Trib. Cremona, sentenza 13/07/2024, n. 438

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 13/07/2024, n. 438
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 438
Data del deposito : 13 luglio 2024

Testo completo

R.G. 305/2024


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. G S Presidente rel. dott.ssa A P Gdice dott.ssa B F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da nata a MANERBIO (BS) il 25/09/1996 Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. G N ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 12.2.2024 ha instaurato la Parte_1 presente causa1, per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad un intervento chirurgico sui caratteri sessuali femminili e, contestualmente, l'autorizzazione


alla rettificazione del proprio sesso anagrafico, ex art. 95 d.p.r. 396/2000, con
l'attribuzione a sé del nuovo nome di “ ”. Pt_2
Parte attrice allega di avere da sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile;
di avere sempre sentito una condizione di incongruenza fra le proprie caratteristiche sessuali e la propria persona, con intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
che le è stata diagnosticata una condizione di disforia di genere;
per tale ragione di stare seguendo dal 2020 un percorso di supporto psicologico preso un professionista privato (la dott.ssa Per_1
) e dal 2022 un percorso terapeutico ormonale mascolinizzante,
[...] presso l'Ospedale Niguarda di Milano;
di avere ormai maturato e concluso il percorso di transizione dal sesso femminile a quello maschile;
che l'intervento chirurgico sui caratteri sessuali sarebbe per essa utile per superare il proprio disturbo di disforia di genere e segnerebbe il “completamento” del proprio percorso di transizione;
che è propria volontà vedere riconosciuta anche dal punto di vista burocratico la propria identità di genere, essendo per essa fonte di imbarazzo e disagio mostrare una carta di identità contenente dei dati e una riproduzione fotografica non conformi alla propria immagine esteriore ed alla immagine di sé.
Le domande vanno accolte.
Dal punto di vista processuale, questo Tribunale aderisce all'orientamento dominante della giurisprudenza di merito secondo un intervento chirurgico sui caratteri sessuali può essere autorizzato contestualmente alla pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico, e secondo cui non solo in ragione del fatto che siano proposte contestualmente una domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico ed una domanda di rettificazione degli atti dello stato civile si può ritenere non completato il percorso di mutamento della propria identità di genere.
In primo luogo, va considerato che nel testo dell' art. 31 d.lgs. 150/2011 il legislatore non ha riproposto la disposizione della seconda parte dell'art. 3 l.
164/1982 precedentemente in vigore2, che prevedeva un rapporto
necessariamente consequenziale fra la pronuncia di autorizzazione al trattamento medico chirurgico dei caratteri sessuali e la pronuncia di rettificazione degli atti dello stato civile: dalla mancata riproposizione di questa disposizione si ricava un evidente favor legislativo per la soluzione processuale, più snella, di potere adottare le pronunce contestualmente.
In secondo luogo, va considerato come in alcuni casi una persona può avere completato il proprio percorso psicologico di transizione sessuale attraverso o un percorso psicologico e/o un percorso ormonale e/o un percorso di chirurgia estetica, e l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso non costituisca un passaggio necessario del percorso di transizione psicologica, ma rappresenti il “completamento del percorso” di transizione e sia finalizzato solo a garantire una maggior benessere psicofisico della persona, fra cui aiutarla
a superare la propria condizione di disforia di genere;
in questi casi appare illogico prevedere ed imporre un rapporto di consequenzialità fra la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico e loa domanda di rettificazione anagrafica del sesso3.
Nel merito, deve rilevarsi come siano date tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza interna in materia (cfr. Cass. 15138/2015;
C. Cost. 221/2015) – che, vale notarsi, sono più rigorose rispetto a quelle richieste dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tutela dell'identità sessuale della persona, ex art. 8 Convenzione per la Salvaguardia C.F._ dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (cfr. i casi Parte_3
10.3.2015;
6.4.2017;
X. v. Macedonia 2019;
CP_1 Controparte_2
X. e 2021)- per l'accoglimento di entrambe le domande. CP_3
sentenza. In tal caso il tribunale, accertata l'effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”; 3 A diversa conclusione si dovrebbe invece giungere riguardo i casi in cui l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso costituisca un passaggio necessario del percorso di transizione psicologica da un sesso all'altro, come evidenziato nelle sentenze Cass. 15138/2015
e C. Cost. 221/2015: in questi casi, è logico che la rettifica del sesso anagrafico debba essere autorizzata solo dopo il completamento dell'intervento chirurgico, e quindi non possano essere accolte contestualmente una domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico e una domanda di rettifica anagrafica;

Da tutte le relazioni mediche in atti dei professionisti che hanno visitato parte attrice o la stanno seguendo da anni (cfr. le relazioni degli psicologi dott.ssa
dott.ssa e dott.ssa e dell'endocrinologo dott. Per_2 Per_3 Parte_4
dell'Ospedale Niguarda, ai docc.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi