha chiesto di ritenere e dichiarare la mancata responsabilità CP_5
dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi lettura in udienza della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente avverso l'opposta intimazioen di pagamento, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la
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morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°,
e art. 618 bis c.p.c.);
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