Trib. Parma, sentenza 16/10/2024, n. 1308
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Testo completo
N. R.G. 3510/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SIe Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2021 promossa da:
JE ON NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VILLA FULVIO e dell'avv. Luca Pietra, elettivamente domiciliato in Parma, strada Petrarca n. 8, presso i difensori;
ATTORE contro
OV CH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FABBRI NELLO
FABIO e dell'avv. ARDUINI ELISA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 17,
PARMA, presso i difensori;
NA KE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DEL FANTE FAUSTO e dell'avv. BOSELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA Mazzini 6, Parma, presso il difensore avv. DEL FANTE FAUSTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ed in accoglimento delle ragioni e dei motivi tutti di cui al presente atto, così statuire: Nel merito ed in via principale: Con riferimento al compendio immobiliare sito nel Comune di Fontevivo (PR), località Fontane, così catastalmente individuato: - Fg. 24 mapp.
259, sub. 1 (PT-1-2), cat. A/3, cl. 2, vani 10,00 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 2 (PT-1), cat.
A/3, cl 2 vani 5,0 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259 sub. 3 (PT-1-2), cat. A/3, cl. 2, vani 6,5
(appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 4 (PT-1), cat. A/3, cl. 2, vani 5,5 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 5 (PT-1-2), cat. C/6, cl. 1, mq 85 (autorimessa);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 6 (PT-1), cat.
pagina 1 di 9
C/6, cl. 4, mq 26 (autorimessa);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 7 (PT), cat. C/6, cl. 3, mq 39 (autorimessa);
-
Fg. 24 mapp. 259, sub. 8 (PT) (androne comune ai sub. 1, 4 e 5);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 9 (PT)
(portico comune ai sub. 2, 3 e 4);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 10 (PT) (area cortilizia comune);
- Fg. 24 mapp. 42, 230, 231, 233, 234 (terreno);
- Fg. 25 mapp. 48, 115 (terreno di Ha 3.00.90);
previa ricostruzione ed accertamento del valore del bene, anche mediante riunione fittizia e collazione della donazione ricevuta dalla signora AN ZI da parte del de cuius signor RO RI con atto pubblico del 12 febbraio 1980, a ministero del notaio dott. Pietro Sozzi, rep. N. 3.168, trascritto il successivo 7 marzo 1980: pronunciare la riduzione della predetta donazione ricevuta dalla signora
AN ZI, così condannando la signora NA KE - nella sua qualità di erede della signora AN ZI - a corrispondere al signor JE SI NA un importo corrispondente al valore della propria quota di legittima sul bene donato. Sempre nel merito ed in subordine: condannare, in ipotesi in cui il patrimonio della donataria, AN ZI, e per essa dell'erede di quest'ultima NA si riveli incapiente, il signor AN CH, per le causali di cui al presente atto, alla restituzione dell'immobile a lui donato dalla signora AN ZI con atto pubblico del 14 marzo 2013, rep. n. 38158 - racc. n. 13930, a ministero del notaio dott. Bernardo Borri. in via istruttoria: si ribadiscono e confermano le opposizioni, come già formulate in atti, alle istanze istruttorie avversarie. C. Sempre e comunque: con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M.
55/2014, rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. ed IVA come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta RA: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - rigettare ogni domanda spiegata nei confronti di AN RA per difetto di legittimazione passiva e carenza dei presupposti di legge e poiché prescritta, decaduta, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti di RA, limitare l'oggetto della restituzione alla quota di riserva lesa. Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, anche del procedimento di mediazione”;
Conclusioni per parte convenuta KE: “Voglia l'll.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione stante la genericità della domanda nel merito;
nel merito: respingere la domanda dell'attore nei confronti della sig.ra AI NA in quanto infondata, non giustificata, non provata, illegittima o come meglio;
in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attore, ridurre la stessa a quanto risulterà eventualmente dovuto di giustizia. Spese e competenze di causa refuse, oltre IVA E CPA”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23.9.2021 e 11.10.2021 JE SI AU conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma AN RA e NA EO deducendo che: con sentenza n. 1216/17, passata in giudicato, il Tribunale di Parma aveva accertato che egli era figlio di RO OL, deceduto in data 10.07.2008;
il sig. OL, in vita, era proprietario di una quota pari ad 1/10 di un terreno sito in Calestano (PR), nonché di un compendio immobiliare in
Fontevivo (PR), da lui donato alla moglie, AN TA, in data 12.02.1980;
in data 14.3.2013 la sig.ra TA aveva donato la nuda proprietà del predetto compendio immobiliare a AN RA, riservandosene l'usufrutto;
in data 4.3.2014 aveva notificato al sig. RA e alla sig.ra TA un atto di opposizione alla donazione;
in data 17.5.2018 era deceduta anche la sig.ra TA, nominando, quale sua erede, la sig.ra EO. Tanto premesso, in via principale l'attore chiedeva che il
Tribunale di Parma, accertata la violazione della sua quota di legittima, volesse pronunciare la riduzione della donazione del compendio immobiliare effettuata dal de cuius nei confronti della sig.ra
TA, condannando la sig.ra EO, quale erede della sig.ra TA, a corrispondergli una somma pari al valore della propria quota di riserva lesa. In via subordinata, nel caso in cui il patrimonio della sig.ra EO fosse risultato incapiente, insisteva affinché il sig. RA fosse tenuto a restituirgli l'immobile ricevuto in donazione dalla sig.ra TA.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.12.2021 si costituiva in giudizio il sig. RA, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'azione di reintegra poteva essere proposta unicamente nei confronti dei destinatari della disposizione lesiva della quota di riserva. Del pari, sempre in via preliminare, il convenuto faceva rilevare l'improcedibilità della domanda di restituzione attorea, in quanto l'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa dal donatario può essere esperita unicamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione e
l'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario. Eccepiva altresì il convenuto che l'attore non avrebbe in ogni caso potuto validamente esperire l'azione di restituzione, essendo trascorsi vent'anni dalla donazione intercorsa tra il de cuius e la sig.ra TA. Deduceva altresì il convenuto che l'attore aveva omesso di offrire una compiuta ricostruzione del patrimonio ereditario, nulla avendo dedotto con riferimento ad eventuali beni mobili di proprietà del de cuius al momento del decesso.
Con comparsa di risposta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SIe Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2021 promossa da:
JE ON NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VILLA FULVIO e dell'avv. Luca Pietra, elettivamente domiciliato in Parma, strada Petrarca n. 8, presso i difensori;
ATTORE contro
OV CH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FABBRI NELLO
FABIO e dell'avv. ARDUINI ELISA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 17,
PARMA, presso i difensori;
NA KE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DEL FANTE FAUSTO e dell'avv. BOSELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA Mazzini 6, Parma, presso il difensore avv. DEL FANTE FAUSTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ed in accoglimento delle ragioni e dei motivi tutti di cui al presente atto, così statuire: Nel merito ed in via principale: Con riferimento al compendio immobiliare sito nel Comune di Fontevivo (PR), località Fontane, così catastalmente individuato: - Fg. 24 mapp.
259, sub. 1 (PT-1-2), cat. A/3, cl. 2, vani 10,00 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 2 (PT-1), cat.
A/3, cl 2 vani 5,0 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259 sub. 3 (PT-1-2), cat. A/3, cl. 2, vani 6,5
(appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 4 (PT-1), cat. A/3, cl. 2, vani 5,5 (appartamento);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 5 (PT-1-2), cat. C/6, cl. 1, mq 85 (autorimessa);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 6 (PT-1), cat.
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C/6, cl. 4, mq 26 (autorimessa);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 7 (PT), cat. C/6, cl. 3, mq 39 (autorimessa);
-
Fg. 24 mapp. 259, sub. 8 (PT) (androne comune ai sub. 1, 4 e 5);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 9 (PT)
(portico comune ai sub. 2, 3 e 4);
- Fg. 24 mapp. 259, sub. 10 (PT) (area cortilizia comune);
- Fg. 24 mapp. 42, 230, 231, 233, 234 (terreno);
- Fg. 25 mapp. 48, 115 (terreno di Ha 3.00.90);
previa ricostruzione ed accertamento del valore del bene, anche mediante riunione fittizia e collazione della donazione ricevuta dalla signora AN ZI da parte del de cuius signor RO RI con atto pubblico del 12 febbraio 1980, a ministero del notaio dott. Pietro Sozzi, rep. N. 3.168, trascritto il successivo 7 marzo 1980: pronunciare la riduzione della predetta donazione ricevuta dalla signora
AN ZI, così condannando la signora NA KE - nella sua qualità di erede della signora AN ZI - a corrispondere al signor JE SI NA un importo corrispondente al valore della propria quota di legittima sul bene donato. Sempre nel merito ed in subordine: condannare, in ipotesi in cui il patrimonio della donataria, AN ZI, e per essa dell'erede di quest'ultima NA si riveli incapiente, il signor AN CH, per le causali di cui al presente atto, alla restituzione dell'immobile a lui donato dalla signora AN ZI con atto pubblico del 14 marzo 2013, rep. n. 38158 - racc. n. 13930, a ministero del notaio dott. Bernardo Borri. in via istruttoria: si ribadiscono e confermano le opposizioni, come già formulate in atti, alle istanze istruttorie avversarie. C. Sempre e comunque: con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M.
55/2014, rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. ed IVA come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta RA: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - rigettare ogni domanda spiegata nei confronti di AN RA per difetto di legittimazione passiva e carenza dei presupposti di legge e poiché prescritta, decaduta, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti di RA, limitare l'oggetto della restituzione alla quota di riserva lesa. Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, anche del procedimento di mediazione”;
Conclusioni per parte convenuta KE: “Voglia l'll.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione stante la genericità della domanda nel merito;
nel merito: respingere la domanda dell'attore nei confronti della sig.ra AI NA in quanto infondata, non giustificata, non provata, illegittima o come meglio;
in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attore, ridurre la stessa a quanto risulterà eventualmente dovuto di giustizia. Spese e competenze di causa refuse, oltre IVA E CPA”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23.9.2021 e 11.10.2021 JE SI AU conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma AN RA e NA EO deducendo che: con sentenza n. 1216/17, passata in giudicato, il Tribunale di Parma aveva accertato che egli era figlio di RO OL, deceduto in data 10.07.2008;
il sig. OL, in vita, era proprietario di una quota pari ad 1/10 di un terreno sito in Calestano (PR), nonché di un compendio immobiliare in
Fontevivo (PR), da lui donato alla moglie, AN TA, in data 12.02.1980;
in data 14.3.2013 la sig.ra TA aveva donato la nuda proprietà del predetto compendio immobiliare a AN RA, riservandosene l'usufrutto;
in data 4.3.2014 aveva notificato al sig. RA e alla sig.ra TA un atto di opposizione alla donazione;
in data 17.5.2018 era deceduta anche la sig.ra TA, nominando, quale sua erede, la sig.ra EO. Tanto premesso, in via principale l'attore chiedeva che il
Tribunale di Parma, accertata la violazione della sua quota di legittima, volesse pronunciare la riduzione della donazione del compendio immobiliare effettuata dal de cuius nei confronti della sig.ra
TA, condannando la sig.ra EO, quale erede della sig.ra TA, a corrispondergli una somma pari al valore della propria quota di riserva lesa. In via subordinata, nel caso in cui il patrimonio della sig.ra EO fosse risultato incapiente, insisteva affinché il sig. RA fosse tenuto a restituirgli l'immobile ricevuto in donazione dalla sig.ra TA.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.12.2021 si costituiva in giudizio il sig. RA, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'azione di reintegra poteva essere proposta unicamente nei confronti dei destinatari della disposizione lesiva della quota di riserva. Del pari, sempre in via preliminare, il convenuto faceva rilevare l'improcedibilità della domanda di restituzione attorea, in quanto l'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa dal donatario può essere esperita unicamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione e
l'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario. Eccepiva altresì il convenuto che l'attore non avrebbe in ogni caso potuto validamente esperire l'azione di restituzione, essendo trascorsi vent'anni dalla donazione intercorsa tra il de cuius e la sig.ra TA. Deduceva altresì il convenuto che l'attore aveva omesso di offrire una compiuta ricostruzione del patrimonio ereditario, nulla avendo dedotto con riferimento ad eventuali beni mobili di proprietà del de cuius al momento del decesso.
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