Trib. Foggia, sentenza 27/02/2024, n. 691
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Testo completo
N. R.G. 6042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 27/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S A, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M VTO Parte_1 C.F._1
e do NE, 32 71036 LUCERApresso il difensore avv. M VTO
ricorrente e
e
;
Controparte_1
;
Controparte_2
;
Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 11/07/2023 , dipendente a tempo indeterminato del Pt_1
dal 1°-9-2007, adiva quest gando di aver prestato attività lavorativa alle CP_1
e del convenuto con reiterati incarichi a tempo determinato secondo la CP_1 sequenza indica introduttivo;
in particolare
- Anni 6, mesi 9 e giorni 11 quale Assistente Amministrativo non di ruolo;
- Anni 9, mesi 8 e giorni 23 quale Assistente Amministrativo di ruolo;
- Anni 4, mesi 8 e giorni 19 quale D.S.G.A. non di ruolo;
1
ancora esponeva di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
in particolare di essere stat_ sempre retribuit_ con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;
di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;
di aver costituito in mora il
convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul CP_1
tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo :
A) previa disapplicazione degli artt. 485, 526, 569 e 570 del D.Lgs. n. 297/94 nonché dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
B) previa declaratoria di nullità o, comunque, previa disapplicazione, delle norme dei CCNL Comparto Scuola e dei contratti individuali di lavoro della parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla medesima clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
C) previo annullamento o, comunque, previa disapplicazione, del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 315 del 24/10/2022, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce né integralmente e neppure a tutti gli effetti (sia giuridici che economici) l'anzianità di effettivo servizio pre-ruolo maturata con i contratti a termine;
D) Per l'effetto, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera scolastica, dal punto di vista sia giuridico che economico, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità di effettivo servizio maturata a decorrere dalla data di prima assunzione a termine (nell'anno 2000) e con applicazione della medesima progressione professionale prevista dai richiamati CCNL Comparto Scuola (applicabili “ratione temporis”) per il personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, secondo le posizioni stipendiali spettanti ex lege, senza alcuna riduzione di calcolo del servizio prestato e con disapplicazione del citato art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994;
E) Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011, a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di propria spettanza, maturata a seguito all'intero servizio pregresso svolto (sia a tempo determinato che indeterminato), o, comunque, nella posizione stipendiale spettante ex lege, nonché a corrisponderle le somme a titolo di conseguenziali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori di legge ed interessi dal dovuto al soddisfo…..con vittoria di spese.
Il si costituiva solo in data 20-2-2024. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
La controversia- seppure incentrato il ricorso solo su questioni relative al computo del preruolo, involge in realtà due ordini di questioni:
- il computo dei periodi svolti preruolo (che sono quelli indicati sub § D) sub a) e c);
- Il computo dei periodi svolti prima del 1°-9-2022, data di passaggio alla nuova qualifica;
Come esattamente dedotto dalla difesa del , viene allora in rilievo anche la CP_1 problematica dei passaggi di ruolo, per i quali fa applicazione del criterio della CP_1 temporizzazione.
2
Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;
dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Assistente Amministrativo e di Direttore Amministrativo.
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;
un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA);
inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 27/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S A, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M VTO Parte_1 C.F._1
e do NE, 32 71036 LUCERApresso il difensore avv. M VTO
ricorrente e
e
;
Controparte_1
;
Controparte_2
;
Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 11/07/2023 , dipendente a tempo indeterminato del Pt_1
dal 1°-9-2007, adiva quest gando di aver prestato attività lavorativa alle CP_1
e del convenuto con reiterati incarichi a tempo determinato secondo la CP_1 sequenza indica introduttivo;
in particolare
- Anni 6, mesi 9 e giorni 11 quale Assistente Amministrativo non di ruolo;
- Anni 9, mesi 8 e giorni 23 quale Assistente Amministrativo di ruolo;
- Anni 4, mesi 8 e giorni 19 quale D.S.G.A. non di ruolo;
1
ancora esponeva di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
in particolare di essere stat_ sempre retribuit_ con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;
di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;
di aver costituito in mora il
convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul CP_1
tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo :
A) previa disapplicazione degli artt. 485, 526, 569 e 570 del D.Lgs. n. 297/94 nonché dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
B) previa declaratoria di nullità o, comunque, previa disapplicazione, delle norme dei CCNL Comparto Scuola e dei contratti individuali di lavoro della parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla medesima clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
C) previo annullamento o, comunque, previa disapplicazione, del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 315 del 24/10/2022, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce né integralmente e neppure a tutti gli effetti (sia giuridici che economici) l'anzianità di effettivo servizio pre-ruolo maturata con i contratti a termine;
D) Per l'effetto, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera scolastica, dal punto di vista sia giuridico che economico, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità di effettivo servizio maturata a decorrere dalla data di prima assunzione a termine (nell'anno 2000) e con applicazione della medesima progressione professionale prevista dai richiamati CCNL Comparto Scuola (applicabili “ratione temporis”) per il personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, secondo le posizioni stipendiali spettanti ex lege, senza alcuna riduzione di calcolo del servizio prestato e con disapplicazione del citato art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994;
E) Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011, a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di propria spettanza, maturata a seguito all'intero servizio pregresso svolto (sia a tempo determinato che indeterminato), o, comunque, nella posizione stipendiale spettante ex lege, nonché a corrisponderle le somme a titolo di conseguenziali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori di legge ed interessi dal dovuto al soddisfo…..con vittoria di spese.
Il si costituiva solo in data 20-2-2024. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
La controversia- seppure incentrato il ricorso solo su questioni relative al computo del preruolo, involge in realtà due ordini di questioni:
- il computo dei periodi svolti preruolo (che sono quelli indicati sub § D) sub a) e c);
- Il computo dei periodi svolti prima del 1°-9-2022, data di passaggio alla nuova qualifica;
Come esattamente dedotto dalla difesa del , viene allora in rilievo anche la CP_1 problematica dei passaggi di ruolo, per i quali fa applicazione del criterio della CP_1 temporizzazione.
2
Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;
dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Assistente Amministrativo e di Direttore Amministrativo.
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;
un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA);
inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
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