Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2231

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2231
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2231
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. 1995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Alberto MATTINA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Nakhon Nayok (Thailandia);

RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.

OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa Parte_1 Controparte_1
d'Almè. Per_ Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , ancora Per_2
minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie, l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di giustizia.
All'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2024, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita né è comparsa personalmente, ha sentito liberamente sui fatti di causa il signor e ha autorizzato i coniugi a vivere Pt_1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. non reclamata, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole ed è stata disposta l'audizione del minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
Sentito il minore all'udienza del 17 ottobre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., previamente rinunciati.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di uno dei coniugi e precisamente della resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente e il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Il signor ha domandato che la separazione venga addebitata alla moglie, ritenuta responsabile Pt_1
di aver provocato la crisi familiare con la propria condotta, consistita nella violazione dei doveri coniugali di coabitazione, assistenza morale e materiale e di collaborazione.
La domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, a fondamento di quanto richiesto, ha dedotto che la moglie, dopo aver avviato un'attività lavorativa di import/export, a partire dal 2018/2019 ha iniziato a trascorrere frequenti periodi all'estero, fino all'anno 2020 quando, rientrata in casa dal mese di marzo al mese di maggio 2020 e nuovamente per un breve periodo nel mese di novembre dello stesso anno, si è definitivamente allontanata senza dare alcuna comunicazione al coniuge e senza fare più ritorno, disinteressandosi così della famiglia e dei figli, affidati alle cure
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