Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/11/2024, n. 1083
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Testo completo
N. R.G. 3684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3684/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE MARIA ;
Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. DAVOLI ALESSANDRA ;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/11/2024:
“il SI. rappresentato dall'Avv Alessandra Davoli e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 rappresentata dall'Avv Maria Montepaone chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, che ciascuna parte provvede a depositare telematicamente:
-La minore resterà affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 collocazione e residenza presso il padre SI. a Cavriago (RE) in via Roncaglio n. 17. Il Controparte_1
Servizio Sociale regolamenterà conseguentemente i rapporti della minore con la madre SI.ra
[...]
con determinazione di tempi e modalità come indicati nella perizia della CTU dott.ssa Parte_1
Persona_2
-A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 n. R.G. 4963/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 del 15/11/2019, disporre che la SI.ra Parte_1 pagina 1 di 6
versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di € 300,00 e versi quale contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne
la somma mensile di € 300,00, per una somma totale di € 600,00 mensili da versare Persona_3 entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e come da Persona_1 Persona_3 protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
-Disporre che la SI.ra versi al SI. la somma di € 2.600,00 a titolo di arretrati del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e entro e non oltre il 15/12/2024. Persona_1 Controparte_1
-Disporre definitivamente il costo della CTU a carico della SI.ra . Parte_1
-L'assegno unico verrà percepito dai genitori secondo le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore, attualmente viene percepito nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
-Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e competenze legali del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli ex coniugi e sono divorziati per effetto della Parte_1 Controparte_1 sentenza di questo Tribunale n. 1553/2019 pubblicata il 15/11/2019, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Dal matrimonio sono nati i due figli , nata il [...] (oggi dell'età di 15 Persona_4 anni), e (nato il [...], oggi dell'età di 19 anni). Persona_3
I rapporti genitoriali sono attualmente disciplinati dal Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 18/10/2021, che aveva disposto l'affidamento dei figli all'epoca entrambi minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con loro collocazione presso il padre, demandando al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti madre-figli “con determinazione di tempi e modalità, anche protette e con facoltà di sospensione”.
Quanto al mantenimento dei due figli, la sentenza di divorzio, su accordo delle parti, aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento da versare al padre pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno mensile poi aumentato ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), sempre su accordo delle parti, con successivo decreto di questo Tribunale dell'08/04/2021 (procedimento RG 4963/2020). Con ricorso depositato in data 28/09/2023, ha chiesto una modifica Parte_1 delle predette statuizioni riguardanti i rapporti genitoriali, domandando di: nominare un curatore speciale per la minore ;
disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed in via subordinata
[...] disporre l'affido in via condivisa della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di trascorrere con la figlia:
- 2 pomeriggi ogni settimana, dalle ore 14,30 sino alle ore 19,00;
- i week-end in via alternata dalle ore 14,30 del Venerdì sino alle ore 21,00 della Domenica sera;
- durante le Festività di Pasqua: periodo di giorni 3 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le Festività di Natale: periodo di giorni 7 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- durante il periodo estivo: periodo, anche frazionato, di giorni 15 da concordare entro la fine del mese di Maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori. Con comparsa di costituzione depositata il 13/12/2023, si è costituito in giudizio il resistente CP_1
che si è opposto all'accoglimento del ricorso, ed in via riconvenzionale ha domandato
[...]
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l'affidamento esclusivo della minore , nonché un aumento del contributo di Persona_1 mantenimento dei figli da porre a carico della madre ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, all'udienza del 22/02/2024, il giudice relatore