Trib. Prato, sentenza 11/03/2024, n. 212
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Testo completo
Proc. N. 1359/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M S Presidente rel. dott. C C Gdice dott. G S G ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2023
promossa da:
nato in Albania il 06.04.1981 e residente in Prato, Parte_1
Via Argonne 131 (Cod. fisc.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. L P miciliato presso il suo studio sito in Cascina, Via Tosco Romagnola n. 191, come da procura estesa in calce all'atto introduttivo;
Fax 050-701134 e-mail: Email_1
Ricorrente
Contro
:
nata a Durazzo (Albania) l'1.6.1989 (c.f. CP_1
) e residente in Prato alla via Argonne n. 131/1, C.F._2 cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. E G ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Prato alla via della Romita n. 117, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/057972 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“…affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato voglia dichiarare, previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. e successiva fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi con adozione dei necessari provvedimenti necessari ed urgenti, la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni 1- I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2- La Sig.ra rimarrà ad abitare all'interno della casa coniugale, CP_1 così come a Prato, Via Argonne n. 131. Il pagamento del canone locatizio rimarrà a carico della Sig.ra essendo lei l'intestataria del CP_1 contratto di locazione;
3- Il Sig. oggi domiciliato in Prato, Via Strozzi presso un amico, Parte_1 trasferirà la propria residenza sempre in Prato, reperendo una nuova abitazione;
4- I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ma rimarranno collocati presso la residenza della madre;
5- Per quanto riguarda le frequentazioni tra padre e figli, il padre starà con i minori a week end alternati, dal venerdì (dalle ore 16.30 o diverso orario di uscita) al lunedì mattina (pernotti compresi) quando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni infrasettimanali, considerati gli impegni lavorativi del ricorrente (ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00-18.00, 18.00-6.00, 6-14.00, 14-22.00) e considerato che il padre spesso svolge turni di lavoro notturni, questi terrà i bambini con sé nella seguente modalità:
- per almeno n. 2 giorni a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il mercoledì ed il giovedì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con la madre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00);
negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00. - per almeno n. 1 giorno a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il giorno del mercoledì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con il padre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00);
negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00 Nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per un periodio anche continuativo di 15 giorni da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di