Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
Nella procedura n. 486/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 486/2024 tra
MA IO (avv. MEDIANI FULVIO)
ATTORE - OPPONENTE
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (avv. )
CONVENUTO CONTUMACE
AGENZIA DELLE ENTRATE (avv.)
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 02/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 26 novembre 2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per IO MA, dall'avv. MEDIANI FULVIO.
Nessuno è comparso per AGENZIA DELLE ENTRATE, già dichiarato contumace.
Nessuno è comparso o si è costituito per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, regolarmente citata
a mezzo pec il 20.06.2024;
se ne dichiara la contumacia.
Si dà atto della ricezione di relazione esplicativa redatta il 11.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi del nucleo familiare di MA MA, allegata al fascicolo telematico.
Ritenuta la causa di natura documentale matura per la decisione, risultando superflua la prova orale formulata dall'opponente nei suoi scritti difensovi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486/2024 promossa da:
IO MA (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mediani (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato in Casalgrande (RE), via Aldo Moro 26 presso lo studio e l'indirizzo telematico del difensore (pec fulvio.mediani@ordineavvocatireggioemilia.it).
PARTE ATTRICE contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
AGENZIA DELLE ENTRATE
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Avverso
Il provvedimento del GIP di Reggio Emilia, notificato il 23.01.2024, di revoca dell'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento penale n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti introduttivi:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito:
- revocare l'impugnato provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia in data 22.01.2024, notificato il 23.01.2024, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. MA MA, nato a [...] il [...], con ogni conseguente effetto di legge;
- ammettere il sig. MA MA, nato a [...] il [...], c.f. [...], al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 722/20 RGNR – 2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21 del Tribunale di Reggio Emilia,
- il tutto con vittoria di spese e compensi di assistenza legale per il presente procedimento, rimborso forfetario 15%, accessori di legge.
2 FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 08.02.2024 presso la cancelleria penale DEL Tribunale di
Reggio Emilia, a mezzo pec al recapito depositoattipenali.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it,
MA MA, come sopra difeso, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 99 D.P.R. n.
115/2002, avverso il decreto di revoca di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, notificato il 23.01.2024, precedentemente concesso nel procedimento penale n. 722/20 RGNR –
2691/21 RG GIP – 657/22 RG DIB – GP 350/21.
La cancelleria penale ha poi curato la trasmissione alla competente cancelleria civile in data 13.02.2024, laddove l'istanza è stata iscritta a ruolo il 14.02.2024.
Ha rappresentato il difensore che MA MA, imputato per il reato di cui all'art. 81 e 493ter c.p. nell'ambito dell'indicato procedimento penale, è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con decreto datato 14.11.2021 (fascicolo GP 350/21) (doc. 2 e 3 allegati al ricorso) e che, all'esito dell'udienza preliminare del 04.04.2022, il difensore ha ottenuto la liquidazione dei propri compensi professionali, con decreto in data 10.09.2022, divenuto irrevocabile (doc. 4).
Successivamente, con decreto notificato a mezzo pec in data 23.12.2023 (doc. 5), il Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando la relazione dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, allegata in calce al provvedimento, in cui si dava atto che “il reddito prodotto dall'istante nell'anno di imposta 2020 è inferiore al limite previsto per l'ammissione al beneficio […], tuttavia nel medesimo nucleo familiare risulta presente il sig. NA AV, il cui reddito per l'anno d'imposta 2020 risulta superiore al limite prescritto per la fruizione del beneficio”.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto il difensore:
- la mancanza di un rapporto di convivenza tra MA MA ed altri soggetti risultanti dallo stato di famiglia anagrafica, tra i quali figura anche MO AV, nato a [...] il
06.01.1977, circostanza che era stata rappresentata al giudicante penale sin dall'istanza di ammissione al beneficio;
- l'omessa indicazione nel decreto di revoca del beneficio dei redditi percepiti dal nucleo famigliare nell'anno 2020, tali da superare il limite previsto all'art. 92 T.U. Spese di Giustizia.
2. - Con ordinanza del 18/06/2024, adottata a seguito di udienza cartolare del 21.05.2024, dopo aver verificato che il ricorso in opposizione risultasse notificato al solo Ministero Dell'economia E Delle Finanze e all'Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Reggio Emilia e non al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio, è stata dichiarata la contumacia del Ministero Dell'economia E Delle
Finanze e Dell'agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Reggio Emilia ed è stato ordinato al ricorrente la rinnovazione entro il 18.07.2024 della notifica del ricorso al Ministero Della Giustizia presso