Trib. Imperia, sentenza 11/11/2024, n. 693

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 11/11/2024, n. 693
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 693
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

n. 382/2010 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. A C …….…………. Presidente est. dott. F FI …..….……… Giudice dott.ssa M B …..….……… Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.10.2024

TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to M C R che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

- RICORRENTE -

E

CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to F B che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:

per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;


per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.

dr. A C 1


n. 382/2010 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.3.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 1.9.2001 con e che dal matrimonio sono nati CP_2
i figli (18 anni, essendo nato il [...]) e (14 anni, Persona_1 Persona_2 essendo nato il [...]);
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data

6.3.2012 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non superiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie);
assegno da elevarsi ad € 500,00 mensili allorquando egli avesse reperito attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_2 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di vista dei figli, dall'altro chiedeva che il contributo inizialmente da porsi a carico del padre per il loro mantenimento ordinario fosse fissato in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con istanza in data 11.10.2024 – anticipatamente rispetto alla celebrazione dell'udienza di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. - le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto in quanto appare
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