Trib. Cagliari, sentenza 31/05/2024, n. 1415

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 31/05/2024, n. 1415
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1415
Data del deposito : 31 maggio 2024

Testo completo

Segue verbale di udienza del 31.5.2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Riccardo Ariu, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 848 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno
2016 tra:
UO AL TA, C.F. [...], residente in Sestu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Scano n.45, presso lo studio dell'avvocato Marcello Medici, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n.00556/2016 datato 1/2/2016
Parte opponente contro
AN AO, C.F. [...], residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato, nella via Tuveri n.72, presso lo studio dell'avvocato
Nicoletta Santucciu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
***
Oggetto: Locazione – inadempimento obbligazione pagamento canone.
CONCLUSIONI
1


Nell'interesse di parte opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione della prova orale richiesta in sede di ricorso, così giudicare in via principale
1) revocare il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui in ricorso e mandare assolta l'opponente dalle avverse pretese;
in via subordinata

2) revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminare la somma richiesta dall'opposto e, previo accertamento del credito dell'opponente nei confronti dell'opposto, operare le compensazioni di legge tra i rispettivi crediti;
in ogni caso

3) condannare l'opposto alla refusione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa: in via principale:
1) rigettare l'opposizione formulata nell'interesse della ricorrente siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Cagliari n. 2863/2015;

2) accertare che la ricorrente ha agito in giudizio con malafede e colpa grave e per l'effetto condannarla ex art. 96 c.p.c. a risarcire il danno liquidato in via equitativa;
in via subordinata istruttoria:

3) modificare l'ordinanza emessa nel presente giudizio in data 04/11/2016 accogliendo le istanze istruttorie orali formulate nell'interesse dell'opponente con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/10/2016;
in ogni caso:

4) con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con ricorso per decreto ingiuntivo AO MA ha chiesto la condanna di
SA UN CI al pagamento della somma di euro 6.574,36, oltre interessi, dovuta a titolo di canoni per la locazione dell'immobile sito in Sestu, località
Cortexandra, nella via 8 marzo 1908.
A sostegno della domanda monitoria, la ricorrente ha dedotto:
- che in forza del contratto di locazione stipulato e registrato in data 3/10/2010 aveva concesso in godimento a SA UN CI l'immobile sito in
Sestu, località Cortexandra, nella via 8 marzo 1908 n.16/18;

- che il canone mensile era, inizialmente determinato in euro 450,00, era lievitato a euro 487,90;

- che la conduttrice non aveva corrisposto il pagamento dei canoni relativi alle mensilità da marzo a ottobre 2013, oltre alla rivalutazione Istat degli ultimi cinque anni, per un totale di euro 4.662,76;

- che la conduttrice non aveva corrisposto nemmeno la metà delle spese di registrazione del contratto, pari a euro 487,90;

- che aveva intimato a SA UN CI lo sfratto per morosità, convalidato dal tribunale di Cagliari con ordinanza del 13/12/2013, e l'immobile era stato rilasciato il 31/1/2014;

- che la conduttrice si era resa ulteriormente morosa dei canoni di locazione delle mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio 2014, pari ad euro 1.463,70.
Pertanto, AO MA ha chiesto l'ingiunzione di pagamento

contro

SA
UN CI per la somma complessiva di euro 6.574,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
***
Contro il decreto ingiuntivo n.2863/2015 del 27/11/2015, emesso per l'importo richiesto, SA UN CI ha proposto opposizione, evidenziando:
- che aveva corrisposto i canoni di locazione fino al mese di settembre 2013 mediante la dazione della somma di denaro pattuita di euro 450,00 mensili nelle mani del locatore AO MA;

- che la corresponsione del canone locatizio avveniva in contanti in ragione della irregolarità del contratto non registrato, per cui il locatore non le aveva mai rilasciato alcuna ricevuta;

3
- che nei periodi di giungo – luglio – agosto 2013 al pagamento del canone di locazione mediante la dazione del denaro in contanti avevano assistito due testimoni, Giovanna Padalino e Patrizia Ortu;

- che anche in sede di procedimento di sfratto aveva chiarito di non avere pagato soltanto i canoni da ottobre 2013 sino al rilascio avvenuto nel gennaio 2014;

- che il locatore non le aveva mai richiesto la maggiorazione del canone in base al valore Istat, la quale in ogni caso non avrebbe potuto operare che dall'anno successivo alla registrazione del contratto, avvenuta nel caso di specie ad ottobre
2013;

- che, riguardo alla richiesta di rifusione delle spese di registrazione del contratto, se da un lato è corretta la richiesta di rimborso della metà delle spese, dall'altro non lo è quella relativa alle sanzioni e agli interessi dovuti per la ritardata registrazione, considerato che ai sensi dell'art. 12 del contratto la registrazione costituiva onere del locatore;

- che AO MA non le aveva restituito la somma di euro 900,00 versata a titolo
di deposito cauzionale, sulla quale sono dovuti anche gli interessi in misura legale;

- che a causa della mancata registrazione del contratto di locazione dal 2007 al 2013 non aveva mai potuto inserire le spese per i canoni nelle proprie dichiarazioni
ISEE e, correlativamente, non aveva potuto accedere ai bandi comunali per la concessione di contributi economici di cui all'art. 11 della l. 431/1998;

- che, in particolare, negli anni 2008 – 2009 avrebbe potuto ottenere quale contributo massimo la somma di euro 2.259,84 per ciascun anno di riferimento.
Per queste ragioni, SA UN CI ha chiesto in via cautelare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca dello stesso ovvero la rideterminazione della somma ingiunta, previa compensazione con il proprio controcredito.
***
Costituitosi nel giudizio di opposizione, AO MA ha sostenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo costituiva l'ennesimo tentativo della parte ricorrente di ostacolare il recupero del proprio credito, considerato:
- che nel procedimento di sfratto la conduttrice aveva affermato di avere versato le mensilità sino al mese di ottobre 2013 mediante vaglia postali, salvo poi cambiare
4
versione e sostenere, come in questa sede, che i pagamenti erano avvenuti mediante consegna delle somme in denaro contante;

- che entrambe le versioni erano rimaste del tutto prive di riscontro probatorio;

- di avere chiesto in più occasioni l'adeguamento del canone alla variazione Istat, come previsto nel contratto, ma la conduttrice aveva rifiutato adducendo quale giustificazione continue difficoltà economiche;

- che la restituzione del deposito cauzionale era subordinata alla verifica dello stato dell'immobile, nel corso della quale era emersa una condizione di degrado, in particolare: il mobilio, che era nuovo all'inizio della locazione, era stato restituito in gran parte rovinato e inutilizzabile;
le pareti erano sporche;
gli elettrodomestici erano rotti;
la cucina era rovinata;
le pareti del box doccia erano rotte ed il piatto dello stesso filato;

- che per il ripristino dell'immobile aveva sostenuto la spesa pari di euro 1.780,00
(di cui euro 180,00 per la sostituzione ed il montaggio del box doccia, euro 600,00 per la riparazione dei mobili ed euro 1.000,00 per la tinteggiatura dell'immobile).
In
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