Trib. Pistoia, sentenza 19/11/2024, n. 853
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Testo completo
N. 1336/2024 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 19 novembre 2024
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Mannini Saverio;
- per parte appellata: nessuno.
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come da note difensive conclusionali depositate il 28/10/2024 e, dunque, come in atto di appello.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 1336/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2024 R.G.A.C. vertente tra
AVV. SAVERIO MANNINI (C.F. MNSVR65P09E625S), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh n. 6, come in atti;
- parte appellante -
e
COMUNE DI PISTOIA (C.F. e P.I. 00108690470), in persona del Sindaco pro tempore, nessuno;
- parte appellata contumace -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 20/2024, depositata e, contestualmente, pubblicata in data 08/01/2024, del Giudice di Pace di Pistoia, mai notificata, in materia di opposizione
a verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come nelle note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 28/10/2024 e, quindi, come in atto di appello:
“confida nell'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, conclude affinché il Tribunale adito voglia confermare
l'annullamento del verbale d'accertamento n. 001146/S/23 della Polizia Municipale di
Pistoia e condannare il Comune di Pistoia al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di primo e di secondo grado, in ipotesi liquidabili – rispettivamente – per il
2 R.G. 1336/2024 primo, come da notula già offerta in comunicazione (doc.5) e, per il secondo, come da notula che si produce, o comunque come il Giudice riterrà di giustizia”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso, tempestivamente depositato, l'avv. Saverio Mannini proponeva opposizione affinché, previa sospensione della sua esecutorietà, fosse dichiarata l'illegittimità, con conseguente annullamento, del verbale d'accertamento n. 001146/S/23, del giorno
16/05/2023, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Pistoia, in base al quale veniva disposto il pagamento della somma di € 48,00 (di cui € 42,00 come sanzione amministrativa ed € 6,00 per spese procedurali), oltre alla informativa della decurtazione di due punti dalla patente, notificatogli (a mezzo posta elettronica certificata) il giorno
03/07/2023, per aver violato l'art. 146 comma 2 C.d.S., con riferimento all'art. 41, comma
11, C.d.S., perché, in data 16/05/2023, nella sua qualità di conducente della propria vettura, targata FC637NT, alle ore 21:26, a Pistoia in Via Pappagalli, intersezione con Viale
Matteotti e con direzione Sud-Nord, “durante il periodo di accensione della Luce Rossa
Semaforica”, non si sarebbe fermato “prima della Striscia di Arresto, come imposto dall'Art. 41 c. 11, ma la oltrepassava fermandosi oltre” (doc.1 fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado, qui doc. a1.).
Non si costituiva in giudizio il Comune di Pistoia, nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, dichiarando di annullare il provvedimento impugnato, ma riteneva equa la compensazione delle spese, dal momento che la sanzione era stata correttamente elevata dalla macchina accertatrice, mentre
l'invalidità derivava da uno stato di fatto non valutabile in sede di emissione del verbale dal
Photo red.
I motivi d'appello
Dinnanzi al Tribunale propone ora appello l'avv. Saverio Mannini, ritenendo la sentenza di primo grado errata in punto di spese, dovendo essere riformata nella parte in cui:
3 R.G. 1336/2024
1) il Giudice di Pace ha ritenuto che “la sanzione (rectius: l'infrazione) era stata correttamente elevata dalla macchina accertatrice”, dal momento che, dall'esame delle fotografie, poste a sostegno del verbale opposto ed offerte in comunicazione dallo stesso ricorrente, si poteva verificare che la sua vettura, al momento dello scatto, era ferma prima del semaforo, senza impegnare alcuna intersezione, in prossimità
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 19 novembre 2024
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Mannini Saverio;
- per parte appellata: nessuno.
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come da note difensive conclusionali depositate il 28/10/2024 e, dunque, come in atto di appello.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 1336/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2024 R.G.A.C. vertente tra
AVV. SAVERIO MANNINI (C.F. MNSVR65P09E625S), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh n. 6, come in atti;
- parte appellante -
e
COMUNE DI PISTOIA (C.F. e P.I. 00108690470), in persona del Sindaco pro tempore, nessuno;
- parte appellata contumace -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 20/2024, depositata e, contestualmente, pubblicata in data 08/01/2024, del Giudice di Pace di Pistoia, mai notificata, in materia di opposizione
a verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come nelle note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 28/10/2024 e, quindi, come in atto di appello:
“confida nell'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, conclude affinché il Tribunale adito voglia confermare
l'annullamento del verbale d'accertamento n. 001146/S/23 della Polizia Municipale di
Pistoia e condannare il Comune di Pistoia al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di primo e di secondo grado, in ipotesi liquidabili – rispettivamente – per il
2 R.G. 1336/2024 primo, come da notula già offerta in comunicazione (doc.5) e, per il secondo, come da notula che si produce, o comunque come il Giudice riterrà di giustizia”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso, tempestivamente depositato, l'avv. Saverio Mannini proponeva opposizione affinché, previa sospensione della sua esecutorietà, fosse dichiarata l'illegittimità, con conseguente annullamento, del verbale d'accertamento n. 001146/S/23, del giorno
16/05/2023, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Pistoia, in base al quale veniva disposto il pagamento della somma di € 48,00 (di cui € 42,00 come sanzione amministrativa ed € 6,00 per spese procedurali), oltre alla informativa della decurtazione di due punti dalla patente, notificatogli (a mezzo posta elettronica certificata) il giorno
03/07/2023, per aver violato l'art. 146 comma 2 C.d.S., con riferimento all'art. 41, comma
11, C.d.S., perché, in data 16/05/2023, nella sua qualità di conducente della propria vettura, targata FC637NT, alle ore 21:26, a Pistoia in Via Pappagalli, intersezione con Viale
Matteotti e con direzione Sud-Nord, “durante il periodo di accensione della Luce Rossa
Semaforica”, non si sarebbe fermato “prima della Striscia di Arresto, come imposto dall'Art. 41 c. 11, ma la oltrepassava fermandosi oltre” (doc.1 fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado, qui doc. a1.).
Non si costituiva in giudizio il Comune di Pistoia, nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, dichiarando di annullare il provvedimento impugnato, ma riteneva equa la compensazione delle spese, dal momento che la sanzione era stata correttamente elevata dalla macchina accertatrice, mentre
l'invalidità derivava da uno stato di fatto non valutabile in sede di emissione del verbale dal
Photo red.
I motivi d'appello
Dinnanzi al Tribunale propone ora appello l'avv. Saverio Mannini, ritenendo la sentenza di primo grado errata in punto di spese, dovendo essere riformata nella parte in cui:
3 R.G. 1336/2024
1) il Giudice di Pace ha ritenuto che “la sanzione (rectius: l'infrazione) era stata correttamente elevata dalla macchina accertatrice”, dal momento che, dall'esame delle fotografie, poste a sostegno del verbale opposto ed offerte in comunicazione dallo stesso ricorrente, si poteva verificare che la sua vettura, al momento dello scatto, era ferma prima del semaforo, senza impegnare alcuna intersezione, in prossimità
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