Trib. Ancona, sentenza 11/11/2024, n. 1913

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 11/11/2024, n. 1913
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 1913
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. 6068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6068/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Viale della Vittoria Parte_1
60123 Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI MARINA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Piazza delle Rimembranze, 5/F Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. BELSANTI
ANNAROSA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 5.11.2024: come da foglio da entrambi sottoscritto e depositato in via telematica in data 4/11/2024, al quale si riportano [“chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sirolo in data 4.7.2015
pagina 1 trascritto negli atti del Comune di Sirolo e per l'effetto ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_ 1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e presso la madre (a Sirolo fraz. Coppo) e di presso il padre (a Sirolo);
Per_2 Per_3

2) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori saranno regolati con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, possibilmente insieme, a fine settimana alterni (il sabato o la domenica), compatibilmente con le esigenze dei ragazzi, nonché per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, per 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
le stesse modalità varranno per la madre.

Ciascuno dei genitori potrà altresì incontrare i figli che non convivono con lui/lei durante la settimana, in occasione delle attività extrascolastiche o nel tempo libero dei ragazzi, compatibilmente con le esigenze degli stessi.
Entrambi i genitori si adopereranno affinché nel fine settimana o nei periodi di vacanza siano garantiti adeguati spazi per il rapporto personale ed esclusivo con ciascuno dei tre figli e, se possibile, con i tre ragazzi insieme.
Per_ 3) Il sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori e verserà un assegno CP_1 Per_2 mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione del presente atto, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie dei figli, come individuate nel Protocollo vigente presso il Tribunale, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore – a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per ciò che riguarda le spese sprovviste di ricevuta,
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