Trib. Foggia, sentenza 27/02/2024, n. 691
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N. R.G. 6042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 27/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S A, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M VTO Parte_1 C.F._1
e do NE, 32 71036 LUCERApresso il difensore avv. M VTO
ricorrente e
e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 11/07/2023 , dipendente a tempo indeterminato del Pt_1
dal 1°-9-2007, adiva quest gando di aver prestato attività lavorativa alle CP_1
e del convenuto con reiterati incarichi a tempo determinato secondo la CP_1 sequenza indica introduttivo;in particolare
- Anni 6, mesi 9 e giorni 11 quale Assistente Amministrativo non di ruolo;
- Anni 9, mesi 8 e giorni 23 quale Assistente Amministrativo di ruolo;
- Anni 4, mesi 8 e giorni 19 quale D.S.G.A. non di ruolo;
1
ancora esponeva di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;in particolare di essere stat_ sempre retribuit_ con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;di aver costituito in mora il
convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul CP_1
tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo :
A) previa disapplicazione degli artt. 485, 526, 569 e 570 del D.Lgs. n. 297/94 nonché dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;B) previa declaratoria di nullità o, comunque, previa disapplicazione, delle norme dei CCNL Comparto Scuola e dei contratti individuali di lavoro della parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla medesima clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;C) previo annullamento o, comunque, previa disapplicazione, del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 315 del 24/10/2022, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce né integralmente e neppure a tutti gli effetti (sia giuridici che economici) l'anzianità di effettivo servizio pre-ruolo maturata con i contratti a termine;D) Per l'effetto, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera scolastica, dal punto di vista sia giuridico che economico, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità di effettivo servizio maturata a decorrere dalla data di prima assunzione a termine (nell'anno 2000) e con applicazione della medesima progressione professionale prevista dai richiamati CCNL Comparto Scuola (applicabili “ratione temporis”) per il personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, secondo le posizioni stipendiali spettanti ex lege, senza alcuna riduzione di calcolo del servizio prestato e con disapplicazione del citato art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994;E) Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011, a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di propria spettanza, maturata a seguito all'intero servizio pregresso svolto (sia a tempo determinato che indeterminato), o, comunque, nella posizione stipendiale spettante ex lege, nonché a corrisponderle le somme a titolo di conseguenziali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori di legge ed interessi dal dovuto al soddisfo…..con vittoria di spese.
Il si costituiva solo in data 20-2-2024. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
La controversia- seppure incentrato il ricorso solo su questioni relative al computo del preruolo, involge in realtà due ordini di questioni:
- il computo dei periodi svolti preruolo (che sono quelli indicati sub § D) sub a) e c);
- Il computo dei periodi svolti prima del 1°-9-2022, data di passaggio alla nuova qualifica;
Come esattamente dedotto dalla difesa del , viene allora in rilievo anche la CP_1 problematica dei passaggi di ruolo, per i quali fa applicazione del criterio della CP_1 temporizzazione.
2
Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Assistente Amministrativo e di Direttore Amministrativo.
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA);inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
È, poi, pacifico, perché non contestato, che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e della erogazione del trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato al personale di ruolo, avendo gli ex precari parti conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Tanto premesso in punto di fatto, devono richiamarsi i principi già enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo. Org_1
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richia CNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ancora Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31150: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
3 tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita da questo Ufficio (e dalla Corte di Appello di Bari: cfr. sentenza n. 2847 del 25.11.2016) impone (con la precisazione che segue) pertanto di riconoscere ai vari effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70 : cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Vero è che la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione: va infatti ricordato che con decisione del 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, contro , la Corte di Giustizia UE Parte_2 Controparte_4 ha stabilito che cipio, dro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all'insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati.
Ne segue- in ragione degli sviluppi giurisprudenziali- che potrebbe essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che per i collaboratori scolastici non si pone un problema di durata annua superiore a 180 giorni, poiché l'anzianità viene limitata ai periodi effettivamente prestati;e senza che nemmeno sia ipotizzabile (come per i docenti) una soluzione di continuità didattica, periodo per periodo su svariate materie;detto in altre parole le mansioni del collaboratore scolastico a termine sono in ogni caso equiparabili a quello di ruolo, con necessità di riconoscere allo stesso- nei limiti dei periodi lavorati durante il preruolo- la medesima anzianità. Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento delle CP_1 differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratt intercorsi e quanto le stesse parti avrebbero dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
***
La parte ricorrente si duole del mancato integrale riconoscimento del periodo di ruolo, svolto come Assistente Amministrativo dal 1°-9-2007 al 1°-2-2022 (complessivi giorni 3548).
4
Anche sotto tale profilo le doglianze sono fondate.
Ciò premesso, si ricorda che la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sulle stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato").
In dettaglio, l'art. 77 così recita: "Possano essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni".
Il successivo art. 83 dispone che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Inoltre, la legge 11 Luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato") all'art. 57 ha stabilito che "i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9111/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione".
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, "in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo".
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che "se in passato il D.L. n. 370 1970, artt. 1 e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo".
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che "il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato" nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma
5
nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla progresso anzianità "di ruolo" enon anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 1512;C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore (o, come nel caso di specie, da scuola elementare a scuola superiore), l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Per quanto sopra, effettivamente, alla ricorrente compete il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata come in ricorso:
a) 6 anni 9 mesi ed 11 giorni quale Assistente Amministrativa precaria non di ruolo (per complessivi 2471 giorni di effettivo servizio pre-ruolo, nel periodo compreso tra il 18/09/2000 e il 31/08/2007);
b) 9 anni 8 mesi e 23 giorni quale Assistente Amministrativa in ruolo (per complessivi 3548 giorni di effettivo servizio di ruolo, nel periodo intercorrente tra l'1/09/2007 e l'1/02/2022, come meglio specificato nei sopra elenca ti periodi analitici);
c) 4 anni 8 mesi e 19 giorni quale D.S.G.A. precaria non di ruolo (per complessivi 1719 giorni di effettivo servizio non di ruolo, come meglio specificato nei sopra elencati periodi analitici).
La sommatoria dei periodi determina, effettivamente, una anzianità (preruolo e anteriore al passaggio di ruolo) pari ad anni 21, mesi 2 e giorni 23, calcolata sulla base dei periodi effettivamente lavorati.
Con quanto segue in punto di differenze retributive;sul punto non ha che da osservarsi che l'eccezione di prescrizione risulta proposta tardivamente,
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, liquidate secondo il valore indicato in ricorso, sino ad € 5200,00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 27/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S A, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M VTO Parte_1 C.F._1
e do NE, 32 71036 LUCERApresso il difensore avv. M VTO
ricorrente e
e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 11/07/2023 , dipendente a tempo indeterminato del Pt_1
dal 1°-9-2007, adiva quest gando di aver prestato attività lavorativa alle CP_1
e del convenuto con reiterati incarichi a tempo determinato secondo la CP_1 sequenza indica introduttivo;in particolare
- Anni 6, mesi 9 e giorni 11 quale Assistente Amministrativo non di ruolo;
- Anni 9, mesi 8 e giorni 23 quale Assistente Amministrativo di ruolo;
- Anni 4, mesi 8 e giorni 19 quale D.S.G.A. non di ruolo;
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ancora esponeva di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;in particolare di essere stat_ sempre retribuit_ con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;di aver costituito in mora il
convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul CP_1
tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo :
A) previa disapplicazione degli artt. 485, 526, 569 e 570 del D.Lgs. n. 297/94 nonché dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;B) previa declaratoria di nullità o, comunque, previa disapplicazione, delle norme dei CCNL Comparto Scuola e dei contratti individuali di lavoro della parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla medesima clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;C) previo annullamento o, comunque, previa disapplicazione, del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 315 del 24/10/2022, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce né integralmente e neppure a tutti gli effetti (sia giuridici che economici) l'anzianità di effettivo servizio pre-ruolo maturata con i contratti a termine;D) Per l'effetto, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera scolastica, dal punto di vista sia giuridico che economico, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità di effettivo servizio maturata a decorrere dalla data di prima assunzione a termine (nell'anno 2000) e con applicazione della medesima progressione professionale prevista dai richiamati CCNL Comparto Scuola (applicabili “ratione temporis”) per il personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, secondo le posizioni stipendiali spettanti ex lege, senza alcuna riduzione di calcolo del servizio prestato e con disapplicazione del citato art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994;E) Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011, a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di propria spettanza, maturata a seguito all'intero servizio pregresso svolto (sia a tempo determinato che indeterminato), o, comunque, nella posizione stipendiale spettante ex lege, nonché a corrisponderle le somme a titolo di conseguenziali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori di legge ed interessi dal dovuto al soddisfo…..con vittoria di spese.
Il si costituiva solo in data 20-2-2024. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
La controversia- seppure incentrato il ricorso solo su questioni relative al computo del preruolo, involge in realtà due ordini di questioni:
- il computo dei periodi svolti preruolo (che sono quelli indicati sub § D) sub a) e c);
- Il computo dei periodi svolti prima del 1°-9-2022, data di passaggio alla nuova qualifica;
Come esattamente dedotto dalla difesa del , viene allora in rilievo anche la CP_1 problematica dei passaggi di ruolo, per i quali fa applicazione del criterio della CP_1 temporizzazione.
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Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Assistente Amministrativo e di Direttore Amministrativo.
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA);inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
È, poi, pacifico, perché non contestato, che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e della erogazione del trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato al personale di ruolo, avendo gli ex precari parti conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Tanto premesso in punto di fatto, devono richiamarsi i principi già enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo. Org_1
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richia CNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ancora Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31150: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
3 tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita da questo Ufficio (e dalla Corte di Appello di Bari: cfr. sentenza n. 2847 del 25.11.2016) impone (con la precisazione che segue) pertanto di riconoscere ai vari effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70 : cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Vero è che la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione: va infatti ricordato che con decisione del 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, contro , la Corte di Giustizia UE Parte_2 Controparte_4 ha stabilito che cipio, dro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all'insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati.
Ne segue- in ragione degli sviluppi giurisprudenziali- che potrebbe essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che per i collaboratori scolastici non si pone un problema di durata annua superiore a 180 giorni, poiché l'anzianità viene limitata ai periodi effettivamente prestati;e senza che nemmeno sia ipotizzabile (come per i docenti) una soluzione di continuità didattica, periodo per periodo su svariate materie;detto in altre parole le mansioni del collaboratore scolastico a termine sono in ogni caso equiparabili a quello di ruolo, con necessità di riconoscere allo stesso- nei limiti dei periodi lavorati durante il preruolo- la medesima anzianità. Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento delle CP_1 differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratt intercorsi e quanto le stesse parti avrebbero dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
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La parte ricorrente si duole del mancato integrale riconoscimento del periodo di ruolo, svolto come Assistente Amministrativo dal 1°-9-2007 al 1°-2-2022 (complessivi giorni 3548).
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Anche sotto tale profilo le doglianze sono fondate.
Ciò premesso, si ricorda che la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sulle stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato").
In dettaglio, l'art. 77 così recita: "Possano essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni".
Il successivo art. 83 dispone che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Inoltre, la legge 11 Luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato") all'art. 57 ha stabilito che "i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9111/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione".
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, "in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo".
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che "se in passato il D.L. n. 370 1970, artt. 1 e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo".
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che "il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato" nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma
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nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla progresso anzianità "di ruolo" enon anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 1512;C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore (o, come nel caso di specie, da scuola elementare a scuola superiore), l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Per quanto sopra, effettivamente, alla ricorrente compete il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata come in ricorso:
a) 6 anni 9 mesi ed 11 giorni quale Assistente Amministrativa precaria non di ruolo (per complessivi 2471 giorni di effettivo servizio pre-ruolo, nel periodo compreso tra il 18/09/2000 e il 31/08/2007);
b) 9 anni 8 mesi e 23 giorni quale Assistente Amministrativa in ruolo (per complessivi 3548 giorni di effettivo servizio di ruolo, nel periodo intercorrente tra l'1/09/2007 e l'1/02/2022, come meglio specificato nei sopra elenca ti periodi analitici);
c) 4 anni 8 mesi e 19 giorni quale D.S.G.A. precaria non di ruolo (per complessivi 1719 giorni di effettivo servizio non di ruolo, come meglio specificato nei sopra elencati periodi analitici).
La sommatoria dei periodi determina, effettivamente, una anzianità (preruolo e anteriore al passaggio di ruolo) pari ad anni 21, mesi 2 e giorni 23, calcolata sulla base dei periodi effettivamente lavorati.
Con quanto segue in punto di differenze retributive;sul punto non ha che da osservarsi che l'eccezione di prescrizione risulta proposta tardivamente,
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, liquidate secondo il valore indicato in ricorso, sino ad € 5200,00.
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