Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 822

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 822
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 822
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 10741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10741/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti GIRELLI SARA e Parte_1 C.F._1
GIRELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Brescia, via Lattanzio
Gambara, n. 42
e
(c.f. ), con l'avv. RUZZENENTI FAUSTA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 20C
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 11.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Affido del minore Persona_1
I genitori avranno in affidamento congiunto il figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella residenza dello stesso, presso l'immobile di proprietà dei nonni paterni, sito in Brescia,
Via Rotonda Montiglio n.5.
I genitori terranno alternativamente secondo quanto stabilito nel piano genitoriale Persona_1
allegato al presente atto, collaborando fra loro nelle funzioni genitoriali ed assumendo di comune accordo le principali decisioni attenenti il minore, impegnandosi a confrontarsi con la massima serenità, nell'interesse esclusivo del minore.


Durante la settimana, la gestione del minore sarà operata in accordo fra i genitori, che gestiranno i tempi di frequentazione e permanenza di volta in volta, e che si avvarranno principalmente degli ascendenti paterni.
Per quanto concerne le vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con il minore due settimane, anche non consecutive (con località da comunicare entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno all'altro genitore).
Nel restante periodo estivo si applicherà il diritto di visita previsto per il resto dell'anno.
I
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