Trib. Imperia, sentenza 11/11/2024, n. 693

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 11/11/2024, n. 693
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 693
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

n. 382/2010 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.10.2024

TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

- RICORRENTE -

E

CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:

per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;


per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.

dr. Andrea CANCIANI 1


n. 382/2010 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.3.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 1.9.2001 con e che dal matrimonio sono nati CP_2
i figli (18 anni, essendo nato il [...]) e (14 anni, Persona_1 Persona_2 essendo nato il [...]);
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data

6.3.2012 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non superiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie);
assegno da elevarsi ad € 500,00 mensili allorquando egli avesse reperito attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_2 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di vista dei figli, dall'altro chiedeva che il contributo inizialmente da porsi a carico del padre per il loro mantenimento ordinario fosse fissato in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con istanza in data 11.10.2024 – anticipatamente rispetto alla celebrazione dell'udienza di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. - le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve
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